| 1. Ai fini dell'approfondimento delle tematiche inerenti
alla sessualità, iniziative extracurricolari sono programmate
dagli organi collegiali competenti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; in tale
ambito possono essere formulate proposte anche dai genitori e,
nelle scuole secondarie superiori, dagli studenti.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono definite dal
consiglio di classe nel quadro dei criteri fissati dal
collegio dei docenti e sono affidate ad insegnanti della
scuola o anche ad esperti esterni.
3. Iniziative di approfondimento e di sensibilizzazione
sulle tematiche inerenti alla sessualità possono essere
rivolte specificamente ai genitori.
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