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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


290
DDL0014-0003
Progetto di legge Camera n. 14 - testo presentato - (DDL12-14)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C14. TESTIPDL
...C14.
Pag. 11 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362). Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, ha attuato la IV direttiva CEE in materia di regolamentazione del bilancio delle imprese diretta a rendere omogenei i criteri di formazione e di informativa del bilancio stesso. La legge 26 marzo 1990, n.69, con la quale era stata data delega al Governo di attuare la riforma, escludeva le società per le quali era applicata una disciplina speciale, come è per le imprese che esercitano attività assicurative e creditizie. Per quanto riguarda il bilancio di esercizio l'articolo 45 del decreto legislativo ha stabilito che le nuove disposizioni siano applicate al bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 17 aprile 1991 (data di pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127), quindi ai bilanci chiusi dopo il 18 aprile 1993. In generale, le modifiche apportate alla normativa rappresentano aggiustamenti di natura tecnica ai quali non dovrebbero conseguire effetti di rilievo sulle entrate. Si tratta di un adeguamento ai nuovi criteri contabili diretti a realizzare una maggiore rispondenza della contabilità fiscale a quella civilistica. L'unico articolo dal quale dovrebbe conseguire una riduzione di entrate è l'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi relativo alla svalutazione dei crediti. Fermo restando il meccanismo previsto, la svalutazione è consentita anche per i crediti finanziari, non coperti da garanzia assicurativa, nei confronti degli Stati e delle banche centrali estere. Tenuto conto di una esposizione intorno agli 8.000 miliardi, la riduzione di entrate può essere stimata intorno ai 20 miliardi su base annua. Tale effetto risulta più che compensato dalle maggiori entrate che deriveranno in dipendenza dell'obbligo imposto dalla normativa civilistica delle riprese di valore relative alle rimanenze, compresi i titoli, nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno determinato precedenti svalutazioni. Infatti l'iscrizione in bilancio di tali rivalutazioni costituirà presupposto per la tassazione di detti maggiori valori. In particolare per i titoli le rivalutazioni dovrebbero essere significative tenuto conto delle rilevanti svalutazioni apportate nello scorso anno in seguito ai forti aumenti verificatisi nel livello dei tassi d'interesse.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC14 ZZ12 ZZRT ZZPR
DATA=940301 FASCID=DDL12-14 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0014 TOTPAG=0021 TOTDOC=0008 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0011 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=047 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=001400 00 FASCIDC=12DDL0014 SORTNAV=0001400 000 00000 ZZDDLC14 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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