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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29042
DDL2392-0006
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
                           utili).
      1.  Al fine di consentire l'attivazione di lavori
  socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al
  comma 5 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa
  della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili,
  a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a
  quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio
  1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2.  La
  commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
  interregionali, la commissione centrale per l'impiego,
  provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni,
  all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i
  quali il medesimo si intende approvato.
 
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      2.  Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle
  seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio
  1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti
  promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei
  progetti; comma 3, come modificato dal comma 3 del presente
  articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9, lettera  f),
  per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la
  capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti
  per l'attuazione del progetto e si consente che, per i
  progetti redatti nel contesto della gestione di crisi
  aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga
  limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati
  nel progetto medesimo.
      3.  All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
  1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal
  seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui
  i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto
  proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o
  sussidio spettante".
      4.  Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
  finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei
  giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo
  per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
  decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
  incrementato di lire 129 miliardi per l'anno 1995.  Nell'ambito
  delle disponibilità un importo non inferiore al sessanta per
  cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero
  dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le
  relative risorse sono impegnate per il finanziamento di
  progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
      5.  Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere
  b)  e  c),  3, 4 e 5, nei cui confronti siano cessati al
  31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i
  trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di
  disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire
  per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti,
  compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento
  dell'importo mensile di cui alla lettera  a)
  dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
  sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decretolegge 16
  maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai periodi di loro
  utilizzazione in lavori socialmente utili e per un massimo di
  dodici mesi.  Il sussidio è a carico del Fondo per
  l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse
  preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
      6.  Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5
  che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è
  corrisposto un sussidio fissato:
          a)  per il periodo dal 1^ gennaio 1995 al 31 marzo
  1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di
  integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione
  speciale fruito; tale
 
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  misura non può essere comunque superiore all'importo
  derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto
  comma 5;
          b)  per il periodo dal 1^ aprile 1995 al 31 maggio
  1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma
  5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere
  comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel
  periodo di cui alla lettera  a).
      7.  Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui
  al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di
  indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione
  nelle liste di mobilità, la cancellazione dalle stesse e il
  diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente
  previsti dall'articolo 6, dall'articolo 9 e dall'articolo 8,
  comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
  modificazioni e integrazioni.
      8.  Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in
  corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente
  utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino
  entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione
  salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il
  sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto
  e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
      9.  Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e
  lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n.
  264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei
  lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non trova
  applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della
  legge 8 agosto 1991, n. 274.  Per i disoccupati utilizzati nei
  cantieri scuola e lavoro continua a trovare applicazione
  l'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive
  modificazioni e integrazioni.
      10.  All'onere derivante dall'applicazione del presente
  articolo, valutato in lire 342 miliardi per l'anno 1995, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
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