Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29046
DDL2392-0010
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di cassa integrazione salariale
                        straordinaria
  per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI e
                       dall'INSAR). 
      1.  In considerazione delle prospettive di impiego nelle
  nuove attività intraprese dalla GEPI per effetto delle misure
  di rifinanziamento disposte dall'articolo 5 del decreto-legge
  20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 luglio 1993,
 
                              Pag. 31
 
  n. 237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonché per
  effetto della costituzione di società miste con
  amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 del
  decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge
  29 marzo 1995, n. 95, per i dipendenti delle società non
  operative costituite dalla GEPI, operanti nei territori del
  Mezzogiorno indicati nel testo unico approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
  all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, e nelle aree di crisi o declino industriale,
  nonché per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
  integrazione salariale straordinaria sono prorogati sino e non
  oltre il 31 maggio 1995 con effetto dalla data di scadenza dei
  medesimi, con pari riduzione della durata del trattamento
  economico di mobilità e ferma restando l'iscrizione degli
  stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il
  quale non percepiscono le relative indennità.  La proroga non
  si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari
  per usufruire dei trattamenti previsti dalle disposizioni di
  cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, nonché dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di
  anzianità a carico dell'assicurazione generale
  obbligatoria.
      2.  Decorsi i primi sei mesi del periodo di fruizione di
  cui al comma 1, la misura del relativo trattamento di
  integrazione salariale è ridotta del 20 per cento.  Detta
  riduzione non opera per i periodi di assegnazione a lavori
  socialmente utili.  Nel periodo compreso tra l'8 febbraio 1995
  ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al comma 1, che
  non abbiano titolo per usufruire dell'indennità di mobilità,
  il trattamento di integrazione salariale è fissato in misura
  pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
      3.  Per i lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi
  dell'articolo 7, commi 6- bis,  6- ter  e 9, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, esclusi
  quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera  a),  del
  presente decreto, i trattamenti straordinari di integrazione
  salariale sono prorogati sino e non oltre il 31 maggio 1995,
  con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella misura
  pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
      4.  Le finalità di cui all'articolo 23, comma 1, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e
  integrazioni, e quelle previste dall'articolo 5, comma 1, del
  presente decreto, sono perseguite dalla GEPI e dall'INSAR, a
  favore di tutti i lavoratori dipendenti dalle società non
  operative della GEPI e dell'INSAR di cui al presente decreto
  anche dopo la collocazione in mobilità, all'uopo continuando
  ad utilizzare i finanziamenti assegnati alla GEPI e all'INSAR
  per i compiti istituzionali.
      5.  L'articolo 1, comma 5, trova applicazione anche nei
  confronti dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo
  restando che il sussidio ivi previsto non è dovuto per i mesi
  per i quali ai predetti soggetti spetti l'indennità di
  mobilità.
      6.  Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente
  articolo, valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire
  43 miliardi per il 1995, si provvede, rispettivamente, a
  carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3664 dello
  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale per l'anno 1994, e mediante corrispondente
 
                              Pag. 32
 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
  triennale 19951997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
  del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2392 TOTPAG=0038 TOTDOC=0014 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0030 RIGINIZ=053 PAGFIN=0032 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=239200 00 FASCIDC=12DDL2392 SORTNAV=0239200 000 00000 ZZDDLC2392 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati