| (Disposizioni finali).
1. Al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
apportate le seguenti
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modifiche: all'articolo 16, il comma 7 e l'ultimo periodo del
comma 14, sono soppressi; all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1995" e le parole: "31 dicembre 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18,
comma 1, le parole: "ad esclusione di quanto previsto
all'articolo 3 del decreto medesimo" sono soppresse.
All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 479, dopo le parole: "del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto
con il Ministro del tesoro.". La rappresentanza di parte
datoriale nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione
pubblica (INPDAP), fissata in dodici membri dall'articolo 3,
comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è
ripartita tra due rappresentanti delle regioni, due delle
province, uno dei comuni ed uno delle aziende speciali di cui
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due del
Ministero del tesoro ed uno del Ministero dell'interno.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Entro tre
mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di
lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, il personale
degli enti di cui all'elenco A può optare per la permanenza
nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le norme della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le opzioni
esercitate entro il 31 marzo 1995 si intendono prive di
effetto ove non espressamente confermate entro il 30 aprile
1995." e al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il
dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto di
trasformazione in persona giuridica privata, conserva
l'iscrizione nell'apposito elenco speciale degli avvocati e
procuratori se e fino a quando duri il rapporto di lavoro e la
collocazione presso l'ufficio legale predetto".
3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11,
comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che affluisce al
capitolo 4101 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, istituito ai sensi
dell'articolo 20 della citata legge, si interpreta come
destinato alle finalità di promozione e sviluppo della
cooperazione previste al medesimo articolo 11.
4. Le somme erogate dalla Comunità europea quali
contributi per le finalità di cui all'articolo 1, comma
7- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, ed assegnate sullo stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, qualora non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo in
quello successivo. Le somme stanziate sul capitolo 8032 dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale non impegnate in ciascun esercizio
finanziario potranno esserlo fino al terzo esercizio
successivo. Le somme stanziate sul capitolo 4101 dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non impegnate in ciascun esercizio finanziario
potranno esserlo in quello successivo.
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5. La scadenza del termine per la comunicazione delle
scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della
conversione delle vecchie autorizzazioni per l'esercizio del
commercio ambulante, è rinviata al 31 dicembre 1995.
6. La scadenza del termine per il rilascio prioritario
delle autorizzazioni di cui all'articolo 24, comma 9, lettere
a) e b), del decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, è
rinviata al 31 dicembre 1996.
7. All'articolo 18, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le parole: "ha effetto dal
1^ gennaio 1994." da ultimo sostituite dall'articolo 20, comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 1994, n. 723, con le parole:
"ha effetto dal 1^ febbraio 1995.", sono ulteriormente
sostituite dalle seguenti: "ha effetto dal 1^ luglio
1995.".
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