Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29038
DDL2392-0002
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il decretolegge 9 dicembre
  1994, n. 674, dando iniziale attuazione all'intesa del 18
  novembre 1994, aveva disposto la proroga fino al 31 dicembre
  1994 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria, di
  mobilità e di disoccupazione speciale in scadenza o scaduti
  nel corso del predetto anno.
    In considerazione della cessazione dei predetti trattamenti
  e nella logica di un superamento del sistema delle mere
  proroghe degli stessi, a contenuto essenzialmente
  assistenziale, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31,
  recante disposizioni diverse, quanto ad oggetto e contenuto
  degli interventi, definiva, peraltro, da un lato,
 
                               Pag. 2
 
  un nuovo sostegno al reddito, denominato sussidio, di misura
  pari al 64 per cento del massimale di cassa integrazione
  straordinaria, correlandone la corresponsione all'effettiva
  partecipazione a lavori di pubblica utilità, e dall'altro, un
  intervento sussidiativo consistente nella erogazione per il
  periodo 1^ gennaio-31 maggio 1995 di un trattamento di importo
  decrescente nel tempo a garanzia di coloro i quali venivano a
  trovarsi all'inizio dell'anno 1995 in assoluta carenza di
  protezione del reddito.
    Il provvedimento in esame, che reitera il citato
  decreto-legge n. 31 del 1995, non convertito nei termini
  costituzionali, pur riproducendone sostanzialmente le logiche,
  mira a differenziare le posizioni dei dipendenti della GEPI e
  dell'INSAR nell'intento di non disperdere per quei soggetti
  che avessero esaurito ogni protezione in qualità di dipendenti
  dei ricordati organismi, quelle capacità organizzative ed
  occupazionali da questi ultimi allestiti o da porre ancora in
  essere.
    Così, rispettando l'accordo conseguito il 14 febbraio 1995,
  si consente ai soggetti di che trattasi, ancorché non più
  legati da un rapporto di dipendenza con GEPI ed INSAR, di non
  fuoriuscire del tutto dall'ambito dell'organizzazione per
  rioccupazione o di utilizzazione in lavori socialmente utili
  cui le stesse GEPI ed INSAR sono funzionalmente predisposte.
  Ciò vale sia per coloro che, avendo esaurito la cassa
  integrazione, abbiano accesso alla mobilità, sia per coloro
  che, non più titolari di alcuna protezione al reddito,
  conservano, come effetto di trascinamento fino al 31 maggio
  1995, un trattamento proporzionato al 64 per cento del tetto
  massimo di integrazione salariale, che comunque sarebbe
  spettato loro sulla base delle disposizioni contenute nel
  reiterando decretolegge n. 31 e fermo restando che l'unico
  intervento per essi prefigurabile dopo la data del 31 maggio
  1995 è quello dell'utilizzazione nei lavori socialmente utili
  sussidiati, come per la generalità dei disoccupati di lungo
  decorso, unicamente per i periodi dell'utilizzazione
  medesima.
    In particolare, in materia di lavori socialmente utili,
  l'urgenza di un intervento di prima, immediata applicabilità
  ha indotto a predisporre all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, una
  disciplina transitoria che, in attesa di una organica
  revisione della normativa in materia, mira a rendere più
  agevole e snello il ricorso all'istituto.  A tal fine si è
  ripristinata la vigenza delle disposizioni precedenti
  all'entrata in vigore dell'articolo 14 del decreto-legge n.
  299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  451 del 1994, integrate con le norme di tale articolo che sono
  risultate di maggiore utilità.
    Il comma 4 prevede, poi, un rifinanziamento dei fondi
  utilizzabili per l'intervento in materia.
    Il comma 5 regola la disciplina dell'accesso dei lavoratori
  disoccupati di lungo periodo ai lavori socialmente utili e la
  misura del trattamento in costanza di utilizzazione nonché la
  durata dello stesso, prevedendo un sussidio di misura pari al
  64 per cento del trattamento massimo di CIGS per un periodo di
  dodici mesi.
    Con il comma 6, in attesa dell'avvio dei lavori socialmente
  utili, per tali soggetti è stato necessario predisporre una
  disciplina transitoria, della durata di cinque mesi ovvero
  fino al 31 maggio 1995, tra il vecchio sistema delle proroghe
  ed il nuovo regime del sussidio attribuibile solo in caso di
  adibizione a lavori socialmente utili.  Così, per i periodi in
  cui i lavoratori non sono impegnati nei lavori socialmente
  utili, ad essi è attribuita una erogazione fino al 31 marzo
  1995 nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento
  previdenziale in godimento e nella misura del 64 per cento del
  trattamento massimo di CIGS ridotto del 30 per cento per i
  restanti due mesi.  Ciò delinea una opportuna gradualità nella
  riduzione della protezione del reddito fino al suo definitivo
  collegarsi all'utilizzazione in lavori socialmente utili.
    Il comma 8, in via transitoria, ricomprende nelle ipotesi
  previste dal comma 5 anche i soggetti in corso di utilizzo al
  31 dicembre 1994 in lavori socialmente utili e nei cui
  confronti siano cessati o cessino
 
                               Pag. 3
 
  entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione
  salariale o di mobilità.
    Infine, il comma 9 fa chiarezza sul regime previdenziale a
  cui assoggettare i disoccupati utilizzati nei lavori
  socialmente utili nonché nei cantieri scuola e lavoro
  finanziati dagli enti locali, prevedendo per essi il regime
  dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Le disposizioni in materia di collocamento, in coerenza
  agli impegni assunti dal Governo, semplificano alcuni
  incombenti amministrativi in relazione agli istituti
  dell'assunzione nominativa ed assunzione diretta.  Ciò per
  rendere più agevole ed immediato l'incontro tra domanda ed
  offerta di lavoro con conseguenti ed auspicati, benché
  indiretti, positivi effetti di carattere occupazionale.
    Come è noto l'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n.
  223, ha innovato profondamente la disciplina del collocamento
  ordinario, prevedendo la facoltà per il datore di lavoro di
  assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa,
  fatto salvo l'onere di riserva del 12 per cento delle nuove
  assunzioni a favore dei lavoratori appartenenti alle
  cosiddette fasce deboli di cui al comma 5 del medesimo
  articolo 25.  La portata innovativa di tale disposizione
  incontra, però, notevoli limitazioni a causa della
  persistenza, quale requisito imprescindibile per l'effettiva
  instaurazione del rapporto di lavoro, del preventivo nullaosta
  da parte dell'ufficio di collocamento.
    A tal proposito il comma 1 dell'articolo 2 prevede la
  facoltà per il datore di lavoro di sostituire il predetto
  nulla-osta con una comunicazione da effettuarsi (entro i dieci
  o cinque giorni successivi all'assunzione, a seconda della
  durata del rapporto di lavoro) dalla quale risulti che la
  medesima assunzione sia avvenuta nel rispetto della vigente
  normativa.
    Ciò anche in funzione dell'ambito di applicazione delle
  assunzioni nominative e di passaggio diretto da azienda ad
  azienda che, in aderenza alle istanze parlamentari, si è
  esteso al lavoro del settore agricolo.
    Al comma 2, sono stabiliti i termini di comunicazione di
  assunzione dei lavoratori a compartecipazione, dei domestici,
  degli sportivi e dei lavoratori delle aziende rurali, di cui
  all'articolo 11 della legge n. 264 del 1949.
    Il comma 3 stabilisce l'irrogazione di sanzioni
  amministrative a presidio dell'osservanza dell'obbligo di
  comunicazione di cui ai commi 1 e 2 e dell'obbligo di riserva
  di assunzioni posto dall'articolo 25, comma 1, secondo
  periodo, della legge n. 223 del 1991.  In particolare, a tale
  ultimo riguardo, si prevede una sanzione di carattere
  pecuniario nonché l'impossibilità di avvalersi, per le
  assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi, della
  facoltà prevista al comma 1 di sostituire al nulla-osta
  preventivo la comunicazione successiva.
    Altra innovazione è recata dal comma 4 laddove viene
  previsto, in relazione alla fattispecie dell'assunzione
  diretta, un'estensione alle imprese fino a quindici dipendenti
  della possibilità di effettuare la chiamata diretta fin qui
  riservata, oltre agli altri casi previsti dall'articolo 11
  della legge 29 aprile 1949, n. 264, alle aziende con massimo 3
  dipendenti.  Coerentemente e conseguentemente si è provveduto
  ad elevare a 15 dipendenti il limite oltre il quale il datore
  di lavoro è tenuto al rispetto dell'obbligo previsto
  dall'articolo 25, comma 1, secondo periodo, della legge n. 223
  del 1991.
    Il comma 5 prevede la facoltà per i coltivatori diretti ed
  imprenditori agricoli dell'assunzione diretta sino a cinque
  dipendenti; il comma 6 dispone l'ampliamento del campo di
  applicazione dei contratti a termine ai tecnici addetti a
  mansioni di tipo professionale presso società di servizi o
  studi professionali.
    Il comma 7, in materia di delegificazione e semplificazione
  dei procedimenti amministrativi concernenti il collocamento,
  al fine di una maggiore aderenza alle esigenze operative,
  prevede, nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 24
  dicembre 1993, n. 537, con decreto del Presidente della
  Repubblica da emanare su proposta del Ministro del lavoro e
  della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
  funzione pubblica, e con il Ministro degli affari esteri per
  la materia
 
                               Pag. 4
 
  disciplinata dal regolamento emanato con decreto del
  Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, la possibilità
  della revisione dei regolamenti n. 345 e n. 487 del 1994, per
  quanto riguarda il collocamento obbligatorio e l'accesso al
  pubblico impiego mediante la procedura di cui all'articolo 16
  della legge n. 56 del 1987, nonché del citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 346 del 1994 relativo al
  procedimento di autorizzazione per l'assunzione ed il
  trasferimento all'estero di lavoratori italiani.  Nello stesso
  comma 7 sono altresì dettate disposizioni volte a chiarire
  l'ambito di applicazione dell'articolo 23 del citato decreto
  n. 487 del 1994, nonché, con riferimento al regolamento
  emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 608 del
  1994, ad eliminare la commissione regionale per l'impiego
  dall'elenco degli organi collegiali per i quali viene prevista
  la riduzione dei componenti, in ragione della peculiarità
  dell'organo.
    Nel comma 9 dell'articolo 2, infine, viene previsto un
  diverso assetto dell'organizzazione dei militari appartenenti
  all'Arma dei carabinieri in servizio presso gli ispettorati
  provinciali del lavoro per renderla più funzionale ed
  efficace, anche in una prospettiva di riordino degli uffici
  periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, con incremento del settore ispettivo a fronte dei
  nuovi compiti derivanti dai processi normativi in atto.  In
  particolare, al fine di garantire una maggiore coerenza
  rispetto alle esigenze operative, viene istituito, ferma
  restando la dipendenza funzionale dal Ministero del lavoro e
  della previdenza sociale, un reparto operativo presso il
  Ministero medesimo.
    L'articolo 3 reca disposizioni in materia di finanziamento
  dei patronati volte a sancire con fonte primaria la
  ripartizione per gli istituti di patronato delle somme loro
  destinate secondo criteri e modalità che momenti di
  operatività preliminare hanno già definito.
    Trattasi di confermare le ripartizioni definitive
  effettuate per gli esercizi 1989 e 1990, nonché i criteri per
  la ripartizione afferente alle somme per l'esercizio 1991
  (comma 1).
    Per gli esercizi 1992 e 1993 si adotta un sistema di
  predeterminazione di aliquote complessive per raggruppamento,
  sistema, peraltro, già adottato dal legislatore per quanto
  riguarda la ripartizione definitiva del contributo al
  finanziamento della particolare attività resa dagli istituti
  di patronato ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e
  successive modificazioni, in favore dei lavoratori dei Paesi
  extracomunitari immigrati in Italia.
    Detto sistema è integrato da disposizioni ai fini della
  determinazione delle aliquote da riconoscersi ai singoli
  istituti (commi 2 e 3).
    Con le disposizioni di cui al comma 4 si intende sanare la
  situazione venutasi a creare con la sentenza emessa dalla
  Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'udienza del 5
  novembre l990, con la quale è stata definitivamente sancita,
  dopo circa venti anni di vertenze giudiziarie, la non
  assoggettabilità degli enti di previdenza dei liberi
  professionisti al prelievo in favore del "fondo patronati",
  prevedendo espressamente l'acquisizione dei versamenti,
  comunque effettuati, da taluni enti di previdenza per i liberi
  professionisti.  Ciò allo scopo di evitare, a distanza di vari
  anni, la restituzione agli enti previdenziali di cui trattasi
  di somme già erogate agli istituti di patronato, con tutte le
  conseguenze e le difficoltà amministrative che una simile
  situazione potrebbe comportare.
    Il controllo dell'organizzazione e dell'attività delle sedi
  degli istituti di patronato e di assistenza sociale operanti
  all'estero ha sempre costituito un problema di non facile
  soluzione in quanto, da un lato, la normativa attualmente in
  vigore (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
  29 luglio 1947, n. 804, legge 27 marzo 1980, n. 112, ed, in
  particolare, l'articolo 9 del decreto interministeriale 26
  giugno 1981) prevede che tale controllo venga effettuato dal
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, "d'intesa con
  le rappresentanze diplomatiche e consolari", e, dall'altro,
  queste ultime, non ritenendo che spetti loro tale controllo,
  si limitano in sostanza ad una semplice "attestazione"
 
                               Pag. 5
 
  di affidabilità e conformità dei patronati e della loro
  rendicontazione.
    Alla soluzione di tale problema è diretta - in conformità
  delle indicazioni fornite al riguardo dalla Corte dei conti -
  la disposizione di cui al comma 5, attraverso la quale viene
  disposto che una esigua quota dei fondi destinati
  all'erogazione del contributo al finanziamento degli istituti
  di patronato e di assistenza sociale venga utilizzata per
  procedere ad ispezioni presso le sedi estere degli stessi
  attraverso personale del Ministero altamente qualificato.
    Relativamente agli interventi interessanti le prestazioni
  pensionistiche in favore degli spedizionieri doganali, occorre
  preliminarmente rilevare che l'abolizione delle frontiere
  fiscali e dei controlli doganali intracomunitari, disposta a
  far data dal 1^ gennaio 1993, comportando una drastica
  riduzione delle attività degli spedizionieri doganali, ha
  determinato un sensibile calo delle entrate contributive del
  fondo di previdenza e assistenza di categoria, in gran parte
  connesse alle marche previdenziali per gli scambi
  intracomunitari (contribuzione indiretta).
    Conseguentemente l'equilibrio gestionale del fondo, in
  quanto basato sul principio della ripartizione, è stato
  gravemente compromesso nel corso del 1993, tanto che dal mese
  di gennaio 1994 l'ente non è in grado di garantire il
  pagamento del trattamento di quiescenza ai suoi 1.800
  pensionati e, tantomeno, a coloro che, maturandone i
  requisiti, chiederanno il pensionamento.  Sulla vicenda si sono
  avute, del resto, interrogazioni parlamentari volte a chiedere
  l'intervento del Governo.
    Pertanto, in attesa di misure strutturali - da valutare in
  sede di predisposizione della revisione della specifica forma
  previdenziale - occorre per l'immediato assicurare, almeno per
  gli anni 1994 e 1995, la liquidità necessaria al fondo per il
  pagamento delle pensioni, al fine di garantire il diritto
  sancito dall'articolo 38 della Costituzione.
    In tale direzione sono dunque previsti gli interventi
  recati dall'articolo 4 miranti ad aumentare le entrate,
  diminuire le uscite del fondo ed a sussidiare la situazione
  finanziaria e di cassa con un contributo  una tantum  a
  carico dello Stato.
    Con il comma 3 si è inteso sanare le posizioni assicurative
  costituite dalla SIAE in favore dei propri mandatari presso
  l'ENASARCO in data anteriore al 30 giugno 1983, mediante una
  disposizione priva di oneri a carico dello Stato ed in linea
  con recenti pronunce giurisprudenziali.
    Con il comma 4, con riferimento al piano di
  prepensionamenti in siderurgia e fermo restando il limite
  massimo numerico previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n.
  299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
  451 del 1994, il termine del 31 dicembre 1994, quale limite
  temporale di riferimento per i lavoratori licenziati a causa
  di cessazione o di riduzione di attività, è differito al 28
  febbraio 1995.
    Nel comma 5, in considerazione della grave situazione
  finanziaria dell'ENPALS, si prevede un finanziamento statale
  straordinario allo scopo di garantire la solvibilità delle
  prestazioni a carico dell'ente.
    Il comma 7, da un lato estende alla SIAE e all'UNIRE la
  normativa relativa allo scambio di dati e di informazioni al
  fine di realizzare un più efficace controllo sull'adempimento
  degli obblighi fiscali e contributivi, e dall'altro prevede la
  possibilità per l'ENPALS di stipulare convenzioni con i
  predetti enti per la riscossione dei contributi previdenziali
  dovuti all'ente stesso.
    Infine, il comma 8, da un lato differisce al 31 maggio 1995
  il termine per la regolarizzazione degli obblighi contributivi
  e per il versamento della prima rata, inizialmente fissata al
  31 marzo 1995 dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge n.
  724 del 1994, e dall'altro, in considerazione del differimento
  al 31 dicembre 1995 per la regolarizzazione contributiva per
  il settore agricolo per effetto del decreto-legge 23 febbraio
  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
  marzo 1995, n. 85, provvede, di conseguenza, a regolamentare
  la temporizzazione dei versamenti.
    L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di
  trattamento di integrazione salariale straordinaria per i
  dipendenti dalle società della GEPI e dell'INSAR.
 
                               Pag. 6
 
    In particolare, l'articolo 5 del decretolegge 20 maggio
  1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 237, ha disposto interventi di
  rifinanziamento, in favore della GEPI, per la prosecuzione e,
  comunque, per l'avvio di nuove iniziative nell'intento di
  stimolare quella funzione di recupero dell'imprenditorialità
  del Paese cui sono immediatamente correlati profili di
  carattere occupazionale in un momento di particolare esigenza
  di interventi del settore pubblico.
    Per consentire l'espletarsi della predetta funzione,
  particolarmente vitale in aree di forte crisi occupazionale e,
  conseguentemente, assicurare ai lavoratori dipendenti dalle
  società non operative della GEPI (e, in analogia, dell'INSAR)
  il mantenimento di tale rapporto in vista di un proficuo
  utilizzo nelle connesse, nuove iniziative della GEPI ed, in
  particolar modo, nel settore dei progetti di lavori
  socialmente utili, è sembrato necessario ed urgente, in
  considerazione dell'avvenuto decorso del termine di
  concessione dell'intervento di cassa integrazione in favore di
  detti dipendenti, differire fino al 31 maggio 1993 la
  fruizione del trattamento di integrazione salariale.
    Si è dovuto, peraltro, contemperare tale intervento di
  differimento con la limitatezza delle disponibilità
  finanziarie in essere.  In tal senso si è operato secondo una
  logica sistematica, in quanto, da un lato, l'intervento
  assorbe i periodi di fruibilità del trattamento di mobilità
  (articolo 5, comma 1) e, dall'altro, la misura dell'indennità
  del trattamento di cassa integrazione degrada, dopo i primi
  sei mesi di fruizione, ad una misura ridotta pari all'80 per
  cento di quella iniziale (articolo 5, comma 2).  Tuttavia tale
  riduzione non opera per i periodi di ammissione ai cosiddetti
  lavori socialmente utili, essendo il recupero della misura
  piena dell'indennità funzionale ad una più adeguata
  utilizzazione nel caso di specie (comma 1).
    Affiancati a dette misure, si prefigurano interventi di
  concessione di cassa integrazione nella misura del 64 per
  cento del tetto massimo fino al 31 maggio 1995 per coloro che
  hanno esaurito ogni protezione.  Tale misura sostanzialmente
  allinea i lavoratori GEPI e INSAR agli altri lavoratori
  sprovvisti di protezione e protetti dal sussidio di cui
  all'articolo 1, comma 6, differenziandoli da essi per il fatto
  di continuare a fruire delle iniziative che la GEPI e l'INSAR
  hanno per essi nel frattempo posto in essere o stanno per
  avviare (commi 3, 4 e 5).
    Va da sé che la natura recuperatoria dei lavoratori che
  delinea il provvedimento in questione affievolisce nei
  confronti dei soggetti per i quali la protezione sociale
  interviene in funzione di protezioni più ampie e definitive
  quali la possibilità dell'ammissione al pensionamento ed
  all'istituto della mobilità.  E' per questo motivo che
  l'intervento di cassa integrazione qui in argomento è precluso
  a quanti siano in possesso dei requisiti di ammissione ai
  trattamenti pensionistici dell'INPS od ai trattamenti di
  mobilità che accompagnano fino alla soglia dei pensionamenti
  medesimi (cosiddetta mobilità lunga) (comma 1).
    In funzione dell'integrazione della manovra di cui dianzi
  si è detto, così come delineata nell'articolo 5, è la portata
  dell'articolo 6 che regola il prolungamento degli interventi,
  rispettivamente, sino al 31 dicembre 1994 per i soggetti
  fruitori di disoccupazione speciale e di mobilità nelle aree
  del Mezzogiorno, e al 31 maggio 1995 in favore dei soggetti
  assunti dalla GEPI nell'area palermitana nonché delle
  maestranze delle imprese già impiegate nella costruzione della
  termocentrale elettrica di Fiumesanto assunti dall'INSAR
  (comma 1).  Per detti lavoratori i cui trattamenti di CIGS sono
  prorogati al 31 maggio 1995, la misura degli stessi, per il
  periodo 1^ gennaio 1995-31 maggio 1995, è pari al 64 per cento
  del massimale di integrazione salariale (comma 2).
    Con il comma 3, si è inteso operare una proroga dei
  trattamenti, fino al 31 dicembre 1994, a favore dei lavoratori
  in mobilità, nel Mezzogiorno e nelle aree di declino
  industriale del Centro-Nord, non trascurando, altresì di
  prolungare sino alla predetta data anche il trattamento di
  disoccupazione speciale nelle aree del Mezzogiorno (comma
  4).
 
                               Pag. 7
 
    Con i commi 5 e 6 si consente, da un lato, al Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale di esercitare per tutto il
  1995 la facoltà di prorogare i trattamenti di cassa
  integrazione nei casi di programma di eccedenze occupazionali
  che l'articolo 1 del decreto-legge n. 478 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994,
  limitava al 31 dicembre 1994, e dall'altro, la proroga dei
  trattamenti in atto per effetto del citato decreto-legge n.
  478 del 1993.
    L'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993
  dispone che, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge n.
  223 del 1991, il Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale sino al 31 dicembre 1994 può concedere una proroga di
  sei mesi del programma per crisi aziendale.  Essendo stata
  constatata dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 41 del
  1986 l'assoluta esiguità delle somme residuate allo scopo, con
  il comma 7 si è inteso incrementare a 43 miliardi di lire il
  limite di spesa già previsto in 28 miliardi di lire per il
  1994.
    Il comma 9 è diretto a chiarire che ai contratti di
  solidarietà già stipulati o da stipulare entro il 31 dicembre
  1995 si applica, in considerazione delle disponibilità del
  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, dalla
  legge n. 236 del 1993, unicamente il trattamento previsto
  dalla legge n. 863 del 1984, con esclusione, quindi, dei più
  ampi benefìci previsti dai commi 2 e 4 della legge n. 236 del
  1993, prevedendo inoltre un rifinanziamento del predetto
  Fondo.
    Il comma 10 estende al settore edilizio l'applicazione
  degli articoli 1, commi 1 e 1 bis,  e 2, comma 2- ter,
  del decreto-legge n. 478 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 56 del 1994, che consente una
  proroga fino al 31 dicembre 1995 del trattamento di cassa
  integrazione guadagni con pari riduzione del trattamento
  speciale di disoccupazione, in analogia a quanto già previsto
  nel settore dell'industria.
    Con il comma 11 si definiscono i requisiti di anzianità
  richiesti per la concessione dei trattamenti di mobilità con
  riferimento ai lavoratori licenziati nel periodo decorrente
  dal 1^ gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, che abbiano prestato,
  con passaggio diretto, la propria attività in più imprese,
  purché appartenenti allo stesso settore di attività e che
  presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
  ovvero abbiano con queste un rapporto di controllo o di
  collegamento.
    Con il comma 12 si è inteso prorogare l'indennità di
  mobilità a favore di quei lavoratori dipendenti da aziende
  ubicate in zone interessate da accordi di programma stipulati
  ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1986
  (cosiddetta legge sul Mezzogiorno), al fine di assicurare loro
  sostegno al reddito sino alla ricollocazione degli stessi nel
  processo di reindustrializzazione previsto nell'accordo
  medesimo.  In effetti, l'ambito di applicazione degli accordi
  di programma in menzione va riferito alla operatività
  realizzatasi nell'area della Val Basento con coinvolgimento di
  settanta unità ai fini del prolungamento della mobilità.
    Il sostanziale riordino delle competenze e delle procedure
  disposte dalla legge n. 451 del 1994, in materia di cassa
  integrazione nonché il succedersi negli ultimi tempi di norme
  di emergenza intervenute in materia, hanno indotto a ritenere
  necessario, qualora l'istruttoria si appalesi complessa,
  prevedere la possibilità di un prolungamento dei termini,
  previsti dalla citata legge n. 451 del 1994, entro cui il
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale deve adottare i
  decreti di concessione dei trattamenti di CIGS (comma 13).
    Per i soci di cooperative, disoccupati di lunga durata, il
  comma 14 prevede attività formative che ne favoriscano
  l'inserimento nel mondo del lavoro.
    Con il comma 15 si proroga, ferme restando le disponibilità
  finanziarie fissate dall'articolo 7, comma 7, della legge n.
  236 del 1993, il trattamento di CIGS a favore dei lavoratori
  delle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di
  cinquanta addetti.
    Con il comma 16 si è inteso conservare sino al 31 maggio
  1995 la misura in essere al 31 dicembre 1994 del trattamento
  di disoccupazione ordinaria.
 
                               Pag. 8
 
    Il comma 17 è volto a consentire, sino al 31 dicembre 1995,
  le iscrizioni nelle liste di mobilità dei lavoratori
  licenziati per giustificato motivo oggettivo da parte di
  imprese con meno di quindici dipendenti, al fine di consentire
  a detti lavoratori la possibilità di usufruire dei benefìci di
  cui all'articolo 6 della legge n. 223 del 1991.
    Con il comma 18 viene differito al 31 dicembre 1995
  l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di riservare, in
  occasione di assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge
  n. 56 del 1987, il 50 per cento dei posti in favore dei
  lavoratori delle aziende che fruiscono del trattamento di CIGS
  per più di dodici mesi.
    Con il comma 19 si prevede un'ulteriore proroga degli
  ammortizzatori sociali a favore del personale delle imprese di
  spedizione internazionale in considerazione della crisi del
  settore determinata dall'abbattimento delle barriere doganali
  resa ancora più grave a seguito del recente ingresso
  nell'Unione europea dell'Austria e della Svezia che ha
  comportato una drastica riduzione dell'attività delle predette
  imprese.  Si tratta di riconoscere, per un ulteriore periodo di
  un anno, le misure proporzionate al trattamento di CIGS in
  favore dei sospesi o licenziati del settore.
    L'articolo 7, comma 1, adempie, da un lato, all'impegno
  assunto dal Governo con l'ordine del giorno numero 5
  presentato dal senatore Smuraglia in sede di conversione del
  citato decreto-legge n. 299 del 1994, e, dall'altro, viene
  incontro alle ripetute sollecitazioni delle parti sociali
  volte a ripristinare il sistema di approvazione dei contratti
  di formazione e lavoro già previsto dal decreto-legge n. 726
  de1 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863
  del 1984.  Inoltre, a seguito di iniziativa del Ministero del
  tesoro, si modifica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto
  legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante "Norme in materia
  di riordino e soppressione degli enti pubblici previdenziali"
  nel senso di prevedere, nella procedura di nomina dei
  presidenti degli enti, il preventivo concerto del Ministro del
  tesoro.
    Per quel che riguarda la composizione della parte datoriale
  degli organi collegiali dell'INPDAP, si perviene ad una più
  precisa puntualizzazione delle rappresentanze, ad integrazione
  della invero generica individuazione recata dal decreto
  legislativo n. 479 del 1994.
    Con il comma 2 si dà conto delle difficoltà operative cui
  andrebbero incontro, per effetto della privatizzazione, gli
  enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, dal
  momento che, una volta privatizzati, gli enti medesimi non
  potrebbero far fronte alla rappresentanza in giudizio
  attraverso i propri dipendenti del ramo legale.  Di conseguenza
  si provvede a consentire ai dipendenti iscritti all'albo
  speciale degli avvocati e procuratori in quanto addetti
  all'ufficio legale, all'atto della privatizzazione, a
  permanervi anche nel prosieguo a condizione che per essi
  permanga il rapporto di dipendenza presso l'ente privatizzato
  e che continuino ad essere occupati nell'ufficio legale.
  Parimenti si modifica il termine per l'opzione del personale
  degli enti privatizzati per la permanenza nel pubblico
  impiego, prevedendo che essa debba essere effettuata entro tre
  mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo
  dell'ente privatizzato e comunque non oltre il 31 dicembre
  1995, facendo comunque salve le posizioni di coloro che hanno
  già esercitato l'opzione secondo la previgente normativa.  Ciò
  al fine di consentire ai soggetti interessati una attenta
  ponderazione dei propri interessi.
    Con il comma 3, al fine di consentire la indispensabile
  piena operatività dell'azione amministrativa di competenza del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di
  cooperazione, altrimenti pregiudicata, si è intesa fornire
  un'interpretazione autentica delle disposizioni recate dagli
  articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante
  nuove norme in materia di società cooperative, chiarendo che
  il contributo versato dalle società cooperative ai sensi
  dell'articolo 11, comma 6,
 
                               Pag. 9
 
  è finalizzato alle attività di promozione e sviluppo della
  cooperazione previste dal medesimo articolo 11.
    Con i commi 5 e 6 è disposto il rinvio di taluni termini
  concernenti il commercio ambulante.
    Con la disposizione recata dal comma 7 viene differita al
  1^ luglio 1995 l'insorgenza dell'obbligo a carico dei Fondi
  pensione dell'imposta di cui all'articolo 13, comma
  5, del decreto legislativo n. 124 del 1993 in materia di
  previdenza complementare.  Pur prescindendo dalle prospettive
  di riforma di tale tipologia nel contesto della più ampia
  riforma previdenziale, il differimento si rende necessario in
  quanto non si è, nel frattempo, concretizzata quella
  espansione delle forme pensionistiche complementari in
  funzione delle quali il contributo è stato delineato.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2392 TOTPAG=0038 TOTDOC=0014 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0009 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=239200 00 FASCIDC=12DDL2392 SORTNAV=0239200 000 00000 ZZDDLC2392 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati