Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28976
DDL2387-0002
Progetto di legge Camera n. 2387 - testo presentato - (DDL12-2387)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2387. TESTIPDL
...C2387.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2387 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Un'analisi storica delle vicende
  italiane del credito agrario, in un'ottica puramente politica,
  porrebbe in evidenza una lunghissima serie di invocazioni da
  parte delle organizzazioni professionali di categoria ed una
  altrettanta lunga serie di proponimenti di tutti gli
  schieramenti politici nel periodo successivo all'ultimo
  conflitto mondiale fino ai giorni nostri per addivenire alla
  "riforma del credito agrario".
    E' noto che tale riforma è stata per circa un cinquantennio
  un "cavallo di battaglia" molto impiegato, a ragione od a
  torto, in razionali e oggettive istanze rivendicative od in
  strumentali o faziose polemiche: comunque sia stato, certa è
  la testimonianza di una sentita e diffusa esigenza.
    Il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e
  creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
  385, ha uniformato le operazioni di credito agrario a tutte le
  altre, senza tener conto di alcune specificità di questo
  settore, nonché della necessità che vengano predisposte delle
  misure straordinarie nazionali di accompagnamento alla riforma
  della PAC, per consentire alle imprese agricole di competere
  anche sui mercati internazionali.  A tale situazione è stato
  posto un primo parziale rimedio reintegrando la cambiale
  agraria con tutti i noti vantaggi che ne derivano al
  settore.
    Il citato decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385
  (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha
  infatti
 
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  abolito o quasi il credito agrario quale complesso normativo
  specializzato per gli interventi finanziari in agricoltura.
    Considerando anche gli antefatti al testo unico, e cioè la
  situazione determinatasi con il recepimento (decreto
  legislativo 14 dicembre 1992, n. 481) della II direttiva
  comunitaria di coordinamento bancario ed a seguito
  dell'entrata in vigore della legge 2 settembre 1990, n. 218, e
  dei relativi provvedimenti di attuazione, non solo si è
  pervenuti alla despecializzazione dei vari settori creditizi,
  quali il mobiliare, il fondiario e l'agrario, ma con la
  realizzazione della "banca universale", sono praticamente
  scomparsi gli istituti bancari che, in esclusiva, esercitavano
  il credito agrario.
    Questo settore dell'attività creditizia è adesso collocato
  a fianco di tutti gli altri ed è facile intuire quale sorte
  toccherà al settore agrario per la "concorrenza" dei comparti
  più "ricchi".
    E' ora necessario, pur nel rispetto del nuovo quadro
  normativo derivante dall'applicazione delle direttive
  comunitarie sull'armonizzazione bancaria e creditizia,
  introdurre alcuni correttivi che possano consentire alle
  regioni di esplicare le loro competenze, anche alla luce dei
  princìpi contenuti nella legge n. 403 del 1994, e agli
  operatori agricoli di sopperire in forma più adeguata alle
  loro esigenze di finanziamento.
    In merito sembra di dover rilevare come siano state ancora
  dimenticate le profonde differenziazioni che l'economia
  agricola presenta rispetto alle altre attività d'impresa:
      a)  la lunghezza dei periodi in cui si possono
  ammortizzare gli investimenti e, quindi, le alte incidenze
  degli oneri finanziari;
      b)  la rigidità degli ordinamenti produttivi, con la
  conseguente difficoltà a seguire gli andamenti dei mercati;
      c)  l'alto costo relativo dei trasporti e degli
  stoccaggi dei prodotti agricoli e il loro precario grado di
  conservabilità fisica ed economica;
      d)  la politica economica che privilegia gli altri
  settori produttivi (strutture di comunicazione e di servizio,
  accordi commerciali, cassa integrazione, ammortizzatori
  sociali di vario tipo, eccetera);
      e)  l'esigenza, più che in altri settori di
  attività, di un attento riguardo agli aspetti ecologici ed
  alla conservazione dell'ambiente e molte altre considerazioni
  ancora che è qui superfluo sottolineare.
    Queste profonde differenziazioni hanno sempre militato, e
  forse ancor di più oggi dovrebbero far propendere, a favore di
  una particolare normazione per il finanziamento
  dell'agricoltura, adeguata sia al fine di fornire
  all'imprenditore del comparto uno strumento compatibile con la
  possibilità dei suoi bilanci, sia per cercare condizioni
  sufficienti affinché all'agricoltura vengano riservati i
  necessari flussi finanziari per il suo sviluppo e le sue
  conservazioni, anche se in un ordinato quadro programmatorio
  che la mano pubblica dovrebbe prevedere.
    Con queste premesse ed avuto riguardo all'attuale vigente
  ordinamento normativo, si rende necessario provvedere, più che
  ad una "riforma", ad opportune modifiche ed integrazioni al
  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
    In particolare occorre:
      1) stabilire con esattezza quali siano le attività
  agricole e zootecniche e quelle connesse e collaterali,
  affinché la destinazione del finanziamento non avvenga secondo
  la discrezione della banca, attesi i riflessi che si
  verrebbero a determinare sul fondo interbancario di garanzia,
  al quale cioè potrebbero essere riferite soltanto le
  operazioni ad alto rischio e non quelle di maggior sicurezza,
  falsando ogni principio mutualistico;
      2) agevolare l'acquisizione delle garanzie al fine di
  dare maggiore stimolo al sistema creditizio per gli
  investimenti in agricoltura, senza con questo creare oneri e
  difficoltà per la controparte o per l'erario.  Il sistema delle
  garanzie va rivisto valorizzando il piano di ammodernamento
  approvato dalla regione;
 
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      3) razionalizzare l'attività del fondo interbancario di
  garanzia, quale utile strumento di politica agraria,
  sottraendolo ad un rigido controllo burocratico della mano
  pubblica, pur inquadrandolo in un preciso ordinamento
  normativo adeguato alle finalità istituzionali.  L'operatività
  del fondo interbancario di garanzia deve essere estesa a tutti
  gli operatori agricoli e deve ricomprendere anche le
  operazioni messe in essere dalle associazioni dei produttori e
  loro unioni;
      4) prevedere una normativa-quadro a livello nazionale per
  la disciplina delle agevolazioni pubbliche all'agricoltura
  attraverso il credito agrario, in modo che si renda possibile
  il raggiungimento delle finalità previste dalla politica del
  settore, in coordinamento con la politica economica
  generale.  E' perciò previsto un contributo sull'abbattimento
  degli interessi per la concessione di credito agrario ai
  beneficiari ricadenti in determinate aree territoriali per
  consentire l'insediamento dei giovani alla guida delle imprese
  e per consentire alle aziende agricole di ripristinare
  l'efficienza produttiva a seguito di eventi calamitosi.  Le
  associazioni dei produttori e le loro unioni nazionali
  riconosciute devono poter utilizzare il credito agrario
  agevolato per esplicare i loro compiti istituzionali.
    Onde perseguire gli scopi elencati, viene proposto
  l'articolato che segue, diretto a modificare il testo unico
  delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto
  legislativo 1^ settembre 1993, n. 385).
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2387 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0003 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=238700 00 FASCIDC=12DDL2387 SORTNAV=0238700 000 00000 ZZDDLC2387 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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