| (Comitato di indirizzo e coordinamento).
1. Presso ogni provincia è istituito il comitato di
indirizzo e coordinamento dei segretari, presieduto da un
segretario della provincia stessa, eletto tra i segretari in
servizio nella medesima.
2. Il comitato di cui al comma 1 svolge le seguenti
funzioni:
a) stabilisce indirizzi omogenei per l'applicazione
delle disposizioni relative ai segretari e per l'esercizio del
ruolo e delle funzioni ad essi assegnati;
b) fornisce collaborazione e supporto ai
segretari.
3. Il comitato nomina, altresì, un segretario collaboratore
per coadiuvare i segretari neo-assunti nell'esercizio della
loro attività professionale durante il periodo iniziale di
servizio.
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