| (Disposizioni in materia di collocamento).
1. Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con
passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in
luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale
per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla
sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero
entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro
la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una
comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del
lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri
elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione,
sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione
medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
La facoltà di assunzione nominativa e di quella
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con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è
estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del
settore agricolo.
2. La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo
11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro
dieci giorni dall'assunzione.
3. In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai
commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della
sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della
legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26
della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il datore di lavoro che
assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma
1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore
riservatario non assunto e non può avvalersi della
comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove
assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.
4. Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono
sostituite dalle seguenti: "con non più di quindici
dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25
della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "più di dieci
dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "più di quindici
dipendenti".
5. La commissione provinciale per la manodopera agricola
può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo
con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori
agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione
diretta fino a cinque lavoratori.
6. Con riferimento all'articolo 23 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale
tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di
tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi
professionali per attività da svolgere sia sul territorio
nazionale che all'estero.
7. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma
9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare
una più efficiente azione amministrativa in materia di
collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle
norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i
procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali,
le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il decreto del
Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e, per la materia disciplinata dal citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il
concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
e comunque per
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un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa
l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n.
346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie. Dalla tabella C annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608,
è eliminata la commissione regionale per l'impiego.
All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del
1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per
quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui
all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da
assumere con contratto di diritto privato a termine".
8. Gli importi delle sanzioni amministrative previste al
comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al
capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9. In attesa della piena attuazione del riordino degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in
servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende,
funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del
lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto
appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri
ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza
per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
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