| 1. Dopo l'articolo 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è
inserito il seguente:
"Art. 7- bis. - (Obbligo di
comunicazione). - 1. Il direttore o, comunque, il
responsabile del giornale deve comunicare alla persona o alle
persone che potrebbero ritenersi lese dalla pubblicazione di
immagini o atti o pensieri o affermazioni il testo della
notizia, almeno dodici ore prima della pubblicazione della
stessa.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1
comporta la responsabilità anche del direttore per ogni tipo
di danno prodotto dalla pubblicazione stessa".
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