| Onorevoli Colleghi! -- Un'analisi storica delle vicende
italiane del credito agrario, in un'ottica puramente politica,
porrebbe in evidenza una lunghissima serie di invocazioni da
parte delle organizzazioni professionali di categoria ed una
altrettanta lunga serie di proponimenti di tutti gli
schieramenti politici nel periodo successivo all'ultimo
conflitto mondiale fino ai giorni nostri per addivenire alla
"riforma del credito agrario".
E' noto che tale riforma è stata per circa un cinquantennio
un "cavallo di battaglia" molto impiegato, a ragione od a
torto, in razionali e oggettive istanze rivendicative od in
strumentali o faziose polemiche: comunque sia stato, certa è
la testimonianza di una sentita e diffusa esigenza.
Il nuovo testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n.
385, ha uniformato le operazioni di credito agrario a tutte le
altre, senza tener conto di alcune specificità di questo
settore, nonché della necessità che vengano predisposte delle
misure straordinarie nazionali di accompagnamento alla riforma
della PAC, per consentire alle imprese agricole di competere
anche sui mercati internazionali. A tale situazione è stato
posto un primo parziale rimedio reintegrando la cambiale
agraria con tutti i noti vantaggi che ne derivano al
settore.
Il citato decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385
(testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ha
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abolito o quasi il credito agrario quale complesso normativo
specializzato per gli interventi finanziari in agricoltura.
Considerando anche gli antefatti al testo unico, e cioè la
situazione determinatasi con il recepimento (decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481) della II direttiva
comunitaria di coordinamento bancario ed a seguito
dell'entrata in vigore della legge 2 settembre 1990, n. 218, e
dei relativi provvedimenti di attuazione, non solo si è
pervenuti alla despecializzazione dei vari settori creditizi,
quali il mobiliare, il fondiario e l'agrario, ma con la
realizzazione della "banca universale", sono praticamente
scomparsi gli istituti bancari che, in esclusiva, esercitavano
il credito agrario.
Questo settore dell'attività creditizia è adesso collocato
a fianco di tutti gli altri ed è facile intuire quale sorte
toccherà al settore agrario per la "concorrenza" dei comparti
più "ricchi".
E' ora necessario, pur nel rispetto del nuovo quadro
normativo derivante dall'applicazione delle direttive
comunitarie sull'armonizzazione bancaria e creditizia,
introdurre alcuni correttivi che possano consentire alle
regioni di esplicare le loro competenze, anche alla luce dei
princìpi contenuti nella legge n. 403 del 1994, e agli
operatori agricoli di sopperire in forma più adeguata alle
loro esigenze di finanziamento.
In merito sembra di dover rilevare come siano state ancora
dimenticate le profonde differenziazioni che l'economia
agricola presenta rispetto alle altre attività d'impresa:
a) la lunghezza dei periodi in cui si possono
ammortizzare gli investimenti e, quindi, le alte incidenze
degli oneri finanziari;
b) la rigidità degli ordinamenti produttivi, con la
conseguente difficoltà a seguire gli andamenti dei mercati;
c) l'alto costo relativo dei trasporti e degli
stoccaggi dei prodotti agricoli e il loro precario grado di
conservabilità fisica ed economica;
d) la politica economica che privilegia gli altri
settori produttivi (strutture di comunicazione e di servizio,
accordi commerciali, cassa integrazione, ammortizzatori
sociali di vario tipo, eccetera);
e) l'esigenza, più che in altri settori di
attività, di un attento riguardo agli aspetti ecologici ed
alla conservazione dell'ambiente e molte altre considerazioni
ancora che è qui superfluo sottolineare.
Queste profonde differenziazioni hanno sempre militato, e
forse ancor di più oggi dovrebbero far propendere, a favore di
una particolare normazione per il finanziamento
dell'agricoltura, adeguata sia al fine di fornire
all'imprenditore del comparto uno strumento compatibile con la
possibilità dei suoi bilanci, sia per cercare condizioni
sufficienti affinché all'agricoltura vengano riservati i
necessari flussi finanziari per il suo sviluppo e le sue
conservazioni, anche se in un ordinato quadro programmatorio
che la mano pubblica dovrebbe prevedere.
Con queste premesse ed avuto riguardo all'attuale vigente
ordinamento normativo, si rende necessario provvedere, più che
ad una "riforma", ad opportune modifiche ed integrazioni al
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
In particolare occorre:
1) stabilire con esattezza quali siano le attività
agricole e zootecniche e quelle connesse e collaterali,
affinché la destinazione del finanziamento non avvenga secondo
la discrezione della banca, attesi i riflessi che si
verrebbero a determinare sul fondo interbancario di garanzia,
al quale cioè potrebbero essere riferite soltanto le
operazioni ad alto rischio e non quelle di maggior sicurezza,
falsando ogni principio mutualistico;
2) agevolare l'acquisizione delle garanzie al fine di
dare maggiore stimolo al sistema creditizio per gli
investimenti in agricoltura, senza con questo creare oneri e
difficoltà per la controparte o per l'erario. Il sistema delle
garanzie va rivisto valorizzando il piano di ammodernamento
approvato dalla regione;
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3) razionalizzare l'attività del fondo interbancario di
garanzia, quale utile strumento di politica agraria,
sottraendolo ad un rigido controllo burocratico della mano
pubblica, pur inquadrandolo in un preciso ordinamento
normativo adeguato alle finalità istituzionali. L'operatività
del fondo interbancario di garanzia deve essere estesa a tutti
gli operatori agricoli e deve ricomprendere anche le
operazioni messe in essere dalle associazioni dei produttori e
loro unioni;
4) prevedere una normativa-quadro a livello nazionale per
la disciplina delle agevolazioni pubbliche all'agricoltura
attraverso il credito agrario, in modo che si renda possibile
il raggiungimento delle finalità previste dalla politica del
settore, in coordinamento con la politica economica
generale. E' perciò previsto un contributo sull'abbattimento
degli interessi per la concessione di credito agrario ai
beneficiari ricadenti in determinate aree territoriali per
consentire l'insediamento dei giovani alla guida delle imprese
e per consentire alle aziende agricole di ripristinare
l'efficienza produttiva a seguito di eventi calamitosi. Le
associazioni dei produttori e le loro unioni nazionali
riconosciute devono poter utilizzare il credito agrario
agevolato per esplicare i loro compiti istituzionali.
Onde perseguire gli scopi elencati, viene proposto
l'articolato che segue, diretto a modificare il testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385).
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