| (Disposizioni in materia di diritti
di segreteria).
1. Sugli atti di cui alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 2, rogati ed autenticati dal segretario comunale
o provinciale,
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si applicano i diritti di segreteria nella misura stabilita
dalla vigente legislazione.
2. I diritti di segreteria sono dovuti all'ente locale, ai
sensi del comma 3, applicando le percentuali per valore
previste dalla legislazione vigente in materia.
3. Restano confermate le misure ed i criteri di riparto per
gli atti iscritti a repertorio previste dalla legislazione
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
salvo le percentuali del 90 per cento e del 10 per cento di
cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre
1973, n. 734, e successive modificazioni, che sono,
rispettivamente, modificate nelle misure dell'80 per cento e
del 20 per cento.
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