| (Disposizioni in materia di interventi a sostegno del
reddito).
1. All'articolo 5 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole: "fino al 30 giugno
1994" e le parole: "la somma di lire 9 miliardi" sono,
rispettivamente, sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre
il 31 maggio 1995" e "la somma di lire 21,5 miliardi";
b) al comma 17 le parole: "in scadenza alla data
del 30 giugno 1994" sono sostituite dalle seguenti: "in
scadenza entro l'anno 1994" e le parole: "di ulteriori quattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
1994";
c) al comma 18 le parole: "di ulteriori quattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre
1994";
d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio
1995".
2. Nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1995 ed il 31
maggio 1995, per i lavoratori rientranti nell'area di
applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, lettere
a) e d), il trattamento straordinario di cassa
integrazione guadagni è fissato in misura pari al sussidio di
cui all'articolo 1, comma 5.
3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
nelle aree di cui al testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nelle aree di cui
all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, per i quali il trattamento di
mobilità è scaduto o scade entro il secondo semestre 1994, il
medesimo è prorogato sino al 31 dicembre 1994, previa domanda,
da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS, da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza
dello stato di disoccupazione.
4. Per i lavoratori beneficiari del trattamento speciale
di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nei territori di cui al citato
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento è
scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, il
medesimo è prorogato fino a tale data.
5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni,
Pag. 33
dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, è prorogato al 31
dicembre 1995. Detti termini si intendono riferiti alla
decorrenza della sospensione dei lavoratori, come desunta
dalla richiesta dell'impresa.
6. I periodi di proroga dei trattamenti di integrazione
salariale concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e
1- bis, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, che scadono anteriormente alla data del 31 dicembre 1995,
nonché i periodi di durata del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 2 del predetto articolo
1, possono essere prorogati per un periodo massimo di dodici
mesi, con pari riduzione del trattamento economico di
mobilità. In tali casi il trattamento è pari all'80 per cento
del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni.
Tale proroga non opera per i lavoratori che, interessati dalle
disposizioni dei commi 1, 1- bis e 2 del predetto
articolo 1, non abbiano diritto alla data di scadenza ad
usufruire del trattamento di mobilità.
7. Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994,
previsto nell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è incrementato a 43 miliardi di lire. Il
termine del 31 dicembre 1994, previsto nel medesimo comma, si
intende riferito alla decorrenza della sospensione dei
lavoratori, come desunta dalla richiesta dell'impresa.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23
dicembre 1993, n. 559, vanno interpretate quale formale
declaratoria di soppressione del Fondo per la mobilità della
manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e del Fondo per il finanziamento integrativo dei
progetti speciali di formazione professionale, istituito
dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le cui
gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, erano già confluite, con effetto dal 1^ gennaio 1993, nel
Fondo di cui ai commi 5 e 10 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 148 del 1993. I finanziamenti e le
disponibilità relative ai due Fondi sopracitati restano
pertanto definitivamente acquisiti allo stesso Fondo di cui al
comma 5 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del
1993, al quale affluiscono anche le somme eventualmente già
riversate ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 16
della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo vengono
riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinate al citato Fondo di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, ai fini dello
svolgimento delle connesse attività.
9. L'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, va interpretato nel senso che ai contratti di solidarietà
stipulati nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1993 ed il 31
dicembre 1995, che non danno luogo ai particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 dell'articolo stesso in conseguenza
dei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, vanno
comunque applicate, per quanto concerne l'entità del
trattamento di integrazione salariale, le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
Pag. 34
dicembre 1984, n. 863. Per le finalità di cui all'articolo 5,
comma 13, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, è incrementato per lire 230
miliardi per l'anno 1995.
10. Fino al 31 dicembre 1995, in favore dei lavoratori
edili rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, o
dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può
disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 1, commi 1 e 1- bis, e dell'articolo 2,
comma 2- ter, del decretolegge 26 novembre 1993, n. 478,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56. I suddetti periodi di fruizione del trattamento
straordinario di integrazione salariale comportano la pari
diminuzione della durata dei trattamenti speciali di
disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione
del trattamento, del periodo di integrazione salariale così
concesso.
11. I requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7,
comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano
acquisiti dai lavoratori con riferimento al lavoro prestato
con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore
di attività che presentino assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti ovvero risultino in rapporto di collegamento o
controllo anche consortile che siano stati licenziati nel
periodo dal 1^ gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
12. Ai lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in
zone interessate da accordi di programma già stipulati ai
sensi dell'articolo 7 della legge 1^ marzo 1986, n. 64, ed
operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il
trattamento di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, è prorogato per tutto il periodo di
operatività dell'accordo e comunque non oltre un triennio
dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
7 della citata legge n. 223 del 1991.
13. I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono
essere prolungati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale per un massimo di quaranta giorni, nei casi in cui
occorra acquisire, nel corso della procedura, le valutazioni,
in sede di istruttoria tecnica selettiva, del comitato di cui
all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n.
41.
14. Nell'ambito delle attività di cui all'articolo 18,
primo comma, lettera h), della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, possono essere organizzati corsi riservati a
disoccupati di lunga durata, che siano da almeno dodici mesi
soci di cooperative, non operative, finalizzate all'esercizio
di attività alle quali risultino funzionali i profili
professionali posti come obiettivo delle attività formative
stesse. Per la individuazione degli aventi diritto, le
prefetture competenti per territorio verificheranno la
regolarità delle cooperative e comunicheranno gli appositi
elenchi dei soci all'organismo incaricato della realizzazione
dei corsi.
15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo
7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni,
Pag. 35
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativo alle
imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di
cinquanta addetti è prorogato al 31 dicembre 1995, fermi
restando i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo 7.
16. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione per il periodo 1^
gennaio 1995 - 31 maggio 1995 rimane stabilita al 30 per
cento.
17. E' differita al 31 dicembre 1995 la possibilità di
iscrizione alla lista di mobilità di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevista dall'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
18. E' differito al 31 dicembre 1995 il termine per
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi
7 e 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993,
n. 293, già prorogati dall'articolo 61, comma 2, del
decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55, possono essere
riconosciuti per un ulteriore periodo di un anno nel limite
complessivo di 1.800 unità con prelazione per i soggetti
licenziati fino al 31 dicembre 1995 nel limite massimo di
1.100 unità. Ai relativi oneri si provvede, con l'estensione
agli anni 1995 e 1996 degli obblighi inerenti al contributo
speciale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1993, n. 293. Per quanto non diversamente
disposto continuano a trovare applicazione gli articoli 1, 2,
3 e 4 del predetto decreto-legge.
20. Fatto salvo quanto previsto dal comma 19, all'onere
derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in
complessive lire 748 miliardi, si provvede: quanto a lire 215
miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità
della gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, e successive modificazioni e integrazioni. Tali
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli dei Ministeri
interessati; quanto a lire 31 miliardi, a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; quanto a
lire 502 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per
l'attuazione del presente decreto.
| |