| (Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente
utili).
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori
socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al
comma 5 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa
della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili,
a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a
quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. La
commissione regionale per l'impiego e, per i progetti
interregionali, la commissione centrale per l'impiego,
provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni,
all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i
quali il medesimo si intende approvato.
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle
seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti
promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei
progetti; comma 3, come modificato dal comma 3 del presente
articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9, lettera f),
per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la
capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti
per l'attuazione del progetto e si consente che, per i
progetti redatti nel contesto della gestione di crisi
aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga
limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati
nel progetto medesimo.
3. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui
i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto
proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o
sussidio spettante".
4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il
finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di lire 129 miliardi per l'anno 1995. Nell'ambito
delle disponibilità un importo non inferiore al sessanta per
cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero
dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le
relative risorse sono impegnate per il finanziamento di
progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere
b) e c), 3, 4 e 5, nei cui confronti siano cessati al
31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i
trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di
disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire
per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti,
compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento
dell'importo mensile di cui alla lettera a)
dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decretolegge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai periodi di loro
utilizzazione in lavori socialmente utili e per un massimo di
dodici mesi. Il sussidio è a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse
preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5
che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è
corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1^ gennaio 1995 al 31 marzo
1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di
integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione
speciale fruito; tale
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misura non può essere comunque superiore all'importo
derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto
comma 5;
b) per il periodo dal 1^ aprile 1995 al 31 maggio
1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma
5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere
comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel
periodo di cui alla lettera a).
7. Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui
al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di
indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione
nelle liste di mobilità, la cancellazione dalle stesse e il
diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente
previsti dall'articolo 6, dall'articolo 9 e dall'articolo 8,
comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in
corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente
utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino
entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione
salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il
sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto
e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
9. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e
lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei
lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della
legge 8 agosto 1991, n. 274. Per i disoccupati utilizzati nei
cantieri scuola e lavoro continua a trovare applicazione
l'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive
modificazioni e integrazioni.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 342 miliardi per l'anno 1995, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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