| (Qualifiche).
1. I segretari comunali e provinciali si articolano nelle
seguenti qualifiche: segretario comunale, segretario generale
comunale di classe II, segretario generale di classe I/B e
segretario generale di classe I/A, in corrispondenza alla
classe dei comuni e delle province, così come previste nelle
tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Gli accordi di cui all'articolo 14 devono stabilire il
trattamento economico nel rispetto dell'unicità di funzione e
dell'articolazione della qualifica dirigenziale, come
individuata al comma 1 del presente articolo.
| |