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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29052
DDL2393-0002
Progetto di legge Camera n. 2393 - testo presentato - (DDL12-2393)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C2393. TESTIPDL
...C2393.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2393 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge
  reitera il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33.
    Il provvedimento di urgenza si compone di otto articoli e
  intende assolvere a due esigenze fondamentali entrambe
  riferite al personale degli enti locali.
    In concreto, si tratta di assicurare una sistemazione del
  personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino
  al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la
  rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle
  piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti
  che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.
    In ordine al primo aspetto provvede l'articolo 1 del
  presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che
  derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, che si sono rivelati come elementi di
  rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali
  che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.
    In particolare, in base alla citata normativa, il personale
  degli enti dissestati non può trovare collocazione mediante il
  procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni organiche
  delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma
  2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
 
                               Pag. 2
 
  n. 29, sono state provvisoriamente determinate sulla base di
  posti coperti al 31 agosto 1993.
    Un'ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del comma
  1, ultima parte, dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto
  1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
  ottobre 1994, n. 596, che per il personale dipendente dagli
  enti locali che hanno dichiarato il dissesto ha applicato i
  nuovi istituti previsti dalla legge n. 537 del 1993 ed ha
  quindi sostituito al sistema della mobilità l'istituto
  dell'immediata messa in disponibilità, con l'eventualità della
  cessazione del rapporto di lavoro.
    Sono rimasti attualmente in sospeso i provvedimenti di
  mobilità per circa novanta comuni.
    In pratica il comma 1 dell'articolo 1 consente che ai
  comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1^
  gennaio 1994 ed hanno ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di
  bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1994, continuino
  ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione
  del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad
  altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti od,
  in alternativa, con il riassorbimento da parte dello stesso
  ente locale dei posti resisi comunque disponibili per
  cessazione dal servizio.
    Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di
  dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista
  dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo
  massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il
  collocamento a riposo.
    Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
  378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento
  economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno
  rientrare in organico il personale stesso.
    I commi 4 e 5 permettono di anticipare ai comuni dissestati
  il 90 per cento dei fondi già accantonati relativi al
  personale posto in mobilità.  Le disposizioni di cui ai
  predetti commi non comportano oneri aggiuntivi e permettono ad
  alcuni enti locali dissestati di poter pagare i relativi
  stipendi a detto personale che non li percepisce da alcuni
  mesi.
    L'articolo 2 introduce modifiche alle procedure di mobilità
  stabilite dal decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 58, e
  stabilisce il principio che, alla collocazione del personale
  degli enti locali in posizione di esubero, si provvede presso
  gli enti locali, che necessitano di personale, aventi sede
  nell'ambito della medesima regione e definisce le relative
  procedure da applicare.
    Per quanto concerne poi l'articolo 3 del presente
  decreto-legge si vuole portare a compimento il disegno
  normativo già delineato con l'articolo 45 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale si
  prevedeva che fossero sottoposti, a decorrere dal 1^ gennaio
  1994, ai controlli centrali, previsti dalle vigenti norme
  sulle piante organiche e sulle assunzioni di personale,
  esclusivamente gli enti locali in situazioni strutturalmente
  deficitarie così come definite dallo stesso decreto
  legislativo.  Vengono altresì escluse dalle rilevazioni dei
  carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficenza (IPAB).
    Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 3, comma
  11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale che gli
  enti locali in equilibrio finanziario possano assumere
  personale, per coprire il 50 per cento dei posti resisi
  vacanti successivamente al 31 agosto 1993, ed assumere
  personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro
  autonomo fino alla rideterminazione delle nuove dotazioni
  organiche.
    Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
  possono procedere alla predetta rideterminazione senza
  rilevazione dei carichi di lavoro, in considerazione delle
  loro limitate strutture organizzative.
    Gli enti locali, invece, con popolazione superiore a 10.000
  abitanti devono procedere alla predetta rideterminazione delle
  dotazioni organiche previa rilevazione dei
 
                               Pag. 3
 
  carichi di lavoro con idonea metodologia approvata dalla
  giunta, che ne attesta nel medesimo atto anche la
  congruità.
    Inoltre, nell'adeguare a tale regime normativo la
  preesistente disciplina prevista dall'articolo 4- bis  del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 3
  del medesimo articolo 3 è finalizzato a consentire
  l'immissione nei ruoli degli enti locali interessati del
  personale già assunto a tempo determinato per la realizzazione
  dei progetti finalizzati, consentendo la prosecuzione dei
  predetti rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 1995, in
  analogia al termine previsto dalla norma di carattere generale
  di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89;
  ciò anche al fine di consentire agli enti locali di continuare
  ad avvalersi di personale già adeguatamente formato.
    In particolare il comma 2 tende a fare chiarezza sulla
  facoltà di assunzione degli enti locali che non versino in
  situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo
  che, qualora dispongano di idonee risorse finanziarie, gli
  stessi, nell'ambito delle vacanze organiche, possono assumere
  personale senza alcun limite una volta esaurite le procedure
  di cui al precedente comma.
    L'articolo 4 prevede, altresì, che in deroga al disposto
  dell'articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993 le
  graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di
  tre anni dalla data di approvazione.
    L'articolo 5, che ha carattere transitorio e derogatorio in
  attesa della riforma generale dell'ordinamento dei segretari
  comunali e provinciali, in attuazione della legge n. 142 del
  1990, si propone di salvaguardare l'efficacia delle procedure
  concorsuali già avviate in conformità alla specifica normativa
  riferita ai segretari comunali e provinciali, al fine di
  evitare ulteriori differimenti dei tempi di copertura di
  numerose sedi di segreterie comunali e viene
  incontro, pertanto, alle attese ed alle pressanti
  sollecitazioni delle amministrazioni locali interessate.
    L'articolo 6 modifica il precedente testo del
  decreto-legge, recependo gli orientamenti espressi in sede
  parlamentare nel corso dell'esame del disegno di legge
  relativo alle aree metropolitane, graduando il numero degli
  assessori fino ad un massimo di quattordici per i comuni con
  popolazione superiore ad un milione di abitanti e per le città
  metropolitane.
    Viene, altresì, inserito l'articolo 7 che permette
  l'erogazione agli enti locali del contributo relativo alla
  spesa sostenuta nell'anno 1993 e seguenti per il personale cui
  è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.  Il
  relativo onere trova copertura con la quota annuale
  dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
  professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il
  tramite delle amministrazioni provinciali.
    Il testo del provvedimento d'urgenza, che reitera il
  decreto-legge n. 33 del 1995, come già evidenziato non
  comporta ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato,
  dal momento che consente, tra l'altro, agli enti locali non
  strutturalmente deficitari di procedere, nell'ambito delle
  proprie disponibilità di bilancio, alle assunzioni di
  personale necessario a soddisfare le proprie esigenze
  funzionali.  Del resto gli oneri di cui all'articolo 1, comma 4
  non comportano spese aggiuntive in quanto gli oneri stessi
  erano già stati posti a carico della quota accantonata del
  fondo perequativo.  Relativamente all'articolo 7, il relativo
  onere trova copertura con la quota annuale dell'ICIAP versata
  allo Stato dai comuni per il tramite dell'amministrazione
  provinciale.
    Pertanto, come già avvenuto per il menzionato decreto-legge
  8 febbraio 1995, n. 33, di cui il presente provvedimento
  costituisce reiterazione, non viene redatta specifica
  relazione tecnica ad eccezione dell'articolo 1, comma 4, e
  dell'articolo 7.
 
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