| 1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi nell'anno 1995 e di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della pubblica istruzione.
2. Per gli anni successivi al 1997 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
legge 23 agosto 1988, n. 362.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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