| 1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721
e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa
da gioco nel comune di Stresa.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con
decreto del presidente della giunta della regione Piemonte su
richiesta del sindaco del comune di Stresa, previa delibera
del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per non
più di venti anni ed è rinnovabile
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa al comune
per il periodo 1^ gennaio-31 dicembre.
| |