| (Iscrizione alle sezioni).
1. Si consegue l'iscrizione alla sezione corrispondente
alla classe III - segretario comunale di cui alla tabella A
allegata alla presente legge dopo l'acquisizione ed il
superamento del concorso finale di cui al comma 4
dell'articolo 8.
2. Si consegue l'iscrizione alla sezione corrispondente
alla classe II - segretario comunale generale di cui alla
tabella A allegata alla presente legge dopo aver espletato
almeno cinque anni di servizio
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effettivo in qualità di segretario comunale di classe III di
cui alla citata tabella.
3. Conseguono l'iscrizione alla sezione corrispondente alla
classe I/B coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità di cui
al comma 1 dell'articolo 10, ed abbiano espletato almeno
cinque anni di servizio in comuni di classe II di cui alla
citata tabella.
4. Il consiglio di gestione regionale stabilisce
l'anzianità di servizio ed il punteggio minimo per titoli
necessari per l'iscrizione alla sezione corrispondente alla
classe I/A - segretario comunale generale, di cui alla tabella
A allegata alla presente legge, per partecipare ai concorsi
delle sedi di segreteria generale dei comuni con popolazione
superiore a 250.000 abitanti, nonché per la partecipazione ai
concorsi delle sedi di segreteria corrispondenti alla classe
I/A - segretario provinciale generale, per le città
metropolitane e le province con popolazione superiore a
400.000 abitanti, di cui alla tabella B allegata alla presente
legge.
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