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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29056
DDL2393-0006
Progetto di legge Camera n. 2393 - testo presentato - (DDL12-2393)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C2393. TESTIPDL
...C2393.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2393 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni concernenti gli enti locali
                         dissestati).
      1.  Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto
  entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31
  dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno
  dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad
  applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e
  dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
  n.68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai
  parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo
  stesso articolo 21 del decreto-legge n.8 del 1993.
 
                               Pag. 7
 
      2.  Per gli enti locali che hanno deliberato o
  delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del
  dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista
  dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
  n.503.
      3.  Il contributo  una tantum  per il rimborso del
  trattamento economico del personale posto in mobilità, a
  carico della quota di fondo perequativo appositamente
  accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.378, compete
  all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente
  stesso intende riammettere in organico avvalendosi della
  facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2
  marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 aprile 1989, n.144, e fino alla data della riammissione
  stessa.
      4.  In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi
  occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di
  base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in
  stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono
  anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per
  cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del
  provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del
  Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21
  del decretolegge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
  L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita
  certificazione firmata dal legale rappresentante
  dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal
  ragioniere.  La relativa spesa è posta a carico della quota
  accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35,
  comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  Il
  Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della
  certificazione.
      5.  Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti
  locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre
  1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994,
  l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi
  di bilancio riequilibrato.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2393 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2393 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=024 PAGFIN=0007 RIGFIN=041 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=239300 00 FASCIDC=12DDL2393 SORTNAV=0239300 000 00000 ZZDDLC2393 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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