| (Idoneità a segretario generale di classe I/B).
1. I corsi di specializzazione per l'attribuzione
dell'idoneità alla iscrizione alla sezione corrispondente alla
classe I/B di cui alle tabelle A e B allegate alla presente
legge, sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo
4, comma 4, lettera e).
2. Al corso di specializzazione di cui al comma 1, sono
ammessi i segretari comunali in servizio da almeno otto anni
nonché i vice segretari titolari comunali e provinciali ai
quali spetta l'effettiva sostituzione del segretario, in
servizio effettivo nella funzione da non meno di otto anni,
dei quali almeno cinque in comuni con popolazione superiore a
65.000 abitanti ovvero in una provincia.
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