| (Funzioni).
1. Il segretario, al fine di garantire il perseguimento
degli obiettivi e la realizzazione dei programmi
dell'amministrazione, nel rispetto delle direttive generali
del sindaco o del presidente della provincia, svolge funzioni
di collaborazione, consulenza propositiva, coordinamento, alta
direzione, vigilanza e garanzia per assicurare efficacia,
economicità e pubblicità all'azione amministrativa dell'ente
locale, garantendo, altresì, che l'attività amministrativa
persegua i fini determinati dalla legge.
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni degli organi
collegiali dell'ente locale, e ne cura la verbalizzazione.
3. Nel rispetto delle attribuzioni dei dirigenti e dei
funzionari responsabili dei servizi, il segretario, ferma
restando la distinzione tra compiti di direzione politica e
compiti di direzione amministrativa, esercita, nell'ambito
delle scelte di programma, degli obiettivi e delle direttive
generali fissate dai competenti organi elettivi, autonomi
poteri di alta direzione nonché di vigilanza e di controllo;
in particolare, esercita la gestione delle risorse
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finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di
bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione delle
risorse strumentali.
4. Al segretario competono:
a) le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché le funzioni di cui all'articolo 17 del
medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, nel caso in cui il comune non abbia dirigenti o
funzionari di qualifica adeguata, per l'esercizio delle
medesime. Negli enti in cui le funzioni previste dall'articolo
16 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive
modificazioni, per il settore di competenza, sono anche
esercitate dai dirigenti apicali, il segretario svolge le
proprie funzioni di alta direzione in posizione di
sovraordinazione funzionale;
b) la responsabilità della fase istruttoria
dell'attività amministrativa dell'ente locale e l'attuazione
dei provvedimenti comunque adottati dagli organi dell'ente;
c) la potestà di rogare contratti ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente locale
è parte;
d) la funzione certificativa, le iniziative atte ad
assicurare la pubblicità e la visione degli atti e dei
provvedimenti, nonché le informazioni sull'attività dell'ente
locale ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse del
cittadino;
e) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a
rilevanza esterna che non siano riservati agli organi elettivi
dell'ente locale o al personale dirigente;
f) l'esercizio del potere disciplinare, secondo le
norme di legge, di statuto o di regolamento dell'ente
locale.
5. Per l'esame dei casi in cui il segretario comunale o
provinciale esercita il potere di iniziativa disciplinare lo
stesso è sostituito da un segretario generale iscritto
nell'albo regionale di cui all'articolo 3 della presente legge
e designato
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dal consiglio di gestione regionale territorialmente
competente.
6. In coerenza con gli obiettivi, i programmi e le
direttive di cui ai commi 1 e 3, il segretario comunale o
provinciale adotta i relativi provvedimenti di organizzazione
e di attuazione.
7. L'istruttoria delle deliberazioni si conclude con un
parere emanato nel rispetto e per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241.
L'eventuale parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i
diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa atti
al conseguimento degli obiettivi previsti.
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