| (Consiglio di gestione regionale).
1. Alla tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 ed
all'esercizio delle funzioni di gestione dei segretari è
preposto un apposito consiglio di gestione regionale.
2. Il consiglio di gestione regionale è composto da:
a) tre sindaci designati dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) tra coloro che ricoprono
tale carica nell'ambito regionale;
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b) tre segretari comunali o provinciali eletti in
ambito regionale direttamente dai segretari in servizio
iscritti all'albo regionale.
3. Nella prima seduta del consiglio di gestione regionale i
membri eleggono il presidente. In mancanza di accordo svolge
le funzioni di presidente il membro più anziano di età.
4. Il consiglio di gestione regionale esercita, in
particolare, le seguenti funzioni:
a) cura la tenuta dell'albo regionale;
b) adotta i provvedimenti generali necessari
all'espletamento dei concorsi per l'avanzamento in
carriera;
c) determina il numero dei segretari comunali che
possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali,
con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;
d) dispone, con atto motivato, anticipazioni ai
segretari del trattamento economico non corrisposto dagli enti
per comprovata impossibilità, avvalendosi del fondo di cui
all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni;
e) adotta i regolamenti per lo svolgimento dei
concorsi, per i corsi di specializzazione, per i
trasferimenti, per l'assegnazione degli incarichi di reggenza
e di supplenza, per l'assegnazione alle sedi di un segretario
di classe superiore, e per ogni altro istituto previsto nella
presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà
regolamentare gli sia riconosciuta o consentita dalla legge,
ivi compresi i criteri e le modalità per l'adozione di
provvedimenti urgenti;
f) detta la disciplina del rapporto di lavoro dei
segretari comunali e provinciali cui si conformano i rapporti
individuali di lavoro;
g) adotta un apposito regolamento per disciplinare
il proprio funzionamento;
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h) adotta un apposito regolamento per disciplinare
il funzionamento della scuola per i segretari comunali e
provinciali di cui all'articolo 7;
i) detta una apposita disciplina in ordine
all'assegnazione del segretario alle segreterie dei comuni
associati nelle forme previste dalla legge per lo svolgimento
delle relative funzioni di segreteria, alla classe da
attribuire ai comuni associati, e ad ogni altro aspetto
connesso alla posizione del segretario presso tali comuni;
l) fissa le modalità e la composizione dei nuclei
di valutazione di cui all'articolo 12, comma 3, della presente
legge, in conformità di quanto disposto dall'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonché le procedure ed i contenuti degli
accertamenti e le modalità di raccordo con il controllo
interno degli enti locali;
m) adotta un regolamento recante norme sulla
responsabilità disciplinare, nel rispetto dei princìpi
previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
n) cura la promozione dei corsi, dei seminari e
delle giornate di studio per l'aggiornamento professionale,
nell'ambito dei programmi fissati dalla scuola di cui
all'articolo 7, nei limiti delle disponibilità del fondo di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
5. I provvedimenti del consiglio di gestione regionale sono
emanati dal presidente.
6. In caso di effettiva urgenza, il presidente del
consiglio di gestione regionale adotta i provvedimenti
necessari, dandone comunicazione al consiglio entro cinque
giorni dalla loro adozione. Se il consiglio non conferma tali
atti, esso è tenuto, nella stessa seduta, a provvedere con
proprie deliberazioni.
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