| (Revoca).
1. Per gravi e comprovati motivi di impedimento fisico, con
provvedimento, rispettivamente, del sindaco o del presidente
della provincia, può essere richiesta la revoca della nomina
del segretario comunale o provinciale al consiglio di gestione
regionale competente territorialmente.
2. Il consiglio di gestione regionale decide sulla
richiesta avanzata ai sensi del comma 1, sentito il segretario
interessato, entro sessanta giorni, indicando nel
provvedimento le misure conseguenti alla eventuale revoca per
assicurare all'ente locale la continuità di assolvimento della
funzione.
| |