| 1. E' istituito un marchio obbligatorio di conformità alle
norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed
agrumari avviati al consumo sul mercato interno.
2. La definizione delle caratteristiche del marchio e delle
norme relative al suo utilizzo sono stabilite con decreto del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da
emanarsi previo parere del comitato di cui all'articolo 10,
entro tre
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mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli addetti al controllo sono tenuti a rilasciare,
insieme al certificato di avvenuto controllo di cui al
paragrafo 9 dell'articolo 3 del citato regolamento (CEE) n.
92/2251, il necessario numero di etichette da applicarsi su
ogni singolo collo costituente. Le etichette dovranno
riportare oltre alle indicazioni previste dall'allegato III
del predetto regolamento (CEE) n. 92/2251, la riproduzione del
marchio obbligatorio di conformità.
4. L'utilizzo del marchio obbligatorio di conformità in
maniera impropria o in contrasto con quanto previsto dal
presente articolo comporta, oltre ad un eventuale
provvedimento di sospensione o cancellazione dall'albo, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni.
5. L'EIMA è autorizzato a stipulare apposita convenzione
con le unioni nazionali riconosciute delle associazioni dei
produttori ortofrutticoli, per la predisposizione e la
distribuzione dei certificati di controllo e delle etichette
agli iscritti all'albo.
6. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente
stabilito dall'EIMA in relazione ai costi previsti per la
stampa e la distribuzione.
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