| 1. Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio
1948, n. 47, è sostituito dal seguente:
"Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo
scritto che le ha determinate e debbono essere pubblicate per
intero, indipendentemente dalla loro lunghezza, con
caratteristiche tipografiche maggiori di quelle utilizzate in
occasione dello scritto al quale esse si riferiscono".
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