| (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale
straordinaria
per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e
dall'INSAR).
1. In considerazione delle prospettive di impiego nelle
nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure
di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993,
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n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per
effetto della costituzione di società miste con
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, per i dipendenti delle società non
operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e nelle aree di crisi o declino industriale,
nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non
oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei
medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento
economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli
stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il
quale non percepiscono le relative indennità. La proroga non
si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari
per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di
cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di
anzianità a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di
cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di
integrazione salariale è ridotta del 20 per cento. Detta
riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori
socialmente utili. Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995
ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che
non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità,
il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi
dell'articolo 7, commi 6- bis, 6- ter e 9, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi
quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione
salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995,
con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
4. Le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
integrazioni, e quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del
presente decreto, sono perseguite dalla GEPI e dall'INSAR, a
favore di tutti i lavoratori dipendenti dalle società non
operative della GEPI e dell'INSAR di cui al presente decreto
anche dopo la collocazione in mobilità, all'uopo continuando
ad utilizzare i finanziamenti assegnati alla GEPI e all'INSAR
per i compiti istituzionali.
5. L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo
restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi
per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di
mobilità.
6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente
articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire
43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a
carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'anno 1994, e mediante corrispondente
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riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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