| Onorevoli Deputati! -- Il decretolegge 9 dicembre
1994, n. 674, dando iniziale attuazione all'intesa del 18
novembre 1994, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre
1994 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti
nel corso del predetto anno.
In considerazione della cessazione dei predetti trattamenti
e nella logica di un superamento del sistema delle mere
proroghe degli stessi, a contenuto essenzialmente
assistenziale, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31,
recante disposizioni diverse, quanto ad oggetto e contenuto
degli interventi, definiva, peraltro, da un lato,
Pag. 2
un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura
pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione
straordinaria, correlandone la corresponsione all'effettiva
partecipazione a lavori di pubblica utilità, e dall'altro, un
intervento sussidiativo consistente nella erogazione per il
periodo 1^ gennaio-31 maggio 1995 di un trattamento di importo
decrescente nel tempo a garanzia di coloro i quali venivano a
trovarsi all'inizio dell'anno 1995 in assoluta carenza di
protezione del reddito.
Il provvedimento in esame, che reitera il citato
decreto-legge n. 31 del 1995, non convertito nei termini
costituzionali, pur riproducendone sostanzialmente le logiche,
mira a differenziare le posizioni dei dipendenti della GEPI e
dell'INSAR nell'intento di non disperdere per quei soggetti
che avessero esaurito ogni protezione in qualità di dipendenti
dei ricordati organismi, quelle capacità organizzative ed
occupazionali da questi ultimi allestiti o da porre ancora in
essere.
Così, rispettando l'accordo conseguito il 14 febbraio 1995,
si consente ai soggetti di che trattasi, ancorché non più
legati da un rapporto di dipendenza con GEPI ed INSAR, di non
fuoriuscire del tutto dall'ambito dell'organizzazione per
rioccupazione o di utilizzazione in lavori socialmente utili
cui le stesse GEPI ed INSAR sono funzionalmente predisposte.
Ciò vale sia per coloro che, avendo esaurito la cassa
integrazione, abbiano accesso alla mobilità, sia per coloro
che, non più titolari di alcuna protezione al reddito,
conservano, come effetto di trascinamento fino al 31 maggio
1995, un trattamento proporzionato al 64 per cento del tetto
massimo di integrazione salariale, che comunque sarebbe
spettato loro sulla base delle disposizioni contenute nel
reiterando decretolegge n. 31 e fermo restando che l'unico
intervento per essi prefigurabile dopo la data del 31 maggio
1995 è quello dell'utilizzazione nei lavori socialmente utili
sussidiati, come per la generalità dei disoccupati di lungo
decorso, unicamente per i periodi dell'utilizzazione
medesima.
In particolare, in materia di lavori socialmente utili,
l'urgenza di un intervento di prima, immediata applicabilità
ha indotto a predisporre all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, una
disciplina transitoria che, in attesa di una organica
revisione della normativa in materia, mira a rendere più
agevole e snello il ricorso all'istituto. A tal fine si è
ripristinata la vigenza delle disposizioni precedenti
all'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto-legge n.
299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
451 del 1994, integrate con le norme di tale articolo che sono
risultate di maggiore utilità.
Il comma 4 prevede, poi, un rifinanziamento dei fondi
utilizzabili per l'intervento in materia.
Il comma 5 regola la disciplina dell'accesso dei lavoratori
disoccupati di lungo periodo ai lavori socialmente utili e la
misura del trattamento in costanza di utilizzazione nonché la
durata dello stesso, prevedendo un sussidio di misura pari al
64 per cento del trattamento massimo di CIGS per un periodo di
dodici mesi.
Con il comma 6, in attesa dell'avvio dei lavori socialmente
utili, per tali soggetti è stato necessario predisporre una
disciplina transitoria, della durata di cinque mesi ovvero
fino al 31 maggio 1995, tra il vecchio sistema delle proroghe
ed il nuovo regime del sussidio attribuibile solo in caso di
adibizione a lavori socialmente utili. Così, per i periodi in
cui i lavoratori non sono impegnati nei lavori socialmente
utili, ad essi è attribuita una erogazione fino al 31 marzo
1995 nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento
previdenziale in godimento e nella misura del 64 per cento del
trattamento massimo di CIGS ridotto del 30 per cento per i
restanti due mesi. Ciò delinea una opportuna gradualità nella
riduzione della protezione del reddito fino al suo definitivo
collegarsi all'utilizzazione in lavori socialmente utili.
Il comma 8, in via transitoria, ricomprende nelle ipotesi
previste dal comma 5 anche i soggetti in corso di utilizzo al
31 dicembre 1994 in lavori socialmente utili e nei cui
confronti siano cessati o cessino
Pag. 3
entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione
salariale o di mobilità.
Infine, il comma 9 fa chiarezza sul regime previdenziale a
cui assoggettare i disoccupati utilizzati nei lavori
socialmente utili nonché nei cantieri scuola e lavoro
finanziati dagli enti locali, prevedendo per essi il regime
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Le disposizioni in materia di collocamento, in coerenza
agli impegni assunti dal Governo, semplificano alcuni
incombenti amministrativi in relazione agli istituti
dell'assunzione nominativa ed assunzione diretta. Ciò per
rendere più agevole ed immediato l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro con conseguenti ed auspicati, benché
indiretti, positivi effetti di carattere occupazionale.
Come è noto l'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
223, ha innovato profondamente la disciplina del collocamento
ordinario, prevedendo la facoltà per il datore di lavoro di
assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa,
fatto salvo l'onere di riserva del 12 per cento delle nuove
assunzioni a favore dei lavoratori appartenenti alle
cosiddette fasce deboli di cui al comma 5 del medesimo
articolo 25. La portata innovativa di tale disposizione
incontra, però, notevoli limitazioni a causa della
persistenza, quale requisito imprescindibile per l'effettiva
instaurazione del rapporto di lavoro, del preventivo nullaosta
da parte dell'ufficio di collocamento.
A tal proposito il comma 1 dell'articolo 2 prevede la
facoltà per il datore di lavoro di sostituire il predetto
nulla-osta con una comunicazione da effettuarsi (entro i dieci
o cinque giorni successivi all'assunzione, a seconda della
durata del rapporto di lavoro) dalla quale risulti che la
medesima assunzione sia avvenuta nel rispetto della vigente
normativa.
Ciò anche in funzione dell'ambito di applicazione delle
assunzioni nominative e di passaggio diretto da azienda ad
azienda che, in aderenza alle istanze parlamentari, si è
esteso al lavoro del settore agricolo.
Al comma 2, sono stabiliti i termini di comunicazione di
assunzione dei lavoratori a compartecipazione, dei domestici,
degli sportivi e dei lavoratori delle aziende rurali, di cui
all'articolo 11 della legge n. 264 del 1949.
Il comma 3 stabilisce l'irrogazione di sanzioni
amministrative a presidio dell'osservanza dell'obbligo di
comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'obbligo di riserva
di assunzioni posto dall'articolo 25, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 223 del 1991. In particolare, a tale
ultimo riguardo, si prevede una sanzione di carattere
pecuniario nonché l'impossibilità di avvalersi, per le
assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi, della
facoltà prevista al comma 1 di sostituire al nulla-osta
preventivo la comunicazione successiva.
Altra innovazione è recata dal comma 4 laddove viene
previsto, in relazione alla fattispecie dell'assunzione
diretta, un'estensione alle imprese fino a quindici dipendenti
della possibilità di effettuare la chiamata diretta fin qui
riservata, oltre agli altri casi previsti dall'articolo 11
della legge 29 aprile 1949, n. 264, alle aziende con massimo 3
dipendenti. Coerentemente e conseguentemente si è provveduto
ad elevare a 15 dipendenti il limite oltre il quale il datore
di lavoro è tenuto al rispetto dell'obbligo previsto
dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge n. 223
del 1991.
Il comma 5 prevede la facoltà per i coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli dell'assunzione diretta sino a cinque
dipendenti; il comma 6 dispone l'ampliamento del campo di
applicazione dei contratti a termine ai tecnici addetti a
mansioni di tipo professionale presso società di servizi o
studi professionali.
Il comma 7, in materia di delegificazione e semplificazione
dei procedimenti amministrativi concernenti il collocamento,
al fine di una maggiore aderenza alle esigenze operative,
prevede, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanare su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, e con il Ministro degli affari esteri per
la materia
Pag. 4
disciplinata dal regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, la possibilità
della revisione dei regolamenti n. 345 e n. 487 del 1994, per
quanto riguarda il collocamento obbligatorio e l'accesso al
pubblico impiego mediante la procedura di cui all'articolo 16
della legge n. 56 del 1987, nonché del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 346 del 1994 relativo al
procedimento di autorizzazione per l'assunzione ed il
trasferimento all'estero di lavoratori italiani. Nello stesso
comma 7 sono altresì dettate disposizioni volte a chiarire
l'ambito di applicazione dell'articolo 23 del citato decreto
n. 487 del 1994, nonché, con riferimento al regolamento
emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del
1994, ad eliminare la commissione regionale per l'impiego
dall'elenco degli organi collegiali per i quali viene prevista
la riduzione dei componenti, in ragione della peculiarità
dell'organo.
Nel comma 9 dell'articolo 2, infine, viene previsto un
diverso assetto dell'organizzazione dei militari appartenenti
all'Arma dei carabinieri in servizio presso gli ispettorati
provinciali del lavoro per renderla più funzionale ed
efficace, anche in una prospettiva di riordino degli uffici
periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, con incremento del settore ispettivo a fronte dei
nuovi compiti derivanti dai processi normativi in atto. In
particolare, al fine di garantire una maggiore coerenza
rispetto alle esigenze operative, viene istituito, ferma
restando la dipendenza funzionale dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, un reparto operativo presso il
Ministero medesimo.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di finanziamento
dei patronati volte a sancire con fonte primaria la
ripartizione per gli istituti di patronato delle somme loro
destinate secondo criteri e modalità che momenti di
operatività preliminare hanno già definito.
Trattasi di confermare le ripartizioni definitive
effettuate per gli esercizi 1989 e 1990, nonché i criteri per
la ripartizione afferente alle somme per l'esercizio 1991
(comma 1).
Per gli esercizi 1992 e 1993 si adotta un sistema di
predeterminazione di aliquote complessive per raggruppamento,
sistema, peraltro, già adottato dal legislatore per quanto
riguarda la ripartizione definitiva del contributo al
finanziamento della particolare attività resa dagli istituti
di patronato ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
successive modificazioni, in favore dei lavoratori dei Paesi
extracomunitari immigrati in Italia.
Detto sistema è integrato da disposizioni ai fini della
determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli
istituti (commi 2 e 3).
Con le disposizioni di cui al comma 4 si intende sanare la
situazione venutasi a creare con la sentenza emessa dalla
Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'udienza del 5
novembre l990, con la quale è stata definitivamente sancita,
dopo circa venti anni di vertenze giudiziarie, la non
assoggettabilità degli enti di previdenza dei liberi
professionisti al prelievo in favore del "fondo patronati",
prevedendo espressamente l'acquisizione dei versamenti,
comunque effettuati, da taluni enti di previdenza per i liberi
professionisti. Ciò allo scopo di evitare, a distanza di vari
anni, la restituzione agli enti previdenziali di cui trattasi
di somme già erogate agli istituti di patronato, con tutte le
conseguenze e le difficoltà amministrative che una simile
situazione potrebbe comportare.
Il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi
degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti
all'estero ha sempre costituito un problema di non facile
soluzione in quanto, da un lato, la normativa attualmente in
vigore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29 luglio 1947, n. 804, legge 27 marzo 1980, n. 112, ed, in
particolare, l'articolo 9 del decreto interministeriale 26
giugno 1981) prevede che tale controllo venga effettuato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, "d'intesa con
le rappresentanze diplomatiche e consolari", e, dall'altro,
queste ultime, non ritenendo che spetti loro tale controllo,
si limitano in sostanza ad una semplice "attestazione"
Pag. 5
di affidabilità e conformità dei patronati e della loro
rendicontazione.
Alla soluzione di tale problema è diretta - in conformità
delle indicazioni fornite al riguardo dalla Corte dei conti -
la disposizione di cui al comma 5, attraverso la quale viene
disposto che una esigua quota dei fondi destinati
all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti
di patronato e di assistenza sociale venga utilizzata per
procedere ad ispezioni presso le sedi estere degli stessi
attraverso personale del Ministero altamente qualificato.
Relativamente agli interventi interessanti le prestazioni
pensionistiche in favore degli spedizionieri doganali, occorre
preliminarmente rilevare che l'abolizione delle frontiere
fiscali e dei controlli doganali intracomunitari, disposta a
far data dal 1^ gennaio 1993, comportando una drastica
riduzione delle attività degli spedizionieri doganali, ha
determinato un sensibile calo delle entrate contributive del
fondo di previdenza e assistenza di categoria, in gran parte
connesse alle marche previdenziali per gli scambi
intracomunitari (contribuzione indiretta).
Conseguentemente l'equilibrio gestionale del fondo, in
quanto basato sul principio della ripartizione, è stato
gravemente compromesso nel corso del 1993, tanto che dal mese
di gennaio 1994 l'ente non è in grado di garantire il
pagamento del trattamento di quiescenza ai suoi 1.800
pensionati e, tantomeno, a coloro che, maturandone i
requisiti, chiederanno il pensionamento. Sulla vicenda si sono
avute, del resto, interrogazioni parlamentari volte a chiedere
l'intervento del Governo.
Pertanto, in attesa di misure strutturali - da valutare in
sede di predisposizione della revisione della specifica forma
previdenziale - occorre per l'immediato assicurare, almeno per
gli anni 1994 e 1995, la liquidità necessaria al fondo per il
pagamento delle pensioni, al fine di garantire il diritto
sancito dall'articolo 38 della Costituzione.
In tale direzione sono dunque previsti gli interventi
recati dall'articolo 4 miranti ad aumentare le entrate,
diminuire le uscite del fondo ed a sussidiare la situazione
finanziaria e di cassa con un contributo una tantum a
carico dello Stato.
Con il comma 3 si è inteso sanare le posizioni assicurative
costituite dalla SIAE in favore dei propri mandatari presso
l'ENASARCO in data anteriore al 30 giugno 1983, mediante una
disposizione priva di oneri a carico dello Stato ed in linea
con recenti pronunce giurisprudenziali.
Con il comma 4, con riferimento al piano di
prepensionamenti in siderurgia e fermo restando il limite
massimo numerico previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n.
299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
451 del 1994, il termine del 31 dicembre 1994, quale limite
temporale di riferimento per i lavoratori licenziati a causa
di cessazione o di riduzione di attività, è differito al 28
febbraio 1995.
Nel comma 5, in considerazione della grave situazione
finanziaria dell'ENPALS, si prevede un finanziamento statale
straordinario allo scopo di garantire la solvibilità delle
prestazioni a carico dell'ente.
Il comma 7, da un lato estende alla SIAE e all'UNIRE la
normativa relativa allo scambio di dati e di informazioni al
fine di realizzare un più efficace controllo sull'adempimento
degli obblighi fiscali e contributivi, e dall'altro prevede la
possibilità per l'ENPALS di stipulare convenzioni con i
predetti enti per la riscossione dei contributi previdenziali
dovuti all'ente stesso.
Infine, il comma 8, da un lato differisce al 31 maggio 1995
il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi
e per il versamento della prima rata, inizialmente fissata al
31 marzo 1995 dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n.
724 del 1994, e dall'altro, in considerazione del differimento
al 31 dicembre 1995 per la regolarizzazione contributiva per
il settore agricolo per effetto del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n. 85, provvede, di conseguenza, a regolamentare
la temporizzazione dei versamenti.
L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di
trattamento di integrazione salariale straordinaria per i
dipendenti dalle società della GEPI e dell'INSAR.
Pag. 6
In particolare, l'articolo 5 del decretolegge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, ha disposto interventi di
rifinanziamento, in favore della GEPI, per la prosecuzione e,
comunque, per l'avvio di nuove iniziative nell'intento di
stimolare quella funzione di recupero dell'imprenditorialità
del Paese cui sono immediatamente correlati profili di
carattere occupazionale in un momento di particolare esigenza
di interventi del settore pubblico.
Per consentire l'espletarsi della predetta funzione,
particolarmente vitale in aree di forte crisi occupazionale e,
conseguentemente, assicurare ai lavoratori dipendenti dalle
società non operative della GEPI (e, in analogia, dell'INSAR)
il mantenimento di tale rapporto in vista di un proficuo
utilizzo nelle connesse, nuove iniziative della GEPI ed, in
particolar modo, nel settore dei progetti di lavori
socialmente utili, è sembrato necessario ed urgente, in
considerazione dell'avvenuto decorso del termine di
concessione dell'intervento di cassa integrazione in favore di
detti dipendenti, differire fino al 31 maggio 1993 la
fruizione del trattamento di integrazione salariale.
Si è dovuto, peraltro, contemperare tale intervento di
differimento con la limitatezza delle disponibilità
finanziarie in essere. In tal senso si è operato secondo una
logica sistematica, in quanto, da un lato, l'intervento
assorbe i periodi di fruibilità del trattamento di mobilità
(articolo 5, comma 1) e, dall'altro, la misura dell'indennità
del trattamento di cassa integrazione degrada, dopo i primi
sei mesi di fruizione, ad una misura ridotta pari all'80 per
cento di quella iniziale (articolo 5, comma 2). Tuttavia tale
riduzione non opera per i periodi di ammissione ai cosiddetti
lavori socialmente utili, essendo il recupero della misura
piena dell'indennità funzionale ad una più adeguata
utilizzazione nel caso di specie (comma 1).
Affiancati a dette misure, si prefigurano interventi di
concessione di cassa integrazione nella misura del 64 per
cento del tetto massimo fino al 31 maggio 1995 per coloro che
hanno esaurito ogni protezione. Tale misura sostanzialmente
allinea i lavoratori GEPI e INSAR agli altri lavoratori
sprovvisti di protezione e protetti dal sussidio di cui
all'articolo 1, comma 6, differenziandoli da essi per il fatto
di continuare a fruire delle iniziative che la GEPI e l'INSAR
hanno per essi nel frattempo posto in essere o stanno per
avviare (commi 3, 4 e 5).
Va da sé che la natura recuperatoria dei lavoratori che
delinea il provvedimento in questione affievolisce nei
confronti dei soggetti per i quali la protezione sociale
interviene in funzione di protezioni più ampie e definitive
quali la possibilità dell'ammissione al pensionamento ed
all'istituto della mobilità. E' per questo motivo che
l'intervento di cassa integrazione qui in argomento è precluso
a quanti siano in possesso dei requisiti di ammissione ai
trattamenti pensionistici dell'INPS od ai trattamenti di
mobilità che accompagnano fino alla soglia dei pensionamenti
medesimi (cosiddetta mobilità lunga) (comma 1).
In funzione dell'integrazione della manovra di cui dianzi
si è detto, così come delineata nell'articolo 5, è la portata
dell'articolo 6 che regola il prolungamento degli interventi,
rispettivamente, sino al 31 dicembre 1994 per i soggetti
fruitori di disoccupazione speciale e di mobilità nelle aree
del Mezzogiorno, e al 31 maggio 1995 in favore dei soggetti
assunti dalla GEPI nell'area palermitana nonché delle
maestranze delle imprese già impiegate nella costruzione della
termocentrale elettrica di Fiumesanto assunti dall'INSAR
(comma 1). Per detti lavoratori i cui trattamenti di CIGS sono
prorogati al 31 maggio 1995, la misura degli stessi, per il
periodo 1^ gennaio 1995-31 maggio 1995, è pari al 64 per cento
del massimale di integrazione salariale (comma 2).
Con il comma 3, si è inteso operare una proroga dei
trattamenti, fino al 31 dicembre 1994, a favore dei lavoratori
in mobilità, nel Mezzogiorno e nelle aree di declino
industriale del Centro-Nord, non trascurando, altresì di
prolungare sino alla predetta data anche il trattamento di
disoccupazione speciale nelle aree del Mezzogiorno (comma
4).
Pag. 7
Con i commi 5 e 6 si consente, da un lato, al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di esercitare per tutto il
1995 la facoltà di prorogare i trattamenti di cassa
integrazione nei casi di programma di eccedenze occupazionali
che l'articolo 1 del decreto-legge n. 478 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994,
limitava al 31 dicembre 1994, e dall'altro, la proroga dei
trattamenti in atto per effetto del citato decreto-legge n.
478 del 1993.
L'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
dispone che, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge n.
223 del 1991, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sino al 31 dicembre 1994 può concedere una proroga di
sei mesi del programma per crisi aziendale. Essendo stata
constatata dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 41 del
1986 l'assoluta esiguità delle somme residuate allo scopo, con
il comma 7 si è inteso incrementare a 43 miliardi di lire il
limite di spesa già previsto in 28 miliardi di lire per il
1994.
Il comma 9 è diretto a chiarire che ai contratti di
solidarietà già stipulati o da stipulare entro il 31 dicembre
1995 si applica, in considerazione delle disponibilità del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dalla
legge n. 236 del 1993, unicamente il trattamento previsto
dalla legge n. 863 del 1984, con esclusione, quindi, dei più
ampi benefìci previsti dai commi 2 e 4 della legge n. 236 del
1993, prevedendo inoltre un rifinanziamento del predetto
Fondo.
Il comma 10 estende al settore edilizio l'applicazione
degli articoli 1, commi 1 e 1 bis, e 2, comma 2- ter,
del decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994, che consente una
proroga fino al 31 dicembre 1995 del trattamento di cassa
integrazione guadagni con pari riduzione del trattamento
speciale di disoccupazione, in analogia a quanto già previsto
nel settore dell'industria.
Con il comma 11 si definiscono i requisiti di anzianità
richiesti per la concessione dei trattamenti di mobilità con
riferimento ai lavoratori licenziati nel periodo decorrente
dal 1^ gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, che abbiano prestato,
con passaggio diretto, la propria attività in più imprese,
purché appartenenti allo stesso settore di attività e che
presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
ovvero abbiano con queste un rapporto di controllo o di
collegamento.
Con il comma 12 si è inteso prorogare l'indennità di
mobilità a favore di quei lavoratori dipendenti da aziende
ubicate in zone interessate da accordi di programma stipulati
ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1986
(cosiddetta legge sul Mezzogiorno), al fine di assicurare loro
sostegno al reddito sino alla ricollocazione degli stessi nel
processo di reindustrializzazione previsto nell'accordo
medesimo. In effetti, l'ambito di applicazione degli accordi
di programma in menzione va riferito alla operatività
realizzatasi nell'area della Val Basento con coinvolgimento di
settanta unità ai fini del prolungamento della mobilità.
Il sostanziale riordino delle competenze e delle procedure
disposte dalla legge n. 451 del 1994, in materia di cassa
integrazione nonché il succedersi negli ultimi tempi di norme
di emergenza intervenute in materia, hanno indotto a ritenere
necessario, qualora l'istruttoria si appalesi complessa,
prevedere la possibilità di un prolungamento dei termini,
previsti dalla citata legge n. 451 del 1994, entro cui il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve adottare i
decreti di concessione dei trattamenti di CIGS (comma 13).
Per i soci di cooperative, disoccupati di lunga durata, il
comma 14 prevede attività formative che ne favoriscano
l'inserimento nel mondo del lavoro.
Con il comma 15 si proroga, ferme restando le disponibilità
finanziarie fissate dall'articolo 7, comma 7, della legge n.
236 del 1993, il trattamento di CIGS a favore dei lavoratori
delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di
cinquanta addetti.
Con il comma 16 si è inteso conservare sino al 31 maggio
1995 la misura in essere al 31 dicembre 1994 del trattamento
di disoccupazione ordinaria.
Pag. 8
Il comma 17 è volto a consentire, sino al 31 dicembre 1995,
le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di
imprese con meno di quindici dipendenti, al fine di consentire
a detti lavoratori la possibilità di usufruire dei benefìci di
cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991.
Con il comma 18 viene differito al 31 dicembre 1995
l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare, in
occasione di assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge
n. 56 del 1987, il 50 per cento dei posti in favore dei
lavoratori delle aziende che fruiscono del trattamento di CIGS
per più di dodici mesi.
Con il comma 19 si prevede un'ulteriore proroga degli
ammortizzatori sociali a favore del personale delle imprese di
spedizione internazionale in considerazione della crisi del
settore determinata dall'abbattimento delle barriere doganali
resa ancora più grave a seguito del recente ingresso
nell'Unione europea dell'Austria e della Svezia che ha
comportato una drastica riduzione dell'attività delle predette
imprese. Si tratta di riconoscere, per un ulteriore periodo di
un anno, le misure proporzionate al trattamento di CIGS in
favore dei sospesi o licenziati del settore.
L'articolo 7, comma 1, adempie, da un lato, all'impegno
assunto dal Governo con l'ordine del giorno numero 5
presentato dal senatore Smuraglia in sede di conversione del
citato decreto-legge n. 299 del 1994, e, dall'altro, viene
incontro alle ripetute sollecitazioni delle parti sociali
volte a ripristinare il sistema di approvazione dei contratti
di formazione e lavoro già previsto dal decreto-legge n. 726
de1 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863
del 1984. Inoltre, a seguito di iniziativa del Ministero del
tesoro, si modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Norme in materia
di riordino e soppressione degli enti pubblici previdenziali"
nel senso di prevedere, nella procedura di nomina dei
presidenti degli enti, il preventivo concerto del Ministro del
tesoro.
Per quel che riguarda la composizione della parte datoriale
degli organi collegiali dell'INPDAP, si perviene ad una più
precisa puntualizzazione delle rappresentanze, ad integrazione
della invero generica individuazione recata dal decreto
legislativo n. 479 del 1994.
Con il comma 2 si dà conto delle difficoltà operative cui
andrebbero incontro, per effetto della privatizzazione, gli
enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, dal
momento che, una volta privatizzati, gli enti medesimi non
potrebbero far fronte alla rappresentanza in giudizio
attraverso i propri dipendenti del ramo legale. Di conseguenza
si provvede a consentire ai dipendenti iscritti all'albo
speciale degli avvocati e procuratori in quanto addetti
all'ufficio legale, all'atto della privatizzazione, a
permanervi anche nel prosieguo a condizione che per essi
permanga il rapporto di dipendenza presso l'ente privatizzato
e che continuino ad essere occupati nell'ufficio legale.
Parimenti si modifica il termine per l'opzione del personale
degli enti privatizzati per la permanenza nel pubblico
impiego, prevedendo che essa debba essere effettuata entro tre
mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo
dell'ente privatizzato e comunque non oltre il 31 dicembre
1995, facendo comunque salve le posizioni di coloro che hanno
già esercitato l'opzione secondo la previgente normativa. Ciò
al fine di consentire ai soggetti interessati una attenta
ponderazione dei propri interessi.
Con il comma 3, al fine di consentire la indispensabile
piena operatività dell'azione amministrativa di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di
cooperazione, altrimenti pregiudicata, si è intesa fornire
un'interpretazione autentica delle disposizioni recate dagli
articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante
nuove norme in materia di società cooperative, chiarendo che
il contributo versato dalle società cooperative ai sensi
dell'articolo 11, comma 6,
Pag. 9
è finalizzato alle attività di promozione e sviluppo della
cooperazione previste dal medesimo articolo 11.
Con i commi 5 e 6 è disposto il rinvio di taluni termini
concernenti il commercio ambulante.
Con la disposizione recata dal comma 7 viene differita al
1^ luglio 1995 l'insorgenza dell'obbligo a carico dei Fondi
pensione dell'imposta di cui all'articolo 13, comma
5, del decreto legislativo n. 124 del 1993 in materia di
previdenza complementare. Pur prescindendo dalle prospettive
di riforma di tale tipologia nel contesto della più ampia
riforma previdenziale, il differimento si rende necessario in
quanto non si è, nel frattempo, concretizzata quella
espansione delle forme pensionistiche complementari in
funzione delle quali il contributo è stato delineato.
| |