| Onorevoli Colleghi! -- Con la presente proposta di
legge si intende affrontare alcune delle questioni legate al
delicato settore dell'informazione.
L'esigenza infatti di salvaguardare pienamente ogni
individuo dall'uso distorto di notizie divulgate col mezzo
della stampa mi induce a fornire una serie di strumenti
giuridici utili a contrastare la corrente e deprecabile prassi
che spinge oggigiorno numerosi operatori dell'informazione a
diffondere, con grande facilità ed irresponsabilità, notizie
che spesso arrecano un grave pregiudizio sia alla reputazione
della persona o delle persone interessate, sia a quella delle
loro famiglie.
La pubblicazione delle notizie lesive della dignità ed
integrità morale della persona coinvolta nell'evento divulgato
è particolarmente riprovevole soprattutto perché la reazione
che il soggetto offeso può
porre in essere quasi mai si rivela idonea a produrre gli
stessi effetti della notizia contraria a verità.
La vigente disciplina legislativa pone, a disposizione
della persona offesa, diversi strumenti di garanzia, che però
si dimostrano sempre più vacui ed inconsistenti. Se infatti si
considera che di regola nel nostro Paese una pronuncia
giudiziale giunge a distanza di molti anni dal momento della
diffamazione, si comprende in maniera chiara quanto sia
attualmente compresso il diritto di ciascun individuo a non
veder leso il proprio onore e, qualora tale lesione si
verifichi, ad ottenere il giusto ristoro ed un'immediata
rettifica avente la stessa (se non maggiore) consistenza e
rilevanza della notizia diffamatoria.
E' dunque opportuno consentire alle persone che possono
essere danneggiate
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dalla diffusione di notizie pregiudizievoli di esprimere
preventivamente (vale a dire prima che la notizia stessa sia
resa di pubblico dominio) le proprie precisazioni ed
obiezioni. In tal modo, infatti, si permette al soggetto
interessato di rispondere ad eventuali infondate accuse,
assicurando la necessaria parità di condizione fra chi divulga
(e, al giorno d'oggi, crea) la notizia e chi da tale notizia è
leso.
La conoscenza, prima della pubblicazione, di una
determinata notizia da parte di chi ne possa essere
danneggiato, offre a quest'ultimo l'opportunità di azionare
una serie di strumenti in grado almeno di ridurre gli effetti
deleteri della pubblicazione. A titolo di esempio, è
ipotizzabile che la persona interessata, venendo a conoscenza
del fatto che un organo di stampa sia sul punto di pubblicare
una specifica notizia, convochi essa stessa una conferenza
stampa oppure emani un comunicato mediante il quale rettifichi
la fondatezza della notizia in questione.
L'introduzione dell'obbligo della preventiva comunicazione
al soggetto coinvolto nell'evento divulgato non è ovviamente
destinata a contrastare l'autonomia e la libertà del singolo
operatore dell'informazione e della stampa in genere. Questi
infatti non viene ad esser limitato nello svolgimento della
propria importante professione, ma è soltanto richiamato ad
una maggiore attenzione e diligenza. A tal proposito, può
ricordarsi come la giurisprudenza della Corte di cassazione
sia costante nel riconoscere che il giornalista, il quale,
esercitando il diritto di cronaca, venga ad arrecare
pregiudizio alla reputazione di una persona ovvero al suo
diritto alla riservatezza, non possa essere chiamato
a rispondere dei relativi danni, nel caso in cui gli
avvenimenti riferiti siano obiettivamente veri, o comunque
siano ritenuti tali in buona fede, per avere il giornalista
medesimo diligentemente ottemperato al dovere di controllare
le fonti di provenienza delle notizie.
Pertanto, se la buona fede, unita allo scrupoloso controllo
delle fonti, rappresenta l'elemento decisivo dell'esclusione
della responsabilità del giornalista per l'eventuale lesione
arrecata dalla notizia, allora appare quanto mai indicata
l'introduzione dell'obbligo, in capo al giornalista e al
direttore del giornale o del periodico, di comunicare la
notizia in questione alle persone che dalla stessa potrebbero
venir lese, affinché a queste ultime sia concessa la
possibilità di far valere le proprie osservazioni e
spiegazioni. Infatti, se è la buona fede del giornalista
l'elemento decisivo per l'esclusione della responsabilità
dello stesso (per i danni eventualmente arrecati dalla
pubblicazione della notizia), ben può chiedersi ad un
giornalista che operi in buona fede di informare
preventivamente le persone interessate.
Onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge, della
quale si auspica una rapida approvazione, non vuole certamente
limitare il fondamentale ed indispensabile esercizio della
libertà di stampa, ma intende soltanto rispondere alla urgente
necessità di garantire il pieno rispetto della dignità umana,
il che implica altresì la tutela dell'elementare, ma
indisponibile, diritto di chiunque ad essere riconosciuto
moralmente "degno" di rivestire senza pregiudizi tutte le
funzioni e tutti i ruoli nei quali la società politica e
civile si articola.
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