Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29039
DDL2392-0003
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
Pag. 10 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZRT ZZPR
  Articolo 1, comma 6.
      La norma è diretta a riconoscere il diritto ad una
  particolare indennità ai lavoratori i cui trattamenti di
  sostegno del reddito siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero
  cessino entro il 31 maggio 1995.
                                                     Costo (in
                                                     miliardi)
    Trattamenti cessati
    entro il 31 dicembre 1994         n.  27.000
  a) Provenienti da articolo 6, comma 1, lettera  b).
  Trattamento mensile          5 mesi  lire 476.000     64
  Contribuzione figurativa     5 mesi  lire 270.000     36
                                       n.  15.000
  b) Provenienti da articolo 6, comma 1,
  lettera   c),  2, 3 e 5 (Maserati: 500 persone);
  Trattamento mensile          2 mesi  lire 542.976     16
  Trattamento mensile          3 mesi  lire 899.500     40
  Contribuzione figurativa     5 mesi  lire 740.000     56
                                        Totale costo    213
        Articolo 4 -   Misure di carattere previdenziale e
  contributivo. - Commi 1 e 2. - Fondo spedizionieri
  doganali.
      Sulla base di dati acquisiti dal Fondo previdenziale ed
  assistenziale degli spedizionieri doganali l'importo del
  contributo posto dal
 
                              Pag. 11
 
  presente articolo a carico dello Stato (lire 12 miliardi per
  l'anno 1994) consegue dal seguente computo:
    SITUAZIONE FINANZIARIA DEL FONDO PREVISTA PER IL 1994:
  1.  Saldi al 1^ gennaio:
    Banca ........................   lire     1.318 milioni
    Tesoreria centrale dello Stato     "      2.000 milioni
    Titoli  ......................     "      .......
                        Totale 1.      "      3.318 milioni
  2.  Entrate previste:
    Contributi personali .........     "      8.000 milioni
    Contributi oggettivi .........     "     11.400 milioni
    Redditi da patrimonio ........     "      1.618 milioni
                        Totale 2.      "     21.018 milioni
  3.  Uscite previste:
    Prestazioni previdenziali:
    1) Pensioni  .................     "     35.000 milioni
    2) Indennità buonuscita  .....     "      9.000 milioni
    Spese generali  ..............     "      2.500 milioni
                        Totale 3.      "     46.500 milioni
  4.  Saldo previsto al
     31 dicembre 1994  ...........     "    -22.164 milioni
  5.  Effetti migliorativi derivanti dal provvedimento:
    Maggiori entrate  ............     "      6.600 milioni
    Minori spese  ................     "      3.700 milioni
                        Totale 5.      "     10.300 milioni
  6.  Saldo (4-5)  ................     "    -12.000 milioni
                                           (in cifra tonda)
      Al predetto saldo negativo per l'anno 1994 si fa fronte
  mediante un contributo a carico dello Stato per il
  corrispondente importo.
      Per l'anno 1995, il contributo a carico dello Stato è
  stabilito in lire 3 miliardi.
 
                              Pag. 12
 
        Comma 5 - Finanziamento dell'ENPALS.
      La norma è diretta a stabilire a carico dello Stato il
  finanziamento dell'ENPALS per una quota che è di lire 35
  miliardi per il 1995 ed ascende a 47 miliardi annui a
  decorrere dal 1996.
        Comma 8 - Primo periodo - Condono previdenziale.
      La disposizione è diretta a differire il termine per
  l'attivazione del cosiddetto condono contributivo dal 31 marzo
  al 31 maggio 1995.
      Detto differimento sostanziamente non incide sulla
  correntezza dei flussi dei contributi, considerato che
  immutati rimangono gli altri termini di pagamento per
  rateizzazione che l'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994,
  n. 724, ha fissato.
        Articolo 5, comma 1 -  Dipendenti dalle società
  della GEPI e dell'INSAR.
      La norma dispone un'ulteriore proroga di dodici mesi dei
  trattamenti straordinari di integrazione salariale in favore
  dei lavoratori dipendenti dalle società non operative
  costituite dall'INSAR e dalla GEPI Spa nel Mezzogiorno, con
  compensazione dei relativi costi mediante corrispondente
  riduzione dei trattamenti di mobilità che sarebbero spettati
  agli stessi.
      Sul piano della valutazione dei conseguenti effetti
  finanziari occorre tener conto che l'importo del trattamento
  di mobilità è pari al 100 per cento di quello di integrazione
  salariale limitatamente ai primi dodici mesi di corresponsione
  (per i periodi successivi l'importo è ridotto all'80 per
  cento).
      Tale effetto compensativo si realizza quindi solo per i
  primi dodici mesi di proroga dei trattamenti straordinari di
  integrazione salariale, che nel caso di specie è stata già
  concessa con il decreto-legge n.393 del 1992, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n.460 del 1992, e con il
  decreto-legge n.148 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n.236 del 1993, mentre i complessivi periodi di
  proroga del trattamento stesso risultano pari a diciotto mesi,
  computando anche la proroga di cui al decreto-legge n.404 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.501 del
  1993.
      La disposizione in esame attribuisce l'importo
  corrispondente al trattamento straordinario di integrazione
  salariale:
          a)  per il primo semestre, a tutti i soggetti
  interessati;
          b)  per il secondo semestre, ai soggetti assegnati
  ai lavori socialmente utili.
 
                              Pag. 13
 
      Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti
  parametri:
  Parametri di calcolo
  Dipendenti GEPI .....................       n.    9.070 (1)
  Dipendenti INSAR ....................       n.      424 (2)
  Differenza mensile tra l'importo del trattamento
  straordinario di integrazione salariale
  e quello di mobilità ................      lire     255.000
  Ipotesi soggetti interessati da lavori socialmente utili per
  un periodo di sei mesi ..............       n.        3.500
  Calcolo
  (9.070+424+3.500)xlire 255.000x6=lire 20 miliardi
        Articolo 5 - Commi 3 e 4.
      La norma è diretta a prorogare fino al 31 maggio 1995 i
  trattamenti lavoristici a favore dei lavoratori GEPI e INSAR i
  cui trattamenti sono scaduti entro il 7 febbraio 1995.
  Parametri di calcolo:
  Commi 1-4:
  Soggetti "storici" Gepi i cui trattamenti
  sono scaduti il 7 febbraio 1995 ............    n.    2565
  Soggetti Insar i cui trattamenti sono scaduti il 7 febbraio
  1995 (n. 104, legge 25 del 1982; n. 232,
  legge n. 236 del 1993) .....................    n.     336
  Comma 3:
  Soggetti i cui trattamenti sono scaduti il 15 dicembre 1994
  (Sulcis - articolo 7, commi 6- bis  e 6- ter  della
  legge n. 236 del 1993) .....................    n.    1914
  Soggetti i cui trattamenti sono scaduti il 31 dicembre 1994
  (I contingente Fiumesanto - articolo 7,
  comma 9, legge n. 236 del 1993) ............    n.     439
  (1) di cui: - con età fino a 39 anni n.2422(*)
  - con età compresa tra 40 e 50 anni n.6648
  (2) di cui: - con età fino a 39 anni n.80(*)
  - con età compresa tra 40 e 50 anni n.344
  (*) A tali soggetti, il cui periodo di mobilità (24 mesi) si
  esaurisce nell'agosto del 1994, l'articolo 5, comma 14, del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, riconosce
  il diritto ad un ulteriore periodo di sei mesi di
  trattamento.
 
                              Pag. 14
 
  Comma 4:
  Soggetti Insar i cui trattamenti sono scaduti il 31 gennaio
  1995 (II contingente Fiumesanto - legge
  n. 236 del 1993) .......................    n.        407
  Trattamento mensile ....................   lire   899.500
  Onere mensile per la copertura figurativa  lire   740.000
                      ...  (omissis) ...
        Articolo 6 -  Proroga di interventi a sostegno del
  reddito.
      Le valutazioni degli interventi previsti nel presente
  articolo sono state riformulate rispetto al precedente
  decreto-legge n. 674 del 1994 tenendo conto dell'aggiornamento
  operato dall'INPS, relativamente agli elementi amministrativi
  concernenti le prestazioni in esame.  In particolare
  l'aggiornamento ha riguardato, sulla base della puntuale
  ricognizione degli archivi di gestione, sia il numero dei
  soggetti interessati, sia la durata dei singoli interventi.
  Comma 1:
      Lettera  a)  (*): la norma comporta a favore dei
  soggetti assunti dalla GEPI a Palermo ai sensi dell'articolo 4
  del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 169 del 1991:
        il differimento del trattamento CIGS per tutto l'anno
  1994;
     (*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
  variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
 
                              Pag. 15
 
        un'ulteriore proroga di trattamento fino al 31 maggio
  1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per
  cento del tetto massimo CIGS).
      A)  Oneri (fino al 31 dicembre 1994):
        soggetti interessati: n. 654 unità;
        onere mensile per trattamento CIGS: lire 1.175.000;
        onere mensile per la copertura figurativa: lire
  720.000;
        periodo fruizione beneficio: mesi 6.
      Onere complessivo: lire 7,5 miliardi.
      B)  Oneri (fino al 31 maggio 1995):
        soggetti interessati: n. 654 unità;
        onere mensile per trattamento: lire 822.400;
        onere mensile per la copertura figurativa: lire
  740.000;
        periodo beneficio: mesi 5;
      Onere complessivo: lire 5 miliardi.
  Totale  A) +   B) =  lire 12,5 miliardi.
      Lettera  b)  (*): la norma mira a prolungare sino al
  31 dicembre 1994 il trattamento di mobilità per i disoccupati
  di lunga durata del settore industria di cui all'articolo 22,
  comma 7, della legge n. 223 del 1991, ed il trattamento
  speciale di disoccupazione per i lavoratori del settore edile
  di cui all'articolo 22, comma 8, della legge n. 223 del 1991,
  già riconosciuti dal comma 17 dell'articolo 5 del
  decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 451 del 1994.
      Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 27.000;
        onere mensile  pro capite:  lire 950.000;
        totale onere mensile: lire 25.650 milioni;
        periodo fruizione beneficio: mesi 4.
      Onere complessivo: lire 102 miliardi.
      (*) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
 
                              Pag. 16
 
      Lettera  c)  (*): la norma intende attribuire per
  tutto l'anno 1994 il trattamento di mobilità in favore dei
  lavoratori iscritti nelle relative liste nel Mezzogiorno, già
  riconosciuto dal comma 18 dell'articolo 5 del decreto-legge n.
  299 del 1994.
        Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 4.000;
        importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
        contribuzione figurativa: lire 720.000;
        periodo fruizione beneficio: mesi 5.
      Onere complessivo: lire 34 miliardi.
      Lettera  d)  (**): la norma comporta a favore dei
  soggetti assunti dalla GEPI a Palermo, ai sensi dell'articolo
  4 del decreto-legge n. 108 del 1991, convertito, con
  modificazioni dalla legge n. 169 del 1991:
        il differimento del trattamento CIGS per tutto l'anno
  1994;
        un'ulteriore proroga di trattamento fino al 31 maggio
  1995, nella misura di cui all'articolo 1, comma 5 (64 per
  cento del tetto massimo CIGS).
  A)  Oneri (fino al 31 dicembre 1994):
        soggetti interessati: n. 450;
        onere mensile per trattamenti CIGS: lire 1.175.000;
        onere mensile per contribuzione figurativa: lire
  720.000;
        periodo fruizione beneficio: mesi 5.
      Onere complessivo: lire 4,2 miliardi.
        B)  Oneri (fino al 31 maggio 1995):
        soggetti interessati: n. 450;
        onere mensile per trattamenti: lire 822.400;
        onere mensile per contribuzione figurativa: lire
  740.000;
        periodo fruizione beneficio: mesi 5.
        Onere complessivo: lire 3,5 miliardi.
      Totale  A) +   B) =  lire 7,7 miliardi.
      Totale oneri: 12,5 + 102 + 34 + 7,7 = lire 157 miliardi
  (in c.t.).
      (*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
  variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
      (**) Sulla base dell'aggiornamento dei dati INPS.
 
                              Pag. 17
 
  Comma 2:
      La norma intende prorogare i trattamenti di mobilità
  (scadenti nel secondo semestre 1994), in favore dei lavoratori
  iscritti nelle relative liste nelle aree del Mezzogiorno e in
  quelle di declino industriale.
        Oneri:
        soggetti aventi diritto:
          Mezzogiorno: n. 4.600;
          aree declino industriale: n. 1.400;
        importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
        contribuzione figurativa: lire 720.000;
        periodo fruizione beneficio: mesi 3.
      Onere complessivo: lire 31 miliardi.
  Comma 3  (*):
      La norma è diretta a prorogare, nelle aree di cui al
  testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di
  sei mesi il trattamento di disoccupazione speciale in favore
  dei lavoratori dell'edilizia, nei casi di cui all'articolo 11,
  comma 2, della legge n. 223 del 1991.
      Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 4.500;
        importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
        contribuzione figurativa: lire 720.000;
        periodo fruizione beneficio:
          3.000 soggetti - mesi 6;
          1.500 soggetti - mesi 3.
      Onere complessivo: lire 39 miliardi.
  Comma 7:
      La norma è diretta ad incrementare l'autorizzazione di
  spesa di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 148
  del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236
  del 1993.
      Onere complessivo: lire 15 miliardi.
  Comma 10:
      La norma è diretta a riconoscere in favore dei lavoratori
  edili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 299
  del 1994, convertito,
      (*) Per tale intervento la rilevazione INPS non apporta
  variazioni rispetto al precedente decreto-legge.
 
                              Pag. 18
 
  con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, la
  possibilità di sostituire il trattamento di disoccupazione
  speciale ivi previsto con quello di integrazione salariale.
      Sul piano finanziario, la disposizione è resa neutrale,
  rispetto alla spesa valutata nel predetto decreto-legge n. 299
  del 1994, dal previsto contingentamento in 5.000 unità del
  numero dei destinatari della disposizione medesima.
  Comma 11:
    La norma è diretta a rideterminare il requisito di
  anzianità per il diritto ai trattamenti di mobilità
  computando, limitatamente ai soggetti licenziati nel triennio
  1992-1994, anche i periodi conseguiti presso imprese diverse
  purché coincidenti nell'assetto prioritario.
      Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 150;
        importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
        contribuzione figurativa: lire 720.000;
        periodo fruizione beneficio: anni 3.
      Onere complessivo: lire 9 miliardi (in cifra tonda).
  Comma 12:
      La norma è diretta a riconoscere un periodo di proroga
  dei trattamenti di mobilità ordinaria in presenza di accordi
  di programma stipulati ai sensi della legge n. 64 del 1986.
      Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 70;
        importo mensile prestazione: lire 1.000.000;
        contribuzione figurativa: lire 720.000;
        periodo fruizione beneficio: anni 3.
      Onere complessivo: lire 4 miliardi (in cifra tonda).
      Oneri complessivi: 157 + 31 + 39 + 15 + 9 + 4 = 255
  miliardi.
      Al complessivo onere di lire 255 miliardi si provvede
  quanto a lire 9 miliardi mediante utilizzo dello stanziamento
  relativo all'accantonamento di fondo speciale di parte
  corrente della legge finanziaria 1995, quanto a lire 215
  miliardi a carico delle disponibilità del Fondo di cui
  all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, quanto a lire 31
  miliardi a valere sulle somme che si rendono disponibili in
  conseguenza della rilevazione dell'INPS sul numero dei
  soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 5,
  comma 17, del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994.
 
                              Pag. 19
 
      Le predette disponibilità sulla base degli accertamenti
  dell'INPS conseguono dai seguenti parametri:
      Oneri:
        soggetti aventi diritto: n. 27.000;
        onere mensile  pro capite:  lire 950.000;
        totale onere mensile: lire 25.650 milioni;
        periodo beneficio: mesi 4.
      Onere complessivo: lire 102 miliardi.
      Onere complessivo originario: lire 133 miliardi.
      Minore onere: 133 miliardi - 102 miliardi = lire 31
  miliardi.
  Comma 16:  Elevazione del trattamento di
  disoccupazione
      La disposizione è diretta ad elevare, fino al 31 maggio
  1995, dal 20 al 30 per cento la percentuale di commisurazione
  alla retribuzione dell'importo del trattamento di
  disoccupazione ordinaria.
      Il conseguente onere è quantificabile sulla base degli
  elementi statistici indicati dall'INPS nella costruzione del
  bilancio di previsione.
      Parametri:
        costo trattamento medio annuo per ogni punto
  percentuale: lire 63 miliardi;
        percentuale media aggiuntiva: 10 punti;
        periodo applicazione: mesi 5.
      Onere complessivo: lire 263 miliardi.
        Comma 9:  la norma riconosce per un anno il
  trattamento di sostegno al reddito (pari alla CIGS) e già
  regolato dal decreto-legge n. 199 del 1993 convertito dalla
  legge n. 293 del 1993, in favore dei lavoratori sospesi o
  licenziati dalle imprese di spedizione internazionale per un
  complessivo numero di 1800 unità.
      Elementi del calcolo:
        Costo annuo dell'indennità:
            a)  lire 24 milioni (per i lavoratori con
  retribuzioni inferiori a 2,7 milioni lordi mensili);
            b)  lire 29 milioni (per lavoratori con
  retribuzioni superiori a 2,7 milioni mensili).
        Tenuto conto che il 40 per cento delle unità in
  considerazione ha una retribuzione pari a quella di cui alla
  lettera  a)  si ha il seguente calcolo degli oneri: (720 x
  24) + (1080 x 29) = 48 miliardi.
 
                              Pag. 20
 
      Tenuto altresì conto che il numero degli addetti del
  settore è di circa 44 mila unità ed una retribuzione media
  lorda  pro capite  di lire 43 milioni annui, il flusso
  contributivo dovuto all'applicazione dell'aliquota
  contributiva dell'1,30 per cento per gli anni 1995 e 1996, è
  calcolato come segue:
       44 x 42 x 1,3 x 2 = 48 miliardi in cifra tonda.
      Ciò premesso e considerato che l'erogazione del
  trattamento di sostegno al reddito per la durata annuale della
  fruizione del beneficio coinvolge anche periodi afferenti al
  1996, le poste tra entrate e uscite regolate dalla
  disposizione qui in considerazione trovano adeguata
  compensazione.
 
                              Pag. 21
 
                      SCHEDA FINANZIARIA
  Disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 9
  del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
         modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      Sintesi del bilancio di previsione relativo all'esercizio
  finanziario 1994, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
  100 del 2 maggio 1994.
  Avanzo di amministrazione
  al 31 dicembre 1993                    1.618.323.113.523
  a dedurre riassegnazioni capitoli di bilancio esercizio
  finanziario 1994                       1.569.731.347.165 (1)
  Avanzo di amministrazione netto           48.591.766.358
  gettito esercizio 1994 delle disponibilità derivanti dalla
  maggiorazione di cui all'articolo 25
  della legge n. 845 del 1978              792.659.000.000
            Totale delle disponibilità     841.250.766.358
  Somme destinate al cofinanziamento del Fondo sociale europeo
  per l'anno 1994                          526.167.177.572
  Somme disponibili per altre
  attività formative                       315.083.588.786
  a dedurre:
  somma annua destinata al finanziamento della legge
  n. 40 del 1987                             9.500.000.000
  finanziamento lavori socialmente utili    19.000.000.000
  Disponibilità nette                      286.583.588.786
     (1) Di cui lire 1.134.968.737.716 per il cofinanziamento
  del Fondo sociale europeo per gli anni precedenti il 1994.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2392 TOTPAG=0038 TOTDOC=0014 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0021 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=21 SORTRES= SORTDDL=239200 00 FASCIDC=12DDL2392 SORTNAV=0239200 000 00000 ZZDDLC2392 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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