| 1. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è sostituito dal
seguente:
"2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le
operazioni
Pag. 6
alle quali si applica la garanzia e determina i criteri ed i
limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle
contribuzioni a esso dovute da parte delle banche e da parte
dei prestatari, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti
assistiti dalla garanzia.".
| |