| Onorevoli Deputati! -- Il presente decreto-legge
reitera il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 33.
Il provvedimento di urgenza si compone di otto articoli e
intende assolvere a due esigenze fondamentali entrambe
riferite al personale degli enti locali.
In concreto, si tratta di assicurare una sistemazione del
personale degli enti che abbiano dichiarato il dissesto fino
al 31 dicembre 1993 e di adeguare la normativa concernente la
rilevazione dei carichi di lavoro per la definizione delle
piante organiche e le assunzioni di personale per quegli enti
che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.
In ordine al primo aspetto provvede l'articolo 1 del
presente decreto-legge per fronteggiare gli inconvenienti che
derivano dall'applicazione dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, che si sono rivelati come elementi di
rigidità per la sistemazione del personale degli enti locali
che hanno dichiarato il dissesto fino al 31 dicembre 1993.
In particolare, in base alla citata normativa, il personale
degli enti dissestati non può trovare collocazione mediante il
procedimento di mobilità, in quanto le dotazioni organiche
delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
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n. 29, sono state provvisoriamente determinate sulla base di
posti coperti al 31 agosto 1993.
Un'ulteriore difficoltà deriva dalla disposizione del comma
1, ultima parte, dell'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto
1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596, che per il personale dipendente dagli
enti locali che hanno dichiarato il dissesto ha applicato i
nuovi istituti previsti dalla legge n. 537 del 1993 ed ha
quindi sostituito al sistema della mobilità l'istituto
dell'immediata messa in disponibilità, con l'eventualità della
cessazione del rapporto di lavoro.
Sono rimasti attualmente in sospeso i provvedimenti di
mobilità per circa novanta comuni.
In pratica il comma 1 dell'articolo 1 consente che ai
comuni che hanno dichiarato il dissesto anteriormente al 1^
gennaio 1994 ed hanno ottenuto l'approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1994, continuino
ad applicarsi le precedenti disposizioni con l'applicazione
del regime di mobilità mediante l'assegnazione definitiva ad
altre pubbliche amministrazioni con disponibilità di posti od,
in alternativa, con il riassorbimento da parte dello stesso
ente locale dei posti resisi comunque disponibili per
cessazione dal servizio.
Il successivo comma 2, fino a quando perdura lo stato di
dissesto, stabilisce la non applicazione della norma prevista
dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, per la prosecuzione del rapporto di lavoro per un periodo
massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il
collocamento a riposo.
Il comma 3, interpretando l'articolo 15, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
378, attribuisce il contributo erariale per il trattamento
economico del personale in mobilità anche agli enti che fanno
rientrare in organico il personale stesso.
I commi 4 e 5 permettono di anticipare ai comuni dissestati
il 90 per cento dei fondi già accantonati relativi al
personale posto in mobilità. Le disposizioni di cui ai
predetti commi non comportano oneri aggiuntivi e permettono ad
alcuni enti locali dissestati di poter pagare i relativi
stipendi a detto personale che non li percepisce da alcuni
mesi.
L'articolo 2 introduce modifiche alle procedure di mobilità
stabilite dal decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 58, e
stabilisce il principio che, alla collocazione del personale
degli enti locali in posizione di esubero, si provvede presso
gli enti locali, che necessitano di personale, aventi sede
nell'ambito della medesima regione e definisce le relative
procedure da applicare.
Per quanto concerne poi l'articolo 3 del presente
decreto-legge si vuole portare a compimento il disegno
normativo già delineato con l'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con il quale si
prevedeva che fossero sottoposti, a decorrere dal 1^ gennaio
1994, ai controlli centrali, previsti dalle vigenti norme
sulle piante organiche e sulle assunzioni di personale,
esclusivamente gli enti locali in situazioni strutturalmente
deficitarie così come definite dallo stesso decreto
legislativo. Vengono altresì escluse dalle rilevazioni dei
carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB).
Si prevede, pertanto, la modifica dell'articolo 3, comma
11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in modo tale che gli
enti locali in equilibrio finanziario possano assumere
personale, per coprire il 50 per cento dei posti resisi
vacanti successivamente al 31 agosto 1993, ed assumere
personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro
autonomo fino alla rideterminazione delle nuove dotazioni
organiche.
Gli enti locali con popolazione inferiore a 10.000 abitanti
possono procedere alla predetta rideterminazione senza
rilevazione dei carichi di lavoro, in considerazione delle
loro limitate strutture organizzative.
Gli enti locali, invece, con popolazione superiore a 10.000
abitanti devono procedere alla predetta rideterminazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei
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carichi di lavoro con idonea metodologia approvata dalla
giunta, che ne attesta nel medesimo atto anche la
congruità.
Inoltre, nell'adeguare a tale regime normativo la
preesistente disciplina prevista dall'articolo 4- bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 3
del medesimo articolo 3 è finalizzato a consentire
l'immissione nei ruoli degli enti locali interessati del
personale già assunto a tempo determinato per la realizzazione
dei progetti finalizzati, consentendo la prosecuzione dei
predetti rapporti di lavoro fino al 31 dicembre 1995, in
analogia al termine previsto dalla norma di carattere generale
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89;
ciò anche al fine di consentire agli enti locali di continuare
ad avvalersi di personale già adeguatamente formato.
In particolare il comma 2 tende a fare chiarezza sulla
facoltà di assunzione degli enti locali che non versino in
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, stabilendo
che, qualora dispongano di idonee risorse finanziarie, gli
stessi, nell'ambito delle vacanze organiche, possono assumere
personale senza alcun limite una volta esaurite le procedure
di cui al precedente comma.
L'articolo 4 prevede, altresì, che in deroga al disposto
dell'articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993 le
graduatorie concorsuali rimangano efficaci per un termine di
tre anni dalla data di approvazione.
L'articolo 5, che ha carattere transitorio e derogatorio in
attesa della riforma generale dell'ordinamento dei segretari
comunali e provinciali, in attuazione della legge n. 142 del
1990, si propone di salvaguardare l'efficacia delle procedure
concorsuali già avviate in conformità alla specifica normativa
riferita ai segretari comunali e provinciali, al fine di
evitare ulteriori differimenti dei tempi di copertura di
numerose sedi di segreterie comunali e viene
incontro, pertanto, alle attese ed alle pressanti
sollecitazioni delle amministrazioni locali interessate.
L'articolo 6 modifica il precedente testo del
decreto-legge, recependo gli orientamenti espressi in sede
parlamentare nel corso dell'esame del disegno di legge
relativo alle aree metropolitane, graduando il numero degli
assessori fino ad un massimo di quattordici per i comuni con
popolazione superiore ad un milione di abitanti e per le città
metropolitane.
Viene, altresì, inserito l'articolo 7 che permette
l'erogazione agli enti locali del contributo relativo alla
spesa sostenuta nell'anno 1993 e seguenti per il personale cui
è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. Il
relativo onere trova copertura con la quota annuale
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e
professioni (ICIAP) versata allo Stato dai comuni per il
tramite delle amministrazioni provinciali.
Il testo del provvedimento d'urgenza, che reitera il
decreto-legge n. 33 del 1995, come già evidenziato non
comporta ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato,
dal momento che consente, tra l'altro, agli enti locali non
strutturalmente deficitari di procedere, nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, alle assunzioni di
personale necessario a soddisfare le proprie esigenze
funzionali. Del resto gli oneri di cui all'articolo 1, comma 4
non comportano spese aggiuntive in quanto gli oneri stessi
erano già stati posti a carico della quota accantonata del
fondo perequativo. Relativamente all'articolo 7, il relativo
onere trova copertura con la quota annuale dell'ICIAP versata
allo Stato dai comuni per il tramite dell'amministrazione
provinciale.
Pertanto, come già avvenuto per il menzionato decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 33, di cui il presente provvedimento
costituisce reiterazione, non viene redatta specifica
relazione tecnica ad eccezione dell'articolo 1, comma 4, e
dell'articolo 7.
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