| Articolo 1, comma 4.
Per quanto concerne l'articolo 1, comma 4, le somme
anticipate dal Ministero dell'interno per il trattamento
economico del personale degli enti locali dissestati posto in
mobilità trovano copertura mediante il fondo ordinario. Ai
sensi del comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, è previsto ogni anno sul fondo
ordinario un accantonamento di lire 100 miliardi di cui una
parte destinata all'attivazione delle procedure di mobilità.
Successivamente tale somma è stata incrementata per il 1994 di
lire 78,6 miliardi e per il 1995 di lire 129,6 miliardi.
L'onere valutato per l'anticipazione del trattamento di
mobilità è di circa 92,5 miliardi annui.
Tale importo è stato determinato nel seguente modo: gli
enti che hanno posto il personale in mobilità sono 91, per
complessivi 2.570 dipendenti e, pertanto, è stata calcolata la
retribuzione media equivalente a tale personale pari a lire 40
milioni lordi annui. In conseguenza l'onere complessivo annuo
ammonta a lire 102,8 miliardi; anticipando il 90 per cento di
tale somma, si ottiene un onere pari a lire 92,5 miliardi.
Articolo 7.
L'onere recato dall'articolo 7 è valutato in circa 40
miliardi annui. Tale importo è stato determinato come segue:
il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi
sindacali è di 1.000 unità e l'importo lordo spettante ad ogni
dipendente è di circa 40 milioni annui. Pertanto l'onere
complessivo ammonta a lire 40 miliardi.
Detto onere viene fronteggiato con la quota di proventi
dell'ICIAP versata alle entrate dello Stato per essere
redistribuita con metodi perequativi agli enti locali.
La quota dell'ICIAP per il 1993 comunicata dal Ministero
del tesoro è di lire 71 miliardi; non sussistono problemi di
copertura in quanto anche negli anni precedenti le quote sono
sempre state superiori ai 40 miliardi di lire ed, inoltre, il
contributo statale è comunque attribuito in proporzione ai
fondi disponibili.
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