| (Responsabilità dei segretari).
1. Ferma restando la responsabilità penale, civile,
amministrativo-contabile e disciplinare prevista per gli
impiegati civili dello Stato, i segretari comunali e
provinciali sono responsabili nei confronti dell'ente locale
del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono
preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti
loro affidati, della gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali ad essi assegnati. All'inizio di
ogni anno, i segretari presentano al sindaco ed al presidente
della provincia una relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente, anche al fine di verificare i risultati
dell'attività stessa e degli obiettivi programmati.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'inosservanza da parte dei
segretari comunali e provinciali degli indirizzi generali
dell'azione amministrativa emanati dai competenti organi
politico-istituzionali dell'ente locale, dei termini e delle
altre norme procedimentali previsti da leggi, dagli statuti o
dai regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta
realizzazione degli obiettivi programmati, devono essere
accertate tenendo conto anche delle condizioni organizzative
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ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che
alla disponibilità di personale e di mezzi.
3. Per le verifiche attuate ai sensi dei commi 1 e 2 il
consiglio regionale di gestione si avvale di appositi nuclei
di valutazione, da esso nominati, composti da esperti in
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, anche
dipendenti dello Stato con qualifica dirigenziale, e in
maggioranza, da segretari generali. Il consiglio di gestione
regionale può, altresì, stipulare apposite convenzioni con
soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati in
tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. L'inosservanza degli indirizzi generali di cui al comma
2 o il risultato negativo della gestione possono comportare,
previa controdeduzione degli interessati, la rimozione secondo
criteri determinati dal consiglio di gestione regionale.
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