| (Norme in materia di finanziamento dei patronati).
1. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale per l'esercizio 1991 sono
definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che hanno
operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sulla base delle aliquote di ripartizione concordate
con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli
istituti interessati ed inoltrati ai predetti Ministeri entro
il 31 luglio 1992. Restano ferme le ripartizioni definitive
effettuate per gli esercizi 1989 e 1990.
2. Le somme destinate al finanziamento degli istituti di
patronato e di assistenza sociale per gli esercizi 1992 e 1993
sono definitivamente ripartite tra gli istituti medesimi, che
hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono,
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, secondo i
seguenti criteri:
a) quanto al 61,60 per cento tra i seguenti
istituti: Patronato delle associazioni cristiane dei
lavoratori italiani (ACLI), Istituto
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nazionale confederale di assistenza (INCA), Istituto
nazionale di assistenza sociale (INAS) e Istituto di tutela e
assistenza ai lavoratori (ITAL);
b) quanto al 28,90 per cento tra i seguenti
istituti: Ente di patrocinio e di assistenza per i coltivatori
agricoli (EPACA), Istituto nazionale di assistenza ai
contadini (INAC), Ente nazionale di assistenza sociale per gli
esercenti attività commerciali (ENASCO), Ente nazionale di
patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (EPASA),
Istituto nazionale di assistenza e patronato per gli artigiani
(INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani (EASA),
Istituto per la tutela e l'assistenza degli esercenti attività
commerciali, turistiche e dei servizi (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
c) quanto al 9,50 per cento tra i seguenti
istituti: Istituto di patronato per l'assistenza sociale
(IPAS), Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), Ente
nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), Istituto
nazionale assistenza lavoratori (INAL), Patronato della
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane
(CLAAI), Ente nazionale confederale assistenza lavoratori
(ENCAL), Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori
(INPAL), Istituto di patronato e di assistenza sociale per il
clero italiano (FACI), Servizio italiano assistenza sociale
per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), Patronato
dell'associazione cristiana artigiani italiani (ACAI),
Patronato sozialer beratungsring (SBR).
3. Ai fini della determinazione delle aliquote da
riconoscersi ai singoli istituti, ciascun raggruppamento farà
pervenire, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro un documento sottoscritto da
tutti i legali rappresentanti degli istituti inseriti nel
raggruppamento medesimo, recante l'indicazione delle aliquote
concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed
alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed
all'estero.
4. Rimangono acquisiti i versamenti comunque effettuati,
ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio
1947, n. 804, relativi sino all'esercizio 1990, dagli enti di
previdenza e di assistenza sociale per i liberi
professionisti.
5. In attesa di pervenire ad un riordinamento della
legislazione regolante gli istituti di patronato e di
assistenza sociale, una quota non superiore allo 0,10 per
cento delle somme destinate annualmente all'erogazione del
contributo al finanziamento degli istituti stessi è utilizzata
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
procedere, con proprio personale dipendente che abbia
particolare competenza in materia, ad ispezioni presso le sedi
degli istituti stessi all'estero finalizzate alla verifica
dell'organizzazione e dell'attività di tali sedi. Le somme
sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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