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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


28996
DDL2388-0014
Progetto di legge Camera n. 2388 - testo presentato - (DDL12-2388)
(suddiviso in 23 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C2388. TESTIPDL
...C2388.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2388 ZZ12 ZZPD ZZPR
               (Responsabilità dei segretari).
    1.  Ferma restando la responsabilità penale, civile,
  amministrativo-contabile e disciplinare prevista per gli
  impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e
  provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente locale
  del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono
  preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
  loro affidati, della gestione del personale e delle risorse
  finanziarie e strumentali ad essi assegnati.  All'inizio di
  ogni anno, i segretari presentano al sindaco ed al presidente
  della provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno
  precedente, anche al fine di verificare i risultati
  dell'attività stessa e degli obiettivi programmati.
    2.  Ai fini di cui al comma 1 l'inosservanza da parte dei
  segretari comunali e provinciali degli indirizzi generali
  dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi
  politico-istituzionali dell'ente locale, dei termini e delle
  altre norme procedimentali previsti da leggi, dagli statuti o
  dai regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta
  realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere
  accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative
 
                              Pag. 13
 
  ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che
  alla disponibilità di personale e di mezzi.
    3.  Per le verifiche attuate ai sensi dei commi 1 e 2 il
  consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei
  di valutazione, da esso nominati, composti da esperti in
  tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche
  dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, e in
  maggioranza, da segretari generali.  Il consiglio di gestione
  regionale può, altresì, stipulare apposite convenzioni con
  soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in
  tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
    4.  L'inosservanza degli indirizzi generali di cui al comma
  2 o il risultato negativo della gestione possono comportare,
  previa controdeduzione degli interessati, la rimozione secondo
  criteri determinati dal consiglio di gestione regionale.
 
DATA=950407 FASCID=DDL12-2388 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2388 TOTPAG=0020 TOTDOC=0023 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=017 PAGFIN=0013 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=238800 00 FASCIDC=12DDL2388 SORTNAV=0238800 000 00000 ZZDDLC2388 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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