| 1. Dopo l'articolo 47 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993 è inserito il seguente:
"Art. 47- bis - (Concorso pubblico sul pagamento
degli interessi). - 1. Le operazioni di credito agrario a
breve, medio e lungo termine possono essere assistite da un
concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Tale
agevolazione, per le aree territoriali e per gli interventi
elencati nell'articolo 47- ter, è concessa dalle regioni,
che definiscono in sede di comitato di cui all'articolo 2
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, la percentuale minima e
massima entro cui possono intervenire. Tale abbattimento degli
interessi, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21
dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 30 dicembre 1994, deve essere comunque compreso tra un
valore del 50 e del 30 per cento di quanto stabilito nel
citato decreto.".
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