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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29017
DDL2390-0002
Progetto di legge Camera n. 2390 - testo presentato - (DDL12-2390)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2390. TESTIPDL
...C2390.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2390 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Con la presente proposta di
  legge si intende affrontare alcune delle questioni legate al
  delicato settore dell'informazione.
    L'esigenza infatti di salvaguardare pienamente ogni
  individuo dall'uso distorto di notizie divulgate col mezzo
  della stampa mi induce a fornire una serie di strumenti
  giuridici utili a contrastare la corrente e deprecabile prassi
  che spinge oggigiorno numerosi operatori dell'informazione a
  diffondere, con grande facilità ed irresponsabilità, notizie
  che spesso arrecano un grave pregiudizio sia alla reputazione
  della persona o delle persone interessate, sia a quella delle
  loro famiglie.
    La pubblicazione delle notizie lesive della dignità ed
  integrità morale della persona coinvolta nell'evento divulgato
  è particolarmente riprovevole soprattutto perché la reazione
  che il soggetto offeso può
  porre in essere quasi mai si rivela idonea a produrre gli
  stessi effetti della notizia contraria a verità.
    La vigente disciplina legislativa pone, a disposizione
  della persona offesa, diversi strumenti di garanzia, che però
  si dimostrano sempre più vacui ed inconsistenti.  Se infatti si
  considera che di regola nel nostro Paese una pronuncia
  giudiziale giunge a distanza di molti anni dal momento della
  diffamazione, si comprende in maniera chiara quanto sia
  attualmente compresso il diritto di ciascun individuo a non
  veder leso il proprio onore e, qualora tale lesione si
  verifichi, ad ottenere il giusto ristoro ed un'immediata
  rettifica avente la stessa (se non maggiore) consistenza e
  rilevanza della notizia diffamatoria.
    E' dunque opportuno consentire alle persone che possono
  essere danneggiate
 
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  dalla diffusione di notizie pregiudizievoli di esprimere
  preventivamente (vale a dire prima che la notizia stessa sia
  resa di pubblico dominio) le proprie precisazioni ed
  obiezioni.  In tal modo, infatti, si permette al soggetto
  interessato di rispondere ad eventuali infondate accuse,
  assicurando la necessaria parità di condizione fra chi divulga
  (e, al giorno d'oggi, crea) la notizia e chi da tale notizia è
  leso.
    La conoscenza, prima della pubblicazione, di una
  determinata notizia da parte di chi ne possa essere
  danneggiato, offre a quest'ultimo l'opportunità di azionare
  una serie di strumenti in grado almeno di ridurre gli effetti
  deleteri della pubblicazione.  A titolo di esempio, è
  ipotizzabile che la persona interessata, venendo a conoscenza
  del fatto che un organo di stampa sia sul punto di pubblicare
  una specifica notizia, convochi essa stessa una conferenza
  stampa oppure emani un comunicato mediante il quale rettifichi
  la fondatezza della notizia in questione.
    L'introduzione dell'obbligo della preventiva comunicazione
  al soggetto coinvolto nell'evento divulgato non è ovviamente
  destinata a contrastare l'autonomia e la libertà del singolo
  operatore dell'informazione e della stampa in genere.  Questi
  infatti non viene ad esser limitato nello svolgimento della
  propria importante professione, ma è soltanto richiamato ad
  una maggiore attenzione e diligenza.  A tal proposito, può
  ricordarsi come la giurisprudenza della Corte di cassazione
  sia costante nel riconoscere che il giornalista, il quale,
  esercitando il diritto di cronaca, venga ad arrecare
  pregiudizio alla reputazione di una persona ovvero al suo
  diritto alla riservatezza, non possa essere chiamato
  a rispondere dei relativi danni, nel caso in cui gli
  avvenimenti riferiti siano obiettivamente veri, o comunque
  siano ritenuti tali in buona fede, per avere il giornalista
  medesimo diligentemente ottemperato al dovere di controllare
  le fonti di provenienza delle notizie.
    Pertanto, se la buona fede, unita allo scrupoloso controllo
  delle fonti, rappresenta l'elemento decisivo dell'esclusione
  della responsabilità del giornalista per l'eventuale lesione
  arrecata dalla notizia, allora appare quanto mai indicata
  l'introduzione dell'obbligo, in capo al giornalista e al
  direttore del giornale o del periodico, di comunicare la
  notizia in questione alle persone che dalla stessa potrebbero
  venir lese, affinché a queste ultime sia concessa la
  possibilità di far valere le proprie osservazioni e
  spiegazioni.  Infatti, se è la buona fede del giornalista
  l'elemento decisivo per l'esclusione della responsabilità
  dello stesso (per i danni eventualmente arrecati dalla
  pubblicazione della notizia), ben può chiedersi ad un
  giornalista che operi in buona fede di informare
  preventivamente le persone interessate.
    Onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge, della
  quale si auspica una rapida approvazione, non vuole certamente
  limitare il fondamentale ed indispensabile esercizio della
  libertà di stampa, ma intende soltanto rispondere alla urgente
  necessità di garantire il pieno rispetto della dignità umana,
  il che implica altresì la tutela dell'elementare, ma
  indisponibile, diritto di chiunque ad essere riconosciuto
  moralmente "degno" di rivestire senza pregiudizi tutte le
  funzioni e tutti i ruoli nei quali la società politica e
  civile si articola.
 
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