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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29048
DDL2392-0012
Progetto di legge Camera n. 2392 - testo presentato - (DDL12-2392)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.35 dello stampato)
...C2392. TESTIPDL
...C2392.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2392 ZZ12 ZZDL ZZPR
                    (Disposizioni finali).
      1.  Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
  apportate le seguenti
 
                              Pag. 36
 
  modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del
  comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo
  periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle
  seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono
  sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18,
  comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto
  all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse.
  All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
  1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto
  con il Ministro del tesoro.".  La rappresentanza di parte
  datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
  nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
  pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3,
  comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è
  ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle
  province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui
  all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del
  Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
      2.  All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
  n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.  Entro tre
  mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di
  lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale
  degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza
  nel pubblico impiego.  Ad esso si applicano le norme della
  legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3
  febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.  Le opzioni
  esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di
  effetto ove non espressamente confermate entro il 30 aprile
  1995." e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il
  dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di
  trasformazione in persona giuridica privata, conserva
  l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e
  procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
  collocazione presso l'ufficio legale predetto".
      3.  Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11,
  comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al
  capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi
  dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come
  destinato alle finalità di promozione e sviluppo della
  cooperazione previste al medesimo articolo 11.
      4.  Le somme erogate dalla Comunità europea quali
  contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma
  7- bis,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate
  nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in
  quello successivo.  Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
  finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio
  successivo.  Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato
  di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario
  potranno esserlo in quello successivo.
 
                              Pag. 37
 
      5.  La scadenza del termine per la comunicazione delle
  scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del
  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della
  conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del
  commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.
      6.  La scadenza del termine per il rilascio prioritario
  delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere
  a)  e  b),  del decreto del Ministro dell'industria,
  del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è
  rinviata al 31 dicembre 1996.
      7.  All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto
  legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "ha effetto dal
  1^ gennaio 1994." da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma
  2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole:
  "ha effetto dal 1^ febbraio 1995.", sono ulteriormente
  sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1^ luglio
  1995.".
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2392 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2392 TOTPAG=0038 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0035 RIGINIZ=055 PAGFIN=0037 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=35 PAGEFIN=37 SORTRES= SORTDDL=239200 00 FASCIDC=12DDL2392 SORTNAV=0239200 000 00000 ZZDDLC2392 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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