| 1. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di
acconciatura, che vendano o comunque cedano alla propria
clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, inerenti
all'attività, non si applicano le disposizioni relative alla
iscrizione al registro degli esercenti il commercio e
all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, in conformità all'articolo 5, 6^ comma della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
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