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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468,
introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.
362).
Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127, ha attuato
la IV direttiva CEE in materia di regolamentazione del
bilancio delle imprese diretta a rendere omogenei i criteri di
formazione e di informativa del bilancio stesso. La legge 26
marzo 1990, n.69, con la quale era stata data delega al
Governo di attuare la riforma, escludeva le società per le
quali era applicata una disciplina speciale, come è per le
imprese che esercitano attività assicurative e creditizie.
Per quanto riguarda il bilancio di esercizio l'articolo
45 del decreto legislativo ha stabilito che le nuove
disposizioni siano applicate al bilancio del secondo esercizio
successivo a quello in corso alla data del 17 aprile 1991
(data di pubblicazione del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n.127), quindi ai bilanci chiusi dopo il 18 aprile 1993.
In generale, le modifiche apportate alla normativa
rappresentano aggiustamenti di natura tecnica ai quali non
dovrebbero conseguire effetti di rilievo sulle entrate. Si
tratta di un adeguamento ai nuovi criteri contabili diretti a
realizzare una maggiore rispondenza della contabilità fiscale
a quella civilistica.
L'unico articolo dal quale dovrebbe conseguire una
riduzione di entrate è l'articolo 71 del testo unico delle
imposte sui redditi relativo alla svalutazione dei crediti.
Fermo restando il meccanismo previsto, la svalutazione è
consentita anche per i crediti finanziari, non coperti da
garanzia assicurativa, nei confronti degli Stati e delle
banche centrali estere. Tenuto conto di una esposizione
intorno agli 8.000 miliardi, la riduzione di entrate può
essere stimata intorno ai 20 miliardi su base annua.
Tale effetto risulta più che compensato dalle maggiori
entrate che deriveranno in dipendenza dell'obbligo imposto
dalla normativa civilistica delle riprese di valore relative
alle rimanenze, compresi i titoli, nel caso in cui vengano
meno i motivi che hanno determinato precedenti svalutazioni.
Infatti l'iscrizione in bilancio di tali rivalutazioni
costituirà presupposto per la tassazione di detti maggiori
valori.
In particolare per i titoli le rivalutazioni dovrebbero
essere significative tenuto conto delle rilevanti svalutazioni
apportate nello scorso anno in seguito ai forti aumenti
verificatisi nel livello dei tassi d'interesse.
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