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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28988
DDL2388-0006
Progetto di legge Camera n. 2388 - testo presentato - (DDL12-2388)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2388. TESTIPDL
...C2388.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2388 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Consiglio di gestione regionale).
    1.  Alla tenuta dell'albo regionale di cui all'articolo 3 ed
  all'esercizio delle funzioni di gestione dei segretari è
  preposto un apposito consiglio di gestione regionale.
    2.  Il consiglio di gestione regionale è composto da:
        a)  tre sindaci designati dall'Associazione
  nazionale dei comuni italiani (ANCI) tra coloro che ricoprono
  tale carica nell'ambito regionale;
 
                               Pag. 7
 
        b)  tre segretari comunali o provinciali eletti in
  ambito regionale direttamente dai segretari in servizio
  iscritti all'albo regionale.
    3.  Nella prima seduta del consiglio di gestione regionale i
  membri eleggono il presidente.  In mancanza di accordo svolge
  le funzioni di presidente il membro più anziano di età.
    4.  Il consiglio di gestione regionale esercita, in
  particolare, le seguenti funzioni:
        a)  cura la tenuta dell'albo regionale;
        b)  adotta i provvedimenti generali necessari
  all'espletamento dei concorsi per l'avanzamento in
  carriera;
        c)  determina il numero dei segretari comunali che
  possono essere collocati in aspettativa per motivi sindacali,
  con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 42 della
  legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni;
        d)  dispone, con atto motivato, anticipazioni ai
  segretari del trattamento economico non corrisposto dagli enti
  per comprovata impossibilità, avvalendosi del fondo di cui
  all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
  successive modificazioni;
        e)  adotta i regolamenti per lo svolgimento dei
  concorsi, per i corsi di specializzazione, per i
  trasferimenti, per l'assegnazione degli incarichi di reggenza
  e di supplenza, per l'assegnazione alle sedi di un segretario
  di classe superiore, e per ogni altro istituto previsto nella
  presente legge ed in ogni altra materia per cui la potestà
  regolamentare gli sia riconosciuta o consentita dalla legge,
  ivi compresi i criteri e le modalità per l'adozione di
  provvedimenti urgenti;
        f)  detta la disciplina del rapporto di lavoro dei
  segretari comunali e provinciali cui si conformano i rapporti
  individuali di lavoro;
        g)  adotta un apposito regolamento per disciplinare
  il proprio funzionamento;
 
                               Pag. 8
 
        h)  adotta un apposito regolamento per disciplinare
  il funzionamento della scuola per i segretari comunali e
  provinciali di cui all'articolo 7;
        i)  detta una apposita disciplina in ordine
  all'assegnazione del segretario alle segreterie dei comuni
  associati nelle forme previste dalla legge per lo svolgimento
  delle relative funzioni di segreteria, alla classe da
  attribuire ai comuni associati, e ad ogni altro aspetto
  connesso alla posizione del segretario presso tali comuni;
        l)  fissa le modalità e la composizione dei nuclei
  di valutazione di cui all'articolo 12, comma 3, della presente
  legge, in conformità di quanto disposto dall'articolo 20 del
  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
  modificazioni, nonché le procedure ed i contenuti degli
  accertamenti e le modalità di raccordo con il controllo
  interno degli enti locali;
        m)  adotta un regolamento recante norme sulla
  responsabilità disciplinare, nel rispetto dei princìpi
  previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
  successive modificazioni;
        n)  cura la promozione dei corsi, dei seminari e
  delle giornate di studio per l'aggiornamento professionale,
  nell'ambito dei programmi fissati dalla scuola di cui
  all'articolo 7, nei limiti delle disponibilità del fondo di
  cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
  successive modificazioni.
    5.  I provvedimenti del consiglio di gestione regionale sono
  emanati dal presidente.
    6.  In caso di effettiva urgenza, il presidente del
  consiglio di gestione regionale adotta i provvedimenti
  necessari, dandone comunicazione al consiglio entro cinque
  giorni dalla loro adozione.  Se il consiglio non conferma tali
  atti, esso è tenuto, nella stessa seduta, a provvedere con
  proprie deliberazioni.
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2388 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2388 TOTPAG=0020 TOTDOC=0023 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=238800 00 FASCIDC=12DDL2388 SORTNAV=0238800 000 00000 ZZDDLC2388 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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