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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28984
DDL2388-0002
Progetto di legge Camera n. 2388 - testo presentato - (DDL12-2388)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2388. TESTIPDL
...C2388.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2388 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Con la legge 8 giugno 1990, n.
  142, dopo molti anni di dibattiti, si è finalmente provveduto
  ad approvare la riforma dell'ordinamento delle autonomie
  locali.
    Si è trattato di una riforma necessaria sotto ogni profilo,
  tenuto conto che la precedente legislazione risaliva al
  1934.
    Con la nuova legge si è, altresì, affrontato il problema
  strategico dell'organizzazione degli enti locali: è stato
  introdotto il fondamentale principio della distinzione dei
  poteri degli organi elettivi e di quelli burocratici, è stato
  riconosciuto a questi ultimi, segretari comunali e dirigenti,
  un ruolo di tutta rilevanza, attribuendo loro compiti e
  responsabilità imprescindibili per il corretto funzionamento
  degli enti.
    In particolare, per quanto concerne i segretari, la legge
  n. 142 del 1990 riconosce loro non più solo la funzione di
  garanti della legittimità dell'azione amministrativa,
  ma anche compiti manageriali di tutta rilevanza quali
  l'alta direzione della struttura burocratica dell'ente e la
  consulenza dell'amministrazione.
    Queste disposizioni della legge n. 142 del 1990 si sono
  però scontrate con quelle previgenti che regolavano, e
  regolano tuttora, lo  status  dei segretari.
    Si tratta di norme incompatibili rispetto ad una profonda
  revisione e, comunque, preclusive per rendere pienamente
  operative le previsioni della legge di riforma delle
  autonomie.
    Affrontare la questione con una legge che disciplini
  nuovamente lo  status  giuridico dei segretari è oggi,
  dunque, assolutamente urgente soprattutto per i significativi
  riflessi che le problematiche relative hanno sul funzionamento
  degli enti locali.
    Si deve, altresì, tenere conto del fatto che un processo di
  profonda revisione di tutta la disciplina della dirigenza
  della
 
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  pubblica amministrazione è stato già da qualche tempo avviato
  e che nella materia innovazioni rilevanti sono già state
  introdotte con il decreto legislativo n. 29 del 1993.
    La legge sulla disciplina giuridica dei segretari comunali
  e provinciali è dunque l'anello mancante fondamentale
  nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione in
  generale e delle autonomie locali in particolare.
    I princìpi guida che hanno ispirato la proposta di legge
  che viene presentata, tenuto conto sia del ruolo che le
  disposizioni già esistenti riconoscono in capo ai segretari
  sia delle reali necessità degli enti locali, sono stati
  essenzialmente quelli dell'esigenza di garantire la massima
  professionalità ed un corretto rapporto con le amministrazioni
  medesime.
    Sotto il primo profilo, l'istituzione dell'albo, peraltro
  previsto dalla stessa legge n. 142 del 1990, la disciplina
  degli accessi e dell'avanzamento in carriera, la formazione
  sono strumenti finalizzati a garantire la preparazione e la
  professionalità necessarie per svolgere i compiti di
  "direttore generale" attribuiti ai segretari.
    Il riconoscimento della competenza all'adozione del
  provvedimento di assunzione ai consigli comunali e
  provinciali, e non invece alla giunta od al sindaco, e la
  durata del rapporto di lavoro sono invece finalizzati a
  garantire la posizione di necessaria autonomia del segretario
  medesimo nei confronti della stessa amministrazione.
    I compiti e le responsabilità, in linea di massima, sono
  quelli attribuiti ai dirigenti dal decreto legislativo n. 29
  del 1993, cui già si è fatto cenno, tenuto conto del fatto che
  negli enti in cui già esistono figure dirigenziali, il ruolo
  del segretario deve raccordarsi con esse ed in quelli in cui
  tali figure non esistano, come nella maggior parte dei comuni,
  rimangono in capo al segretario i compiti propri della
  dirigenza medesima.
    Si ribadisce, infine, l'importanza di questa materia per i
  riflessi che essa produce sulla vita degli enti locali e
  sull'effettiva possibilità di attuare i princìpi di autonomia
  ed autodeterminazione previsti dalla stessa Costituzione
  italiana.
    Per ciò che concerne l'articolato, si evidenzia come esso
  sia stato organizzato al fine di regolamentare completamente
  la figura del segretario comunale che è dotato della qualifica
  di dirigente (articolo 1), e svolge le funzioni di
  collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, alta
  direzione, vigilanza e garanzia per assicurare economicità e
  pubblicità dell'azione amministrativa dell'ente, garantendo
  che i fini perseguiti dall'attività medesima siano quelli
  determinati dalla legge (articolo 2).
    Viene, come detto, istituito, presso ogni regione, l'albo
  dei segretari comunali e provinciali (articolo 3) la cui
  tenuta è di competenza di un consiglio di gestione regionale
  che adotta, tra gli altri, i provvedimenti relativi
  all'espletamento dei concorsi e detta la disciplina relativa
  al rapporto di lavoro, al funzionamento della scuola per i
  segretari comunali e provinciali, alle assegnazioni ed alla
  responsabilità disciplinare (articolo 4).
    La proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione di una
  scuola per segretari comunali e provinciali (articolo 7),
  regola le modalità di accesso alla carriera di segretario
  comunale e provinciale (articolo 8) con riferimento anche
  all'iscrizione alle sezioni ed all'idoneità per essa (articoli
  9 e 10).
    Di particolare rilievo sono i meccanismi disposti in merito
  al rapporto di impiego dei segretari medesimi, che vengono
  assunti dai comuni e dalle province scegliendoli tra coloro
  che sono iscritti nell'albo regionale e stipulando con essi un
  contratto di diritto pubblico o di diritto privato che regola,
  comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato per un
  periodo di tempo rinnovabile di durata non inferiore ai tre
  anni e non superiore ai sei (articolo 11).
    Viene, inoltre, stabilita una precisa responsabilità
  riferita ai risultati raggiunti dagli uffici cui il segretario
  è preposto, alla realizzazione dei programmi e dei progetti
  loro affidati ed alla gestione del personale e delle risorse
  finanziarie e strumentali ad essi assegnati; per la verifica
  dei risultati il
 
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  consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei
  di valutazione (articolo 12).
    Vengono, inoltre, sancite norme sulla revoca per motivi di
  impedimento fisico, sul trattamento economico, sulle
  qualifiche di segretario comunale e provinciale, sulle
  incompatibilità con incarichi direttivi o esecutivi nei
  partiti politici; viene inoltre
  istituito un comitato di indirizzo e coordinamento presso
  ogni provincia con il compito di decidere indirizzi omogenei
  per l'attuazione delle normative e per l'esercizio del ruolo e
  delle funzioni dei segretari (articolo 18).
    L'articolo 19, infine, detta norme di carattere transitorio
  per i segretari attualmente in servizio od in aspettativa.
 
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