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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29043
DDL2392-0007
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.25 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
          (Disposizioni in materia di collocamento).
      1.  Nei casi di assunzioni nominative e di quelle con
  passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra, in
  luogo della richiesta preventiva alla sezione circoscrizionale
  per l'impiego, il datore di lavoro ha facoltà di inviare alla
  sezione medesima, entro dieci giorni dall'assunzione, ovvero
  entro cinque giorni dall'assunzione per i rapporti di lavoro
  la cui durata è inferiore a dieci giorni lavorativi, una
  comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del
  lavoratore assunto, la data dell'assunzione, nonché gli altri
  elementi richiesti dalla vigente normativa e la dichiarazione,
  sotto la sua responsabilità, di avere effettuato l'assunzione
  medesima in presenza dei presupposti e dei requisiti di legge.
  La facoltà di assunzione nominativa e di quella
 
                              Pag. 26
 
  con passaggio diretto ed immediato da un'azienda all'altra è
  estesa, con le stesse modalità, ai datori di lavoro del
  settore agricolo.
      2.  La comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo
  11 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è effettuata entro
  dieci giorni dall'assunzione.
      3.  In caso di omessa o tardiva comunicazione prevista ai
  commi 1 e 2, il datore di lavoro è soggetto al pagamento della
  sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 2, della
  legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 26
  della legge 28 febbraio 1987, n. 56.  Il datore di lavoro che
  assume senza osservare l'obbligo di cui all'articolo 25, comma
  1, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
  soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire
  cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore
  riservatario non assunto e non può avvalersi della
  comunicazione sostitutiva di cui al comma 1 per nuove
  assunzioni effettuate nei dodici mesi successivi.
      4.  Al terzo comma, numero 6), dell'articolo 11 della
  legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
  integrazioni, le parole: "con non più di tre dipendenti" sono
  sostituite dalle seguenti: "con non più di quindici
  dipendenti"; al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 25
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "più di dieci
  dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "più di quindici
  dipendenti".
      5.  La commissione provinciale per la manodopera agricola
  può deliberare che ai datori di lavoro del settore agricolo
  con la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori
  agricoli a titolo principale sia consentita l'assunzione
  diretta fino a cinque lavoratori.
      6.  Con riferimento all'articolo 23 della legge 28
  febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni,
  l'applicabilità dei contratti a termine è estesa al personale
  tecnico a livello diplomato o laureato che esplica mansioni di
  tipo professionale e dipendente da società di servizi o studi
  professionali per attività da svolgere sia sul territorio
  nazionale che all'estero.
      7.  Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma
  9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al fine di realizzare
  una più efficiente azione amministrativa in materia di
  collocamento, sono dettate disposizioni modificative delle
  norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
  1994, n. 345, intese a semplificare e razionalizzare i
  procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali,
  le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di
  lavoro, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
  1994, n. 487, capi III e IV, e del decreto del Presidente
  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 346.  Il decreto del
  Presidente della Repubblica è emanato, entro centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
  su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
  e, per la materia disciplinata dal citato decreto del
  Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche con il
  concerto del Ministro degli affari esteri.  Fino alla data di
  entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
  e comunque per
 
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  un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di
  entrata in vigore del presente decreto rimane sospesa
  l'efficacia delle norme recate dai citati decreti n. 345, n.
  346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
  formazione delle graduatorie.  Dalla tabella  C  annessa al
  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608,
  è eliminata la commissione regionale per l'impiego.
  All'articolo 23, comma 4, del predetto decreto n. 487 del
  1994, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per
  quelle del personale delle agenzie per l'impiego di cui
  all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, da
  assumere con contratto di diritto privato a termine".
      8.  Gli importi delle sanzioni amministrative previste al
  comma 3 sono versati su apposito capitolo dello stato di
  previsione dell'entrata dello Stato per essere riassegnati al
  capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale concernente il Fondo per
  l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993, n. 236.  Il Ministro del tesoro è
  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
  variazioni di bilancio.
      9.  In attesa della piena attuazione del riordino degli
  uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in
  servizio presso l'ispettorato provinciale del lavoro dipende,
  funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale del
  lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto
  appositamente istituito e operante alle dirette dipendenze del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
  proprio decreto, può attribuire al predetto personale i poteri
  ispettivi necessari all'assolvimento dei servizi di vigilanza
  per l'applicazione delle normative in materia di lavoro.
 
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