| 1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, per
i quali sono fissate norme comuni di qualità dal citato
regolamento (CEE) n. 72/1035, sprovvisti dei dispositivi di
etichettatura di cui all'articolo 7, è vietata all'interno del
territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire dieci milioni, limiti ridotti
rispettivamente a lire duecentomila e lire un milione in caso
di violazione di quanto previsto al secondo capoverso
dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE)
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n. 72/1035, in rapporto alla gravità dell'infrazione commessa
ed al valore del prodotto.
3. Gli addetti al controllo che accertano la non
applicazione delle norme comuni di qualità possono impartire
le prescrizioni necessarie per adeguare il prodotto alle norme
stesse o, all'occorrenza, vietarne la vendita.
4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3
comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 3 milioni a lire 30 milioni.
5. La presente legge non si applica in caso di partite di
prodotti ortofrutticoli di peso pari o inferiore a 500
chilogrammi, nonché in caso di prodotti ortofrutticoli venduti
direttamente al consumatore dal produttore agricolo ai sensi
della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni.
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