| 1. Dopo l'articolo 47- bis del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il
seguente:
"Art. 47- ter - (Beneficiari dell'agevolazione
massima prevista dal concorso
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pubblico sul pagamento degli interessi). - 1.
L'agevolazione massima prevista dall'articolo 47- bis si
applica:
a) alle aree definite "territori di montagna", ai
sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed ai territori di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b) del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come modificato dal
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio
1993;
b) ai giovani che si insediano alla guida delle
aziende agricole ed al fine di conseguire l'accorpamento della
maglia aziendale;
c) alle aziende agricole danneggiate da eccezionali
avversità atmosferiche e da calamità naturali, delimitate con
le procedure di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Le associazioni dei produttori e le loro unioni
nazionali riconosciute, che realizzano investimenti
finalizzati all'espletamento dei compiti ad esse attribuiti
dalla legislazione nazionale e comunitaria, possono usufruire
del credito agrario agevolato.
3. Alle unioni e alle associazioni riconosciute, che
stipulano accordi interprofessionali e contratti di cessione
di materie prime o prodotti destinati al consumo finale,
possono essere accordati i seguenti benefici:
a) concorso in conto interessi sui prestiti
contratti per l'adempimento di accordi di filiera, finalizzati
a ridurre i costi delle prestazioni di servizi o dei mezzi
tecnici forniti ai soci delle associazioni;
b) concorso negli interessi sui prestiti per
anticipazione ai soci delle associazioni che abbiano
sottoscritto impegni di conferimento con le associazioni
stesse".
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