Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29047
DDL2392-0011
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 6.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
                         reddito). 
      1.  All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a)  al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno
  1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono,
  rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre
  il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
          b)  al comma 17 le parole: "in scadenza alla data
  del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in
  scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro
  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
  1994";
          c)  al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro
  mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
  1994";
          d)  al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono
  sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio
  1995".
      2.  Nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1995 ed il 31
  maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di
  applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere
  a)  e  d),  il trattamento straordinario di cassa
  integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di
  cui all'articolo 1, comma 5.
      3.  Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
  nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi
  nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui
  all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del
  Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di
  mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il
  medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda,
  da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei
  soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi
  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza
  dello stato di disoccupazione.
      4.  Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale
  di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato
  testo unico approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è
  scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il
  medesimo è prorogato fino a tale data.
      5.  Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo
  1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
  convertito, con modificazioni,
 
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  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31
  dicembre 1995.  Detti termini si intendono riferiti alla
  decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta
  dalla richiesta dell'impresa.
      6.  I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione
  salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
  1- bis,  del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
  56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995,
  nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di
  integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo
  1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici
  mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
  mobilità.  In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento
  del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.
  Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
  disposizioni dei commi 1, 1- bis  e 2 del predetto
  articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad
  usufruire del trattamento di mobilità.
      7.  Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994,
  previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire.  Il
  termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si
  intende riferito alla decorrenza della sospensione dei
  lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
      8.  Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23
  dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale
  declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della
  manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto
  1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei
  progetti speciali di formazione professionale, istituito
  dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui
  gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, erano già confluite, con effetto dal 1^ gennaio 1993, nel
  Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato
  decreto-legge n. 148 del 1993.  I finanziamenti e le
  disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano
  pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al
  comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del
  1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già
  riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16
  della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono
  riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
  destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello
  svolgimento delle connesse attività.
      9.  L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà
  stipulati nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31
  dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici
  previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza
  dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
  nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
  comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno
  comunque applicate, per quanto concerne l'entità del
  trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19
 
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  dicembre 1984, n. 863.  Per le finalità di cui all'articolo 5,
  comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
  decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230
  miliardi per l'anno 1995.
      10.  Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
  edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3,
  comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o
  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
  disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del
  trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
  dell'articolo 1, commi 1 e 1- bis,  e dell'articolo 2,
  comma 2- ter,  del decretolegge 26 novembre 1993, n. 478,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
  56.  I suddetti periodi di fruizione del trattamento
  straordinario di integrazione salariale comportano la pari
  diminuzione della durata dei trattamenti speciali di
  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione
  del trattamento, del periodo di integrazione salariale così
  concesso.
      11.  I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7,
  comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano
  acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato
  con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore
  di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente
  coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o
  controllo anche consortile che siano stati licenziati nel
  periodo dal 1^ gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
      12.  Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in
  zone interessate da accordi di programma già stipulati ai
  sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986, n. 64, ed
  operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il
  trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23
  luglio 1991, n. 223, è prorogato per tutto il periodo di
  operatività dell'accordo e comunque non oltre un triennio
  dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
  7 della citata legge n. 223 del 1991.
      13.  I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono
  essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui
  occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni,
  in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui
  all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.
  41.
      14.  Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18,
  primo comma, lettera  h),  della legge 21 dicembre 1978,
  n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a
  disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi
  soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio
  di attività alle quali risultino funzionali i profili
  professionali posti come obiettivo delle attività formative
  stesse.  Per la individuazione degli aventi diritto, le
  prefetture competenti per territorio verificheranno la
  regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi
  elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione
  dei corsi.
      15.  Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo
  7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni,
 
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  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle
  imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di
  cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi
  restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
  dell'articolo 7.
      16.  La percentuale di commisurazione dell'importo del
  trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1^
  gennaio 1995 - 31 maggio 1995 rimane stabilita al 30 per
  cento.
      17.  E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di
  iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma
  1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo
  4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236.
      18.  E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per
  l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi
  7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
      19.  I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e
  all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
  199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
  n. 293, già prorogati dall'articolo 61, comma 2, del
  decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, possono essere
  riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno nel limite
  complessivo di 1.800 unità con prelazione per i soggetti
  licenziati fino al 31 dicembre 1995 nel limite massimo di
  1.100 unità.  Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione
  agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo
  speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
  giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 agosto 1993, n. 293.  Per quanto non diversamente
  disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2,
  3 e 4 del predetto decreto-legge.
      20.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere
  derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
  complessive lire 748 miliardi, si provvede: quanto a lire 215
  miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
  della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
  1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni.  Tali
  somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
  essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri
  interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere
  sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a
  lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
  stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      21.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
  con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per
  l'attuazione del presente decreto.
 
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