| 1. Il requisito dell'idoneità morale si considera
insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) condanna definitiva per delitti non colposi per
i quali la legge preveda la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
640- bis del codice penale, ovvero condanna che importi
l'interdizione dai pubblici uffici per più di tre anni;
b) assoggettamento ad una delle misure di
prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli
articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli
effetti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
c) intervenuta dichiarazione di fallimento.
2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito
al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di
società, a tutti i soci per le società semplici o in nome
collettivo, ai soci accomandatari per le società in
accomandita semplice e per azioni e agli amministratori per
ogni tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa, o di
un ramo di essa, ovvero alla direzione di un impianto, sia
preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito
dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.
3. Il possesso del requisito dell'idoneità morale è
comprovato:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di
data non inferiore a tre mesi;
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b) dalla certificazione prevista dall'articolo
10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da
ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio
1990, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203;
c) dal certificato del casellario giudiziale presso
la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto
riguarda il fallimento della società o di singoli soci.
4. Il requisito dell'idoneità morale si intende posseduto
quando, in caso di condanna penale o di dichiarazione di
fallimento, sia successivamente intervenuta la riabilitazione
a norma delle leggi vigenti.
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