| 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualifica di
parrucchiere per uomo o di parrucchiere per donna assumono di
diritto la qualifica di acconciatore.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano in possesso della qualifica di barbiere,
ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale
di acconciatore sono tenuti, in alternativa:
a) a presentare alla competente commissione
provinciale per l'artigianato, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta
al riconoscimento della qualifica di acconciatore in
considerazione delle maturate esperienze professionali,
secondo modalità e sulla base dei titoli e della
documentazione individuati dai competenti assessori regionali.
La regione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge emana apposito regolamento
applicativo;
b) a frequentare un corso regionale di
riqualificazione professionale della durata di 300 ore, i cui
programmi dovranno essere definiti a norma dell'articolo 2.
3. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al
sostenimento degli esami di cui all'articolo 2, i soggetti che
dimostrino
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di aver maturato una esperienza lavorativa presso imprese di
barbiere non inferiore a tre anni, uno dei quali a livello
qualificato, sono tenuti a frequentare il corso di
riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 2.
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