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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29044
DDL2392-0008
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.27 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
      (Norme in materia di finanziamento dei patronati).
      1.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
  patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono
  definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno
  operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
  tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate
  con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli
  istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro
  il 31 luglio 1992.  Restano ferme le ripartizioni definitive
  effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
      2.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
  patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993
  sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
  hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono,
  con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i
  seguenti criteri:
          a)  quanto al 61,60 per cento tra i seguenti
  istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei
  lavoratori italiani (ACLI), Istituto
 
                              Pag. 28
 
  nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto
  nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e
  assistenza ai lavoratori (ITAL);
          b)  quanto al 28,90 per cento tra i seguenti
  istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori
  agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai
  contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli
  esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di
  patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA),
  Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani
  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA),
  Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività
  commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente
  nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
          c)  quanto al 9,50 per cento tra i seguenti
  istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale
  (IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente
  nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto
  nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della
  Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
  (CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori
  (ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori
  (INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il
  clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale
  per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato
  dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI),
  Patronato sozialer beratungsring (SBR).
      3.  Ai fini della determinazione delle aliquote da
  riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà
  pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della
  previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da
  tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel
  raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote
  concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed
  alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed
  all'estero.
      4.  Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati,
  ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
  1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di
  previdenza e di assistenza sociale per i liberi
  professionisti.
      5.  In attesa di pervenire ad un riordinamento della
  legislazione regolante gli istituti di patronato e di
  assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per
  cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del
  contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata
  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
  procedere, con proprio personale dipendente che abbia
  particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi
  degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica
  dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi.  Le somme
  sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2392 TOTPAG=0038 TOTDOC=0014 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0027 RIGINIZ=035 PAGFIN=0028 RIGFIN=056 UPAG=NO PAGEIN=27 PAGEFIN=28 SORTRES= SORTDDL=239200 00 FASCIDC=12DDL2392 SORTNAV=0239200 000 00000 ZZDDLC2392 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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