| Onorevoli Colleghi! -- Con la legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo molti anni di dibattiti, si è finalmente provveduto
ad approvare la riforma dell'ordinamento delle autonomie
locali.
Si è trattato di una riforma necessaria sotto ogni profilo,
tenuto conto che la precedente legislazione risaliva al
1934.
Con la nuova legge si è, altresì, affrontato il problema
strategico dell'organizzazione degli enti locali: è stato
introdotto il fondamentale principio della distinzione dei
poteri degli organi elettivi e di quelli burocratici, è stato
riconosciuto a questi ultimi, segretari comunali e dirigenti,
un ruolo di tutta rilevanza, attribuendo loro compiti e
responsabilità imprescindibili per il corretto funzionamento
degli enti.
In particolare, per quanto concerne i segretari, la legge
n. 142 del 1990 riconosce loro non più solo la funzione di
garanti della legittimità dell'azione amministrativa,
ma anche compiti manageriali di tutta rilevanza quali
l'alta direzione della struttura burocratica dell'ente e la
consulenza dell'amministrazione.
Queste disposizioni della legge n. 142 del 1990 si sono
però scontrate con quelle previgenti che regolavano, e
regolano tuttora, lo status dei segretari.
Si tratta di norme incompatibili rispetto ad una profonda
revisione e, comunque, preclusive per rendere pienamente
operative le previsioni della legge di riforma delle
autonomie.
Affrontare la questione con una legge che disciplini
nuovamente lo status giuridico dei segretari è oggi,
dunque, assolutamente urgente soprattutto per i significativi
riflessi che le problematiche relative hanno sul funzionamento
degli enti locali.
Si deve, altresì, tenere conto del fatto che un processo di
profonda revisione di tutta la disciplina della dirigenza
della
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pubblica amministrazione è stato già da qualche tempo avviato
e che nella materia innovazioni rilevanti sono già state
introdotte con il decreto legislativo n. 29 del 1993.
La legge sulla disciplina giuridica dei segretari comunali
e provinciali è dunque l'anello mancante fondamentale
nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione in
generale e delle autonomie locali in particolare.
I princìpi guida che hanno ispirato la proposta di legge
che viene presentata, tenuto conto sia del ruolo che le
disposizioni già esistenti riconoscono in capo ai segretari
sia delle reali necessità degli enti locali, sono stati
essenzialmente quelli dell'esigenza di garantire la massima
professionalità ed un corretto rapporto con le amministrazioni
medesime.
Sotto il primo profilo, l'istituzione dell'albo, peraltro
previsto dalla stessa legge n. 142 del 1990, la disciplina
degli accessi e dell'avanzamento in carriera, la formazione
sono strumenti finalizzati a garantire la preparazione e la
professionalità necessarie per svolgere i compiti di
"direttore generale" attribuiti ai segretari.
Il riconoscimento della competenza all'adozione del
provvedimento di assunzione ai consigli comunali e
provinciali, e non invece alla giunta od al sindaco, e la
durata del rapporto di lavoro sono invece finalizzati a
garantire la posizione di necessaria autonomia del segretario
medesimo nei confronti della stessa amministrazione.
I compiti e le responsabilità, in linea di massima, sono
quelli attribuiti ai dirigenti dal decreto legislativo n. 29
del 1993, cui già si è fatto cenno, tenuto conto del fatto che
negli enti in cui già esistono figure dirigenziali, il ruolo
del segretario deve raccordarsi con esse ed in quelli in cui
tali figure non esistano, come nella maggior parte dei comuni,
rimangono in capo al segretario i compiti propri della
dirigenza medesima.
Si ribadisce, infine, l'importanza di questa materia per i
riflessi che essa produce sulla vita degli enti locali e
sull'effettiva possibilità di attuare i princìpi di autonomia
ed autodeterminazione previsti dalla stessa Costituzione
italiana.
Per ciò che concerne l'articolato, si evidenzia come esso
sia stato organizzato al fine di regolamentare completamente
la figura del segretario comunale che è dotato della qualifica
di dirigente (articolo 1), e svolge le funzioni di
collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, alta
direzione, vigilanza e garanzia per assicurare economicità e
pubblicità dell'azione amministrativa dell'ente, garantendo
che i fini perseguiti dall'attività medesima siano quelli
determinati dalla legge (articolo 2).
Viene, come detto, istituito, presso ogni regione, l'albo
dei segretari comunali e provinciali (articolo 3) la cui
tenuta è di competenza di un consiglio di gestione regionale
che adotta, tra gli altri, i provvedimenti relativi
all'espletamento dei concorsi e detta la disciplina relativa
al rapporto di lavoro, al funzionamento della scuola per i
segretari comunali e provinciali, alle assegnazioni ed alla
responsabilità disciplinare (articolo 4).
La proposta di legge prevede, altresì, l'istituzione di una
scuola per segretari comunali e provinciali (articolo 7),
regola le modalità di accesso alla carriera di segretario
comunale e provinciale (articolo 8) con riferimento anche
all'iscrizione alle sezioni ed all'idoneità per essa (articoli
9 e 10).
Di particolare rilievo sono i meccanismi disposti in merito
al rapporto di impiego dei segretari medesimi, che vengono
assunti dai comuni e dalle province scegliendoli tra coloro
che sono iscritti nell'albo regionale e stipulando con essi un
contratto di diritto pubblico o di diritto privato che regola,
comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato per un
periodo di tempo rinnovabile di durata non inferiore ai tre
anni e non superiore ai sei (articolo 11).
Viene, inoltre, stabilita una precisa responsabilità
riferita ai risultati raggiunti dagli uffici cui il segretario
è preposto, alla realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati ed alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali ad essi assegnati; per la verifica
dei risultati il
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consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei
di valutazione (articolo 12).
Vengono, inoltre, sancite norme sulla revoca per motivi di
impedimento fisico, sul trattamento economico, sulle
qualifiche di segretario comunale e provinciale, sulle
incompatibilità con incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti politici; viene inoltre
istituito un comitato di indirizzo e coordinamento presso
ogni provincia con il compito di decidere indirizzi omogenei
per l'attuazione delle normative e per l'esercizio del ruolo e
delle funzioni dei segretari (articolo 18).
L'articolo 19, infine, detta norme di carattere transitorio
per i segretari attualmente in servizio od in aspettativa.
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