| (Norme per l'elezione dei rappresentanti dei segretari nei
consigli di gestione regionale).
1. I rappresentanti dei segretari nel consiglio di gestione
regionale sono eletti, con sistema proporzionale, dai
segretari comunali e provinciali iscritti all'albo di cui
all'articolo 3, in servizio alla data di indizione delle
elezioni.
2. Le liste dei candidati per il consiglio di gestione
regionale possono essere presentate da organizzazioni o gruppi
organizzati, previa sottoscrizione da parte di almeno quindici
elettori in servizio. Le liste devono rispettare i princìpi
della pari opportunità.
3. Con deliberazione del consiglio di gestione regionale
sono disciplinate le modalità per lo svolgimento delle
elezioni e per la presentazione delle liste di cui al presente
articolo.
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