| 1. Nell'ambito delle finalità della presente legge il
Ministro della pubblica istruzione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento
delle attività di aggiornamento dei docenti.
2. In ogni unità scolastica le attività di aggiornamento di
cui al comma 1 si effettuano a partire dal primo anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Per le attività di cui al comma 1, la scuola fa
riferimento all'università, agli istituti regionali per la
ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi, agli
enti di ricerca, ai servizi territoriali socio-sanitari e agli
enti e associazioni professionali; specifiche iniziative per
l'aggiornamento dei docenti sono previste nel-
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l'ambito del programma annuale formulato in attuazione della
convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica
istruzione e la società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo.
4. A partire dal secondo anno scolastico successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, il collegio
dei docenti, su proposta dei consigli di classe ed interclasse
della scuola materna, elementare, media inferiore e secondaria
superiore, sentito il parere dell'assemblea di classe dei
genitori e per la secondaria superiore anche il parere
dell'assemblea di classe degli studenti, predispone
l'inserimento delle tematiche relative alla sessualità nella
programmazione didattica annuale.
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