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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29045
DDL2392-0009
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.29 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Pag. 29 Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
     (Misure di carattere previdenziale e contributivo).
      1.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni
  a carico del Fondo previdenziale e assistenziale degli
  spedizionieri doganali, istituito dalla legge 22 dicembre
  1960, n. 1612:
          a)  con decorrenza 1^ gennaio 1994:
          1) i valori dei contributi dovuti al Fondo predetto
  sono elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
          2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione
  automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 503.  L'articolo 31 del regolamento del
  Fondo, approvato con decreto del Ministro delle finanze 30
  ottobre 1973, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale   -
  serie generale - n. 303 del 24 novembre 1973, è abrogato;
          3) trova applicazione, ai fini del conseguimento del
  requisito di età per il diritto alla pensione ordinaria di cui
  all'articolo 25 del regolamento del Fondo, la tabella A,
  sezione uomini, allegata all'articolo 1 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
          4) cessano di maturare le anzianità utili ai fini del
  calcolo della indennità di buonuscita di cui all'articolo 32
  del regolamento del Fondo previdenziale di cui al presente
  comma.  L'importo dell'indennità di buonuscita, maturata al 31
  dicembre 1993, viene liquidato al conseguimento delle
  prestazioni pensionistiche e, comunque, non prima della
  maturazione del requisito di età per il diritto alla pensione
  ordinaria a carico del Fondo.  All'importo dell'indennità di
  buonuscita, maturato al 31 dicembre 1993, si applicano le
  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120 del
  codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29
  maggio 1982, n. 297.  Le disposizioni di cui al presente numero
  non trovano applicazione per le domande intese ad ottenere
  indennità di buonuscita pervenute al Fondo entro il 31
  dicembre 1993;
          b)  è autorizzata l'erogazione di un contributo al
  Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri
  doganali pari a lire 12 miliardi per l'anno 1994 e di 3
  miliardi per l'anno 1995.
      2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
  provvede: quanto a lire 12 miliardi per l'anno 1994, a carico
  dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677 dello stato di
  previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
  per il medesimo anno; quanto a lire 3 miliardi per l'anno
  1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
  Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      3.  Le posizioni assicurative costituite dalla Società
  italiana degli autori ed editori (SIAE) in favore dei propri
  mandatari presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti
  e rappresentanti di commercio (ENASARCO), in atto alla data
  del 30 giugno 1983, restano utili ai fini del trattamento
  integrativo di previdenza disciplinato dalla legge 2 febbraio
  1973, n. 12.  I predetti soggetti, titolari di posizione
  assicurativa in vigore al 30 giugno 1983, potranno richiedere,
  entro il termine
 
                              Pag. 30
 
  di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, di essere ammessi alla
  prosecuzione volontaria ai sensi dell'articolo 8 della legge 2
  febbraio 1973, n. 12, pur in difetto della sussistenza alla
  predetta data del requisito di almeno cinque anni di anzianità
  contributiva, previsto dal citato articolo 8.
      4.  Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8,
  comma 1 bis,  del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
  451, è differito al 28 febbraio 1995.
      5.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni
  a carico dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) è autorizzata
  l'erogazione di un contributo a carico dello Stato in favore
  del predetto Ente pari a lire 35 miliardi per l'anno 1995 e a
  lire 47 miliardi a decorrere dall'anno 1996.
      6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede mediante
  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
  del bilancio triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato
  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
  all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 35 miliardi
  per l'anno 1995, a lire 31,9 miliardi per l'anno 1996 e a lire
  32,4 miliardi per il 1997, l'accantonamento relativo al
  Ministero della sanità; quanto a lire 15,1 miliardi per il
  1996 e a lire 14,6 miliardi per il 1997, mediante
  corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
  dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
      7.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli
  incrociati, finalizzati alla vigilanza sugli obblighi
  contributivi delle attività dello spettacolo e dello sport
  professionistico, le disposizioni di cui all'articolo 9 del
  decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e
  dell'articolo 3, commi 11 e 11- bis,  del decreto-legge 29
  marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
  1^ giugno 1991, n. 166, si applicano alla Società italiana
  autori editori (SIAE) e all'Unione nazionale incremento razze
  equine (UNIRE).  L'ENPALS può stipulare convenzioni con la SIAE
  e l'UNIRE per la riscossione dei contributi previdenziali ad
  esso dovuti dalle imprese dello spettacolo e dello sport.
      8.  Il termine del 31 marzo 1995 per la regolarizzazione
  degli obblighi contributivi e dei premi e per il pagamento
  della prima rata di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, della
  legge 23 dicembre 1994, n. 724, è differito al 31 maggio 1995.
  Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14- bis
  del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, al predetto
  articolo 18 i termini da quest'ultimo previsti ai commi 7, 9,
  lettera  b),  e 11, devono intendersi unificati al 31
  dicembre 1995 ed il riferimento all'anno 1995 di cui al comma
  14 adeguato all'anno 1996.
 
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