| 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore
compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le
regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, emanano norme di
programmazione dell'attività di acconciatore e dettano
disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si
uniformino alla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti di
cui al comma 1 si applicano a tutte le imprese che svolgono
l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma
societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
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