| Articolo 1, comma 6.
La norma è diretta a riconoscere il diritto ad una
particolare indennità ai lavoratori i cui trattamenti di
sostegno del reddito siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero
cessino entro il 31 maggio 1995.
Costo (in
miliardi)
Trattamenti cessati
entro il 31 dicembre 1994 n. 27.000
a) Provenienti da articolo 6, comma 1, lettera b).
Trattamento mensile 5 mesi lire 476.000 64
Contribuzione figurativa 5 mesi lire 270.000 36
n. 15.000
b) Provenienti da articolo 6, comma 1,
lettera c), 2, 3 e 5 (Maserati: 500 persone);
Trattamento mensile 2 mesi lire 542.976 16
Trattamento mensile 3 mesi lire 899.500 40
Contribuzione figurativa 5 mesi lire 740.000 56
Totale costo 213
Articolo 4 - Misure di carattere previdenziale e
contributivo. - Commi 1 e 2. - Fondo spedizionieri
doganali.
Sulla base di dati acquisiti dal Fondo previdenziale ed
assistenziale degli spedizionieri doganali l'importo del
contributo posto dal
Pag. 11
presente articolo a carico dello Stato (lire 12 miliardi per
l'anno 1994) consegue dal seguente computo:
SITUAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO PREVISTA PER IL 1994:
1. Saldi al 1^ gennaio:
Banca ........................ lire 1.318 milioni
Tesoreria centrale dello Stato " 2.000 milioni
Titoli ...................... " .......
Totale 1. " 3.318 milioni
2. Entrate previste:
Contributi personali ......... " 8.000 milioni
Contributi oggettivi ......... " 11.400 milioni
Redditi da patrimonio ........ " 1.618 milioni
Totale 2. " 21.018 milioni
3. Uscite previste:
Prestazioni previdenziali:
1) Pensioni ................. " 35.000 milioni
2) Indennità buonuscita ..... " 9.000 milioni
Spese generali .............. " 2.500 milioni
Totale 3. " 46.500 milioni
4. Saldo previsto al
31 dicembre 1994 ........... " -22.164 milioni
5. Effetti migliorativi derivanti dal provvedimento:
Maggiori entrate ............ " 6.600 milioni
Minori spese ................ " 3.700 milioni
Totale 5. " 10.300 milioni
6. Saldo (4-5) ................ " -12.000 milioni
(in cifra tonda)
Al predetto saldo negativo per l'anno 1994 si fa fronte
mediante un contributo a carico dello Stato per il
corrispondente importo.
Per l'anno 1995, il contributo a carico dello Stato è
stabilito in lire 3 miliardi.
Pag. 12
Comma 5 - Finanziamento dell'ENPALS.
La norma è diretta a stabilire a carico dello Stato il
finanziamento dell'ENPALS per una quota che è di lire 35
miliardi per il 1995 ed ascende a 47 miliardi annui a
decorrere dal 1996.
Comma 8 - Primo periodo - Condono previdenziale.
La disposizione è diretta a differire il termine per
l'attivazione del cosiddetto condono contributivo dal 31 marzo
al 31 maggio 1995.
Detto differimento sostanziamente non incide sulla
correntezza dei flussi dei contributi, considerato che
immutati rimangono gli altri termini di pagamento per
rateizzazione che l'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, ha fissato.
Articolo 5, comma 1 - Dipendenti dalle società
della GEPI e dell'INSAR.
La norma dispone un'ulteriore proroga di dodici mesi dei
trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore
dei lavoratori dipendenti dalle società non operative
costituite dall'INSAR e dalla GEPI Spa nel Mezzogiorno, con
compensazione dei relativi costi mediante corrispondente
riduzione dei trattamenti di mobilità che sarebbero spettati
agli stessi.
Sul piano della valutazione dei conseguenti effetti
finanziari occorre tener conto che l'importo del trattamento
di mobilità è pari al 100 per cento di quello di integrazione
salariale limitatamente ai primi dodici mesi di corresponsione
(per i periodi successivi l'importo è ridotto all'80 per
cento).
Tale effetto compensativo si realizza quindi solo per i
primi dodici mesi di proroga dei trattamenti straordinari di
integrazione salariale, che nel caso di specie è stata già
concessa con il decreto-legge n.393 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.460 del 1992, e con il
decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n.236 del 1993, mentre i complessivi periodi di
proroga del trattamento stesso risultano pari a diciotto mesi,
computando anche la proroga di cui al decreto-legge n.404 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.501 del
1993.
La disposizione in esame attribuisce l'importo
corrispondente al trattamento straordinario di integrazione
salariale:
a) per il primo semestre, a tutti i soggetti
interessati;
b) per il secondo semestre, ai soggetti assegnati
ai lavori socialmente utili.
Pag. 13
Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti
parametri:
Parametri di calcolo
Dipendenti GEPI ..................... n. 9.070 (1)
Dipendenti INSAR .................... n. 424 (2)
Differenza mensile tra l'importo del trattamento
straordinario di integrazione salariale
e quello di mobilità ................ lire 255.000
Ipotesi soggetti interessati da lavori socialmente utili per
un periodo di sei mesi .............. n. 3.500
Calcolo
(9.070+424+3.500)xlire 255.000x6=lire 20 miliardi
Articolo 5 - Commi 3 e 4.
La norma è diretta a prorogare fino al 31 maggio 1995 i
trattamenti lavoristici a favore dei lavoratori GEPI e INSAR i
cui trattamenti sono scaduti entro il 7 febbraio 1995.
Parametri di calcolo:
Commi 1-4:
Soggetti "storici" Gepi i cui trattamenti
sono scaduti il 7 febbraio 1995 ............ n. 2565
Soggetti Insar i cui trattamenti sono scaduti il 7 febbraio
1995 (n. 104, legge 25 del 1982; n. 232,
legge n. 236 del 1993) ..................... n. 336
Comma 3:
Soggetti i cui trattamenti sono scaduti il 15 dicembre 1994
(Sulcis - articolo 7, commi 6- bis e 6- ter della
legge n. 236 del 1993) ..................... n. 1914
Soggetti i cui trattamenti sono scaduti il 31 dicembre 1994
(I contingente Fiumesanto - articolo 7,
comma 9, legge n. 236 del 1993) ............ n. 439
(1) di cui: - con età fino a 39 anni n.2422(*)
- con età compresa tra 40 e 50 anni n.6648
(2) di cui: - con età fino a 39 anni n.80(*)
- con età compresa tra 40 e 50 anni n.344
(*) A tali soggetti, il cui periodo di mobilità (24 mesi) si
esaurisce nell'agosto del 1994, l'articolo 5, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, riconosce
il diritto ad un ulteriore periodo di sei mesi di
trattamento.
Pag. 14
Comma 4:
Soggetti Insar i cui trattamenti sono scaduti il 31 gennaio
1995 (II contingente Fiumesanto - legge
n. 236 del 1993) ....................... n. 407
Trattamento mensile .................... lire 899.500
Onere mensile per la copertura figurativa lire 740.000
... (omissis) ...
Articolo 6 - Proroga di interventi a sostegno del
reddito.
Le valutazioni degli interventi previsti nel presente
articolo sono state riformulate rispetto al precedente
decreto-legge n. 674 del 1994 tenendo conto dell'aggiornamento
operato dall'INPS, relativamente agli elementi amministrativi
concernenti le prestazioni in esame. In particolare
l'aggiornamento ha riguardato, sulla base della puntuale
ricognizione degli archivi di gestione, sia il numero dei
soggetti interessati, sia la durata dei singoli interventi.
Comma 1:
Lettera a) (*): la norma comporta a favore dei
soggetti assunti dalla GEPI a Palermo ai sensi dell'articolo 4
del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991:
il differimento del trattamento CIGS per tutto l'anno
1994;
(*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
Pag. 15
un'ulteriore proroga di trattamento fino al 31 maggio
1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per
cento del tetto massimo CIGS).
A) Oneri (fino al 31 dicembre 1994):
soggetti interessati: n. 654 unità;
onere mensile per trattamento CIGS: lire 1.175.000;
onere mensile per la copertura figurativa: lire
720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 6.
Onere complessivo: lire 7,5 miliardi.
B) Oneri (fino al 31 maggio 1995):
soggetti interessati: n. 654 unità;
onere mensile per trattamento: lire 822.400;
onere mensile per la copertura figurativa: lire
740.000;
periodo beneficio: mesi 5;
Onere complessivo: lire 5 miliardi.
Totale A) + B) = lire 12,5 miliardi.
Lettera b) (*): la norma mira a prolungare sino al
31 dicembre 1994 il trattamento di mobilità per i disoccupati
di lunga durata del settore industria di cui all'articolo 22,
comma 7, della legge n. 223 del 1991, ed il trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori del settore edile
di cui all'articolo 22, comma 8, della legge n. 223 del 1991,
già riconosciuti dal comma 17 dell'articolo 5 del
decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 451 del 1994.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 27.000;
onere mensile pro capite: lire 950.000;
totale onere mensile: lire 25.650 milioni;
periodo fruizione beneficio: mesi 4.
Onere complessivo: lire 102 miliardi.
(*) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
Pag. 16
Lettera c) (*): la norma intende attribuire per
tutto l'anno 1994 il trattamento di mobilità in favore dei
lavoratori iscritti nelle relative liste nel Mezzogiorno, già
riconosciuto dal comma 18 dell'articolo 5 del decreto-legge n.
299 del 1994.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 4.000;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 34 miliardi.
Lettera d) (**): la norma comporta a favore dei
soggetti assunti dalla GEPI a Palermo, ai sensi dell'articolo
4 del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con
modificazioni dalla legge n. 169 del 1991:
il differimento del trattamento CIGS per tutto l'anno
1994;
un'ulteriore proroga di trattamento fino al 31 maggio
1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per
cento del tetto massimo CIGS).
A) Oneri (fino al 31 dicembre 1994):
soggetti interessati: n. 450;
onere mensile per trattamenti CIGS: lire 1.175.000;
onere mensile per contribuzione figurativa: lire
720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 4,2 miliardi.
B) Oneri (fino al 31 maggio 1995):
soggetti interessati: n. 450;
onere mensile per trattamenti: lire 822.400;
onere mensile per contribuzione figurativa: lire
740.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 5.
Onere complessivo: lire 3,5 miliardi.
Totale A) + B) = lire 7,7 miliardi.
Totale oneri: 12,5 + 102 + 34 + 7,7 = lire 157 miliardi
(in c.t.).
(*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
(**) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
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Comma 2:
La norma intende prorogare i trattamenti di mobilità
(scadenti nel secondo semestre 1994), in favore dei lavoratori
iscritti nelle relative liste nelle aree del Mezzogiorno e in
quelle di declino industriale.
Oneri:
soggetti aventi diritto:
Mezzogiorno: n. 4.600;
aree declino industriale: n. 1.400;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: mesi 3.
Onere complessivo: lire 31 miliardi.
Comma 3 (*):
La norma è diretta a prorogare, nelle aree di cui al
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di
sei mesi il trattamento di disoccupazione speciale in favore
dei lavoratori dell'edilizia, nei casi di cui all'articolo 11,
comma 2, della legge n. 223 del 1991.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 4.500;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio:
3.000 soggetti - mesi 6;
1.500 soggetti - mesi 3.
Onere complessivo: lire 39 miliardi.
Comma 7:
La norma è diretta ad incrementare l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148
del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993.
Onere complessivo: lire 15 miliardi.
Comma 10:
La norma è diretta a riconoscere in favore dei lavoratori
edili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 299
del 1994, convertito,
(*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
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con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, la
possibilità di sostituire il trattamento di disoccupazione
speciale ivi previsto con quello di integrazione salariale.
Sul piano finanziario, la disposizione è resa neutrale,
rispetto alla spesa valutata nel predetto decreto-legge n. 299
del 1994, dal previsto contingentamento in 5.000 unità del
numero dei destinatari della disposizione medesima.
Comma 11:
La norma è diretta a rideterminare il requisito di
anzianità per il diritto ai trattamenti di mobilità
computando, limitatamente ai soggetti licenziati nel triennio
1992-1994, anche i periodi conseguiti presso imprese diverse
purché coincidenti nell'assetto prioritario.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 150;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: anni 3.
Onere complessivo: lire 9 miliardi (in cifra tonda).
Comma 12:
La norma è diretta a riconoscere un periodo di proroga
dei trattamenti di mobilità ordinaria in presenza di accordi
di programma stipulati ai sensi della legge n. 64 del 1986.
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 70;
importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
contribuzione figurativa: lire 720.000;
periodo fruizione beneficio: anni 3.
Onere complessivo: lire 4 miliardi (in cifra tonda).
Oneri complessivi: 157 + 31 + 39 + 15 + 9 + 4 = 255
miliardi.
Al complessivo onere di lire 255 miliardi si provvede
quanto a lire 9 miliardi mediante utilizzo dello stanziamento
relativo all'accantonamento di fondo speciale di parte
corrente della legge finanziaria 1995, quanto a lire 215
miliardi a carico delle disponibilità del Fondo di cui
all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, quanto a lire 31
miliardi a valere sulle somme che si rendono disponibili in
conseguenza della rilevazione dell'INPS sul numero dei
soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 5,
comma 17, del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
Pag. 19
Le predette disponibilità sulla base degli accertamenti
dell'INPS conseguono dai seguenti parametri:
Oneri:
soggetti aventi diritto: n. 27.000;
onere mensile pro capite: lire 950.000;
totale onere mensile: lire 25.650 milioni;
periodo beneficio: mesi 4.
Onere complessivo: lire 102 miliardi.
Onere complessivo originario: lire 133 miliardi.
Minore onere: 133 miliardi - 102 miliardi = lire 31
miliardi.
Comma 16: Elevazione del trattamento di
disoccupazione
La disposizione è diretta ad elevare, fino al 31 maggio
1995, dal 20 al 30 per cento la percentuale di commisurazione
alla retribuzione dell'importo del trattamento di
disoccupazione ordinaria.
Il conseguente onere è quantificabile sulla base degli
elementi statistici indicati dall'INPS nella costruzione del
bilancio di previsione.
Parametri:
costo trattamento medio annuo per ogni punto
percentuale: lire 63 miliardi;
percentuale media aggiuntiva: 10 punti;
periodo applicazione: mesi 5.
Onere complessivo: lire 263 miliardi.
Comma 9: la norma riconosce per un anno il
trattamento di sostegno al reddito (pari alla CIGS) e già
regolato dal decreto-legge n. 199 del 1993 convertito dalla
legge n. 293 del 1993, in favore dei lavoratori sospesi o
licenziati dalle imprese di spedizione internazionale per un
complessivo numero di 1800 unità.
Elementi del calcolo:
Costo annuo dell'indennità:
a) lire 24 milioni (per i lavoratori con
retribuzioni inferiori a 2,7 milioni lordi mensili);
b) lire 29 milioni (per lavoratori con
retribuzioni superiori a 2,7 milioni mensili).
Tenuto conto che il 40 per cento delle unità in
considerazione ha una retribuzione pari a quella di cui alla
lettera a) si ha il seguente calcolo degli oneri: (720 x
24) + (1080 x 29) = 48 miliardi.
Pag. 20
Tenuto altresì conto che il numero degli addetti del
settore è di circa 44 mila unità ed una retribuzione media
lorda pro capite di lire 43 milioni annui, il flusso
contributivo dovuto all'applicazione dell'aliquota
contributiva dell'1,30 per cento per gli anni 1995 e 1996, è
calcolato come segue:
44 x 42 x 1,3 x 2 = 48 miliardi in cifra tonda.
Ciò premesso e considerato che l'erogazione del
trattamento di sostegno al reddito per la durata annuale della
fruizione del beneficio coinvolge anche periodi afferenti al
1996, le poste tra entrate e uscite regolate dalla
disposizione qui in considerazione trovano adeguata
compensazione.
Pag. 21
SCHEDA FINANZIARIA
Disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 9
del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Sintesi del bilancio di previsione relativo all'esercizio
finanziario 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
100 del 2 maggio 1994.
Avanzo di amministrazione
al 31 dicembre 1993 1.618.323.113.523
a dedurre riassegnazioni capitoli di bilancio esercizio
finanziario 1994 1.569.731.347.165 (1)
Avanzo di amministrazione netto 48.591.766.358
gettito esercizio 1994 delle disponibilità derivanti dalla
maggiorazione di cui all'articolo 25
della legge n. 845 del 1978 792.659.000.000
Totale delle disponibilità 841.250.766.358
Somme destinate al cofinanziamento del Fondo sociale europeo
per l'anno 1994 526.167.177.572
Somme disponibili per altre
attività formative 315.083.588.786
a dedurre:
somma annua destinata al finanziamento della legge
n. 40 del 1987 9.500.000.000
finanziamento lavori socialmente utili 19.000.000.000
Disponibilità nette 286.583.588.786
(1) Di cui lire 1.134.968.737.716 per il cofinanziamento
del Fondo sociale europeo per gli anni precedenti il 1994.
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