| 1. La responsabilità della esecuzione dei controlli sulla
qualità dei prodotti ortofrutticoli in conformità
dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 72/1035, del
Consiglio, del 18 maggio 1972, e successive modificazioni, e
dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 92/2251, della
Commissione, del 29 luglio 1992, è affidata all'Ente di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA), che è
autorizzato a delegare, mediante apposita convenzione, in
tutto o in parte, le proprie competenze all'Istituto nazionale
per il commercio con l'estero o ad altri enti pubblici
organismi privati individuati con apposito decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Alla spesa derivante dall'attuazione delle disposizioni
del comma 1, valutata in lire 5 miliardi in ragione d'anno a
decorrere dal 1995, si provvede mediante riduzione di pari
importo dello stanziamento iscritto al capitolo 463 "Fondo di
riserva per le spese di funzionamento dell'azienda" dello
stato di previsione della spesa dell'EIMA per l'anno 1995, e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni
assegnati, nonché nell'esercizio dei controlli e
nell'esecuzione delle verifiche, al personale degli enti
pubblici o di organismi privati di cui al comma 1, a ciò
specificatamente destinato, è attribuita la qualifica di
pubblico ufficiale.
4. I programmi di attività e le modalità ed i tempi per
l'espletamento dei controlli sono determinati, entro il 31
dicembre di ciascun anno, dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, con proprio decreto nel rispetto delle
disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 92/225,
concernenti i controlli di qualità degli ortofrutticoli
freschi.
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