| 1. L'articolo 44 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
"Art. - 44 (Garanzie) - 1. I finanziamenti di
credito agrario a breve, medio e lungo termine e quelli di
credito peschereccio sono assistiti dalle garanzie reali o
personali convenute fra le parti e possono essere assistiti
dal privilegio previsto dall'articolo 46.
2. Il piano di ammodernamento aziendale, approvato dalla
regione, costituisce garanzia per gli investimenti da
realizzare.
3. I finanziamenti di credito agrario e di credito
peschereccio, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria
e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio
legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
a) prodotti pendenti, raccolti, prodotti finiti, ed
in corso di lavorazione;
b) bestiame, macchine, attrezzature, merci, scorte,
materie prime e altri beni, comunque acquistati con il
finanziamento concesso;
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c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita
dei beni indicati nelle lettere precedenti.
4. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari
di cui la numero 2 dell'articolo 2778 del codice civile.
5. Il privilegio compete per l'intera durata del
finanziamento e si può esercitare entro un anno dalla scadenza
del finanziamento stesso sui beni elencati alla lettera
b) del comma 4, nonché sui frutti e conseguenti crediti
relativi alla annata agraria in cui il prestito è scaduto o a
quella immediatamente successiva anche dopo che i beni non
siano più nella disponibilità del debitore, purché l'azione
sia esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto
trasferimento.
6. In caso di inadempimento, su istanza della banca, il
pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai
privilegi di cui ai commi 3, 4 e 5 può, assunte sommarie
informazioni, disporne l'apprensione e la vendita. La vendita
si effettua ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
7. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca, la
concessione non deve superare, al netto del doppio degli oneri
ipotecari precedenti, il 75 per cento del valore cauzionale
dei beni costituiti in garanzia, tenuto conto dei
miglioramenti eventualmente apportati con i finanziamenti
stessi. Quando i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia
di fondi pubblici, la concessione può arrivare fino al 100 per
cento del valore cauzionale come sopra indicato.
8. Per le ipoteche che assistono le operazioni di credito
agrario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e
41.".
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