| 1. Il comma 3 dell'articolo 43 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1^ settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"3. Sono attività connesse o collaterali il
consolidamento di passività, l'agriturismo, la manipolazione,
la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e
la valorizzazione dei prodotti, anche attraverso le
corrispondenti associazioni di produttori e relative
associazioni di grado superiore, nonché le altre attività
individuate dal CICR.".
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