| (Misure di carattere previdenziale e contributivo).
1. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni
a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli
spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre
1960, n. 1612:
a) con decorrenza 1^ gennaio 1994:
1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto
sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione
automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. L'articolo 31 del regolamento del
Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30
ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del
requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui
all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A,
sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del
calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32
del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente
comma. L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31
dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle
prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della
maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione
ordinaria a carico del Fondo. All'importo dell'indennità di
buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le
disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del
codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio 1982, n. 297. Le disposizioni di cui al presente numero
non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere
indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31
dicembre 1993;
b) è autorizzata l'erogazione di un contributo al
Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e di 3
miliardi per l'anno 1995.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede: quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico
dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno
1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. Le posizioni assicurative costituite dalla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri
mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti
e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data
del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento
integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio
1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di posizione
assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere,
entro il termine
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di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di essere ammessi alla
prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2
febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
4. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8,
comma 1 bis, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, è differito al 28 febbraio 1995.
5. Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni
a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzata
l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore
del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a
lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi
per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire
32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al
Ministero della sanità; quanto a lire 15,1 miliardi per il
1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
7. Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli
incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi
contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e
dell'articolo 3, commi 11 e 11- bis, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
1^ giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana
autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze
equine (UNIRE). L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE
e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad
esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
8. Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione
degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento
della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995.
Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14- bis
del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto
articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9,
lettera b), e 11, devono intendersi unificati al 31
dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma
14 adeguato all'anno 1996.
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