| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico
in cui siano coordinati con la presente legge, la legge 23
giugno 1927, n. 1272; il regio decreto 17 novembre 1927, n.
2172; il regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213,
convertito dalla legge 2 maggio
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1938, n. 864; la legge 25 gennaio 1966, n. 31; il
decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. Lo
schema di testo unico deve essere predisposto dal Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali di concerto con
il Ministro del commercio con l'estero.
2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità
di registrazione degli importatori di ortofrutticoli al fine
di inserirli in apposita sezione dell'albo, ai sensi
dell'articolo 11, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n.
92/2251.
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