| 1. Ai fini del possesso del requisito dell'idoneità tecnica
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, devono dimostare di
avere la disponibilità di quanto segue:
a) addetti al controllo che abbiano ricevuto una
formazione riconosciuta idonea dal Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
b) materiale e attrezzature necessarie alle
verifiche e alle analisi richieste dal controllo;
c) attrezzature adeguate per la trasmissione dei
dati;
d) impianti di condizionamento con le seguenti
caratteristiche:
1) per gli agrumi e la frutta fresca: magazzini di
condizionamento con superficie minima di base coperta di metri
quadrati 1.200, di cui metri quadrati 400 riservati alla
lavorazione, selezione e confezionamento con dotazione di
attrezzature meccaniche idonee per consentire il
condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno;
capacità frigorifera di almeno 800 quintali;
2) per gli ortaggi: magazzini con superficie minima di
base coperta di metri
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quadrati 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche
idonee, a seconda dei singoli prodotti per assicurare la
lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di
ortaggi al giorno.
2. Il possesso del requisito dell'idoneità tecnica è
comprovata mediante apposita relazione, redatta nella forma di
atto sostitutivo di notorietà, dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dalla quale risulti l'analitica
descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1, nonché
l'indicazione del numero, dell'entità e della qualificazione
professionale degli addetti al controllo.
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