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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29026
DDL2391-0006
Progetto di legge Camera n. 2391 - testo presentato - (DDL12-2391)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C2391. TESTIPDL
...C2391.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2391 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il requisito dell'idoneità morale si considera
  insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:
        a)  condanna definitiva per delitti non colposi per
  i quali la legge preveda la pena della reclusione non
  inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni,
  ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
  640- bis  del codice penale, ovvero condanna che importi
  l'interdizione dai pubblici uffici per più di tre anni;
        b)  assoggettamento ad una delle misure di
  prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della
  legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli
  articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli
  effetti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
  575, come da ultimo modificato dall'articolo 20 del
  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
        c)  intervenuta dichiarazione di fallimento.
    2.  Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito
  al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di
  società, a tutti i soci per le società semplici o in nome
  collettivo, ai soci accomandatari per le società in
  accomandita semplice e per azioni e agli amministratori per
  ogni tipo di società.  Quando all'esercizio dell'impresa, o di
  un ramo di essa, ovvero alla direzione di un impianto, sia
  preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito
  dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.
    3.  Il possesso del requisito dell'idoneità morale è
  comprovato:
        a)  dal certificato del casellario giudiziale, di
  data non inferiore a tre mesi;
 
                               Pag. 6
 
        b)  dalla certificazione prevista dall'articolo
  10- sexies  della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto
  dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da
  ultimo sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio
  1990, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
  luglio 1991, n. 203;
        c)  dal certificato del casellario giudiziale presso
  la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto
  riguarda il fallimento della società o di singoli soci.
    4.  Il requisito dell'idoneità morale si intende posseduto
  quando, in caso di condanna penale o di dichiarazione di
  fallimento, sia successivamente intervenuta la riabilitazione
  a norma delle leggi vigenti.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2391 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2391 TOTPAG=0012 TOTDOC=0016 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=006 PAGFIN=0006 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=239100 00 FASCIDC=12DDL2391 SORTNAV=0239100 000 00000 ZZDDLC2391 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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