| (Accesso in carriera).
1. Alla carriera di segretario comunale e provinciale si
accede mediante un corso biennale di formazione e reclutamento
a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola di cui
all'articolo 7 e comprensivo di almeno nove mesi di tirocinio
presso i comuni di classe III di cui alla tabella A allegata
alla presente legge.
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2. Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede
mediante concorso pubblico per esami, anche mediante sistemi
automatizzati, bandito ogni due anni, al quale possono
partecipare i candidati in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, in economia e commercio ed equipollenti.
3. Conseguono l'ammissione al corso di formazione i
candidati collocati nell'ordine della graduatoria, nel limite
dei posti che si prevedono vacanti, a qualsiasi titolo, alla
data di conclusione del corso medesimo. Tale numero può essere
maggiorato nel limite massimo del 60 per cento.
4. Con apposito regolamento il consiglio di gestione
regionale stabilisce le modalità del concorso finale il cui
superamento dà diritto all'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 3. Ogni segretario comunale o provinciale può
richiedere, altresì, l'iscrizione in ogni altro albo regionale
nelle diverse sezioni.
5. Ai partecipanti al corso di cui al comma 1, anche
durante il periodo di tirocinio, è corrisposta una borsa di
studio non superiore al 60 per cento del trattamento economico
di grado iniziale in relazione alle disponibilità del fondo di
cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni.
6. L'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 non dà luogo
ad alcun diritto od aspettativa, e costituisce esclusivamente
requisito indispensabile per l'instaurazione del relativo
rapporto di lavoro.
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