| 1. Le tematiche inerenti alla sessualità non costituiscono
materia curriculare a sé stante, ma sono parte integrante
degli orientamenti educativi e dei programmi di
insegnamento.
2. Ferma restando la responsabilità dei docenti di classe,
l'introduzione delle tematiche di cui al comma 1 nell'attività
didattica si realizza in forme prevalentemente
interdisciplinari, anche con il contributo di esperti esterni
alla scuola, sulla
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base di specifici progetti; è cura del docente avvalersi di
metodologie flessibili che favoriscano anche la partecipazione
e la discussione di gruppo.
3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al
comma 1 devono essere adeguati all'età degli alunni e al loro
diverso grado di maturità psicofisica e devono tener conto
delle diverse proposte in un quadro di pluralismo
culturale.
4. I contenuti di cui al comma 3 attengono all'informazione
scientifica, anche con riferimento all'educazione alla salute
ed agli aspetti psicologici, affettivi, etici, sociali,
antropologici, storici, culturali e giuridici della
sessualità.
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