| (Albo regionale).
1. E' istituito, presso ogni regione, l'albo regionale dei
segretari comunali e provinciali nel quale i soggetti in
possesso dei requisiti previsti dalla presente legge sono
iscritti in apposite sezioni, in base alle classificazioni
indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. La classificazione degli enti locali di cui alle tabelle
A e B allegate alla presente legge ha effetto solo ai fini di
cui alla medesima legge.
3. L'albo regionale è articolato in sezioni, nelle quali
gli iscritti sono distinti per qualifica e per classe ai sensi
delle tabelle A e B allegate alla presente legge.
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