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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


29058
DDL2393-0008
Progetto di legge Camera n. 2393 - testo presentato - (DDL12-2393)
(suddiviso in 13 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C2393. TESTIPDL
...C2393.
...Decreto-legge 7 aprile 1995, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC2393 ZZ12 ZZDL ZZPR
           (Disposizioni relative agli enti locali
  che non versino in situazioni strutturalmente
                        deficitarie).
      1.  Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
  1993, n.537, è sostituito dai seguenti:
      " 11.  In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8,
  gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000
  abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente
  deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, non sono tenuti alla rilevazione dei
  carichi di lavoro.  Per gli enti locali con popolazione
  superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse
  condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
  presupposto indispensabile per la rideterminazione delle
  dotazioni organiche.  La metodologia adottata è approvata con
  deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,
  la congruità.  Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei
  carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e
  beneficenza.
        11-bis.  Fino alla rideterminazione delle dotazioni
  organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono
  procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
  all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data
  del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i
  relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i
  medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50
  per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto
  1993, nonché assumere personale a tempo determinato o
  stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti
  indicati nei commi 23 e 27.  E' altresì consentita la copertura
  dei posti vacanti qualora la dotazione non superi
  l'unità.".
      2.  Fatto salvo il disposto dell'articolo 16- bis  del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come
  sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino
  nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui
  all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
  504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei
  commi 11 e 11- bis  dell'articolo 3 della legge 24
  dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono
  assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché
  dispongano di idonee risorse finanziarie.
 
                               Pag. 9
 
      3.  Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1
  continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
  4- bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
  n.236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro
  ivi previsti.  Gli stessi enti locali possono conservare sino
  al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato
  di cui al comma 5 del predetto articolo 4- bis.
 
DATA=950410 FASCID=DDL12-2393 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=2393 TOTPAG=0010 TOTDOC=0013 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=014 PAGFIN=0009 RIGFIN=009 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=239300 00 FASCIDC=12DDL2393 SORTNAV=0239300 000 00000 ZZDDLC2393 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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