Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28978
DDL2387-0004
Progetto di legge Camera n. 2387 - testo presentato - (DDL12-2387)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C2387. TESTIPDL
...C2387.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2387 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 44 del citato testo unico di cui al decreto
  legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal seguente:
      "Art. - 44  (Garanzie)  - 1.  I finanziamenti di
  credito agrario a breve, medio e lungo termine e quelli di
  credito peschereccio sono assistiti dalle garanzie reali o
  personali convenute fra le parti e possono essere assistiti
  dal privilegio previsto dall'articolo 46.
    2.  Il piano di ammodernamento aziendale, approvato dalla
  regione, costituisce garanzia per gli investimenti da
  realizzare.
    3.  I finanziamenti di credito agrario e di credito
  peschereccio, effettuati mediante utilizzo di cambiale agraria
  e di cambiale pesca, sono comunque assistiti da privilegio
  legale sui seguenti beni mobili dell'impresa finanziata:
        a)  prodotti pendenti, raccolti, prodotti finiti, ed
  in corso di lavorazione;
        b)  bestiame, macchine, attrezzature, merci, scorte,
  materie prime e altri beni, comunque acquistati con il
  finanziamento concesso;
 
                               Pag. 5
 
        c)  crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita
  dei beni indicati nelle lettere precedenti.
    4.  Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente
  successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari
  di cui la numero 2 dell'articolo 2778 del codice civile.
    5.  Il privilegio compete per l'intera durata del
  finanziamento e si può esercitare entro un anno dalla scadenza
  del finanziamento stesso sui beni elencati alla lettera
  b)  del comma 4, nonché sui frutti e conseguenti crediti
  relativi alla annata agraria in cui il prestito è scaduto o a
  quella immediatamente successiva anche dopo che i beni non
  siano più nella disponibilità del debitore, purché l'azione
  sia esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto
  trasferimento.
    6.  In caso di inadempimento, su istanza della banca, il
  pretore del luogo in cui si trovano i beni sottoposti ai
  privilegi di cui ai commi 3, 4 e 5 può, assunte sommarie
  informazioni, disporne l'apprensione e la vendita.  La vendita
  si effettua ai sensi dell'articolo 1515 del codice civile.
    7.  Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca, la
  concessione non deve superare, al netto del doppio degli oneri
  ipotecari precedenti, il 75 per cento del valore cauzionale
  dei beni costituiti in garanzia, tenuto conto dei
  miglioramenti eventualmente apportati con i finanziamenti
  stessi.  Quando i finanziamenti siano assistiti dalla garanzia
  di fondi pubblici, la concessione può arrivare fino al 100 per
  cento del valore cauzionale come sopra indicato.
    8.  Per le ipoteche che assistono le operazioni di credito
  agrario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 39 e
  41.".
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2387 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2387 TOTPAG=0007 TOTDOC=0008 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=015 PAGFIN=0005 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=238700 00 FASCIDC=12DDL2387 SORTNAV=0238700 000 00000 ZZDDLC2387 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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